Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
Il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta della parte civile, cui ha aderito l'imputato, di autorizzazione alla citazione del responsabile civile non determina la sospensione del termine di prescrizione, atteso che il differimento dell'udienza è determinato dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto computabile nel termine di prescrizione il periodo in cui il dibattimento era stato sospeso su richiesta della parte civile, cui aveva aderito anche l'imputato, al fine di consentire la citazione del responsabile civile).
Commentario • 1
- 1. Processo penale, reati divenuti perseguibili a querela, disciplina transitoria, ricorso inammissibile, persona offesa, avviso, prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2014, n. 47287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47287 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 09/10/2014
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana M.T. - Consigliere - N. 1853
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 4216/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO SS N. IL 30/10/1964;
avverso la sentenza n. 115/2012 TRIB.SEZ.DIST. di POGGIO MIRTETO, del 28/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Romano Giulio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore avv. Lancellotti Gianfranco, del foro di Roma, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/6/2012 il Tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto, confermava la condanna alla pena di Euro 500,00 di multa pronunciata, in data 3/10/2011, dal Giudice di pace di Poggio Mirteto, nei confronti di LI SI per il reato p. e p. dall'art. 590 c.p. a lui ascritto in relazione al tamponamento di autovettura che precedeva quella da lui condotta, dal quale derivavano al conducente dell'autovettura investita lesioni personali giudicate guaribili in 27 giorni: fatto commesso il 20/6/2005.
Rigettato il preliminare motivo di gravame, con cui si deduceva l'intervenuta prescrizione del reato già nel corso del giudizio di primo grado, rilevava nel merito il Tribunale, con riferimento alle residue doglianze di carenza della motivazione e di infondatezza delle accuse, anche in relazione all'asserita invalidità delle acquisizioni probatorie, che, in realtà, la sentenza di primo grado, per quanto succintamente motivata, dava atto che i testi escussi avevano unanimemente confermato la circostanza del tamponamento e che, altresì, emergeva dagli atti prova adeguata dell'entità delle lesioni subite e del nesso eziologico tra le stesse e l'evento dannoso.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del proprio difensore, sulla base di tre motivi.
2.1. Con il primo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 e 163 c.p. in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che egli assume maturata già nel corso del primo grado di giudizio.
Rileva che il Tribunale, pur correttamente considerando applicabile alla fattispecie il termine prescrizionale di cinque anni con decorrenza dalla data del decreto di citazione a giudizio (24/5/2006) e altrettanto correttamente calcolando la sospensione derivante dal rinvio disposto all'udienza del 9/11/2009 per legittimo impedimento dell'imputato nella misura complessiva di 65 giorni (ai sensi dell'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, avendo avuto l'impedimento la durata di 5 giorni) - sospensione che avrebbe condotto a maturazione il termine prescrizionale in data 29/7/2011, nel corso dunque già del giudizio di primo grado - aveva invece erroneamente ritenuto comportare la sospensione del decorso della prescrizione anche il rinvio disposto all'udienza del 9/3/2010 su richiesta della parte civile, condivisa dalla difesa dell'imputato che aderiva all'istanza, al fine di consentire la citazione del responsabile civile ad opera della prima.
Secondo il ricorrente nessuna sospensione del termine prescrizionale avrebbe, invece, per tale rinvio dovuto considerarsi operante, trattandosi di differimento determinato dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa, non paragonabile, come invece erroneamente fatto dal giudice di merito, a un rinvio richiesto dalla parte per mere finalità dilatorie.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento del secondo motivo di gravame, con il quale si deduceva la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione in punto di penale responsabilità.
Assume che la sentenza di primo grado conteneva una motivazione di mero stile di appena tre righe, come tale comportante il dedotto vizio di nullità, che egli sostiene non sanabile nonostante gli sforzi del giudice d'appello di integrare la motivazione.
2.3. Con il terzo motivo deduce ancora vizio di motivazione nonché violazione di legge in punto di affermazione della penale responsabilità, in quanto fondata su acquisizioni probatorie dibattimentali (la perizia) asseritamente illegittime, nonