Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2002, n. 3521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3521 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
A E IC ee 60996 N L B O B ZI 8 A 9 R 1 T / ITALIANA S 4 I / 6 I G 2 E R E DEL POPOLO ITALIAN . R R A . P PREMA D3521/0 T . A D L U D L L B E ORTE A YONE D SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale Reale Presidente R.G. n. 16547/98 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 8377 Consigliere Rep. Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Ud. 3 luglio 2001 Dott. Antonio Merone Dott. Achille Meloncelli Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO I.v.a. avviso rettifica SENTENZA / presupposti ed accer- sul ricorso proposto il 3 ottobre 1998 da: tamento. Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, DIS presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente contro in persona del curatore fal- Cicchelli s.r.l. con sede in Campobasso - rappresentata e difesa limentare dr. Pietro Antonio Ferrarsi dall'avv. Giuseppe Biscardi in virtù di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma alla piazza dei Prati degli 3 5 Strozzi, n. 26, presso l'avv. Valeria Biscardi 6 1 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Mo- proc. n. 16547/48 R.G. lise sez. IV n. 235/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 lu- glio 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito l'avv. Giuseppe Biscardi, difensore della Cicchelli s.r.l., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio IVA di Campobasso, sulla base di un p.v.c. del locale I- spettorato compartimentale delle II.DD., notificava il 15 novembre 1988 alla Cicchetto S.r.l. l'accertamento per l'anno 1983 di una maggiore imposta di L. 7.565.000, nonché delle correlative sanzioni, per presunti ricavi non contabilizzati e la Commissione Tributaria di ON 1° grado accoglieva il 29 novembre 1989 il ricorso della contribuente avverso la rettifica sul fondamento che il rilievo alla data del 31 di- cembre 1983 di uno storno di L. 376.067.912 dal conto cassa per cre- diti verso i clienti non incassati, di fronte ad una disponibilità che il giorno precedente su tale conto era inferiore di L. 65.088.000, e della contemporanea presenza nei conti accesi presso la Banca Popolare del Molise e la Cassa di Risparmio Molisana di un saldo negativo, inferiore di L. 14.564.799 a quello risultante dalle scritture contabili, non aveva tenuto conto della realtà aziendale, quale emergeva dai successivi versamenti effettuati nella cassa della società prima della fine dell'anno stesso. La decisione, appellata dall'Ufficio, era confermata 1'8/30 luglio proc. n. 16547/48 R.G. 2 1997 dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise, la quale osservava che la documentazione prodotta dalla contribuente aveva dimostrato l'errore commesso in sede di verifica tributaria e l'insussistenza delle discordanze contabili, sulle quali l'Ufficio aveva basato la presunzione di un occultamento dei ricavi, e che anche l'eventuale esistenza delle stesse non avrebbe mai potuto assurgere da sola al rango di presunzione grave e concordante, sulla quale basa- re una rettifica, mancando altri elementi certi, e tali da costituire ri- scontri obbiettivi, univocamente significativi di una disponibilità e- conomica acquisita dalla società con vendite non contabilizzate. Avverso la sentenza il Ministero delle Finanze ricorreva per cassa- zione con tre motivi e la società resisteva con controricorso notificato il 5 novembre 1998, depositando successiva memoria il 22 giugno A 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con i primi due motivi ha denunciato la nullità della sen- tenza impugnata per omessa, illogica o contraddittoria motivazione e per violazione e falsa applicazione dell'art. 2709, c.c., atteso che per contestare il contenuto del complesso delle scritture contabili e del bilancio sarebbe stata indebitamente utilizzata in favore della società la prima-nota della contabilità dell'impresa e che, in ogni caso, pro- prio l'esibizione della stessa in giudizio, al fine di dimostrare che in data 31 dicembre 1983 erano stati effettuati versamenti idonei a co- prire con abbondanza lo storno di L. 376.067.912, avrebbe provato la percezione da parte della società di somme superiori a quelle annota- proc. n. 16547/48 R.G. 3 te nel conto cassa e confermato l'avvenuto occultamento di ricavi. La denuncia è priva di fondamento sotto entrambi i profili prospetta- ti. Nessuna menzione è fatta nella motivazione della pronuncia della commissione di secondo grado sull'apprezzamento dei dati contenuti nella prima-nota della contribuente per negare attendibilità alle diver- se risultanze contabili della verifica tributaria, essendo nella stessa operato un riferimento all'idoneità dell'intera documentazione pro- dotta dalla società a dimostrare che, tenuto conto dei versamenti regi- strati entro il 31 dicembre, il suo saldo di cassa alla fine dell'anno 1983 non si discostava da quello reale. Il richiamo del ricorrente al principio dell'inscindibilità delle risul- tanze e delle scritture contabili stabilito dall'art. 2709, c.c., non a- vrebbe dovuto esaurirsi, quindi, nella doglianza di un esame parziale, anziché totale delle stesse, ma contenere la specifica indicazione del- le poste dalle quali il giudice non avrebbe potuto trarre elementi indi- ziari atti a concretare, in concorso con le altre risultanze, una valida prova presuntiva, che è consentita anche a favore dell'imprenditore che abbia prodotto i libri (cfr.: Cass. civ. sent. 18 marzo 1987, n. 2738), sempre che il relativo apprezzamento sia motivato sufficien- temente e senza errori giuridici. Neppure è ravvisabile, poi, un'illogicità o contraddittorietà di moti- vazione tra il riconoscimento che la società aveva riscosso somme superiori a quelle documentate dal conto cassa e l'esclusione che la loro percezione occultasse ricavi non contabilizzati, posto che ogget- proc. n. 16547/48 R.G. 4 to della controversia era la possibilità di desumere dallo storno dal conto cassa di importi maggiori di quelli anteriormente contabilizzati e dalle discordanze tra tale conto e quelli bancari la mancata annota- zione di vendite effettuate e l'ininfluenza, in contrario, delle ulteriori operazioni annotate dalla società il 31 dicembre 1983. Alle questioni sollevate dalle parti, infatti, la commissione tributaria regionale ha fornito, in via principale, una risposta che esclude la sussistenza stessa delle discordanze contabili sulle quali l'Ufficio a- veva basato la presunzione di un occultamento dei ricavi e nega, con una motivazione ampiamente recettiva di quella di primo grado, che il saldo attivo di cassa non corrispondesse alla realtà aziendale. Tale motivazione, che involge una valutazione degli elementi di fatto rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e che appare ade- ?) guata e priva di vizi logici, si sottrae ad un sindacato di legittimità e rispetto ad essa non appare neppure pertinente la censura formulata nella parte in cui tende ad individuare le violazioni contestate nella medesima mancata contabilizzazione degli incassi e non nell'omessa annotazione delle vendite che da questa è stata ipotizzata. Resta assorbito dall'infondatezza dei primi due motivi l'esame del terzo, con il quale il ricorrente, facendo riferimento alla seconda delle due autonome ratio decidendi, ha dedotto la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 54 e 56, d.p.r. 633/72, e l'omessa e contradditto- ria motivazione della decisione sul punto dell'inidoneità delle discor- danze contabili a costituire circostanze gravi precise e concordanti a sorreggere validamente la ripresa fiscale in mancanza di altri elemen- proc. n. 16547/48 R.G. 5 ti oggettivi di riscontro, nonostante che le violazioni ascritte fossero il risultato di una valutazione critica di tutta la documentazione con- tabile/amministrativa posta in essere negli anni oggetto dell'accerta- mento. All'infondatezza dei primi due motivi ed all'assorbimento del terzo seguono il rigetto del ricorso e la condanna del Ministero delle Fi- nanze al pagamento delle spese del grado, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Ministero delle Finanze al pagamento delle spese del grado, che liquida in L. 2.800.000, ivi comprese L.
2.500.000 per onorari. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 3 luglio 2001. Il presidente Il consigliere est. dott. Pasquale RealeRe dott. Massimo Oddo Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATU IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 11 MAR. ZU02 Oggi Г IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E N ZIO 26/4/1986 ISTRA REG 5 . D.P.R. N A B D IA TE LL DEL A R ESEN SENSI B. A T A U T IB 131 AI IA R T . R N E T A M proc. n. 16547/48 R.G. 6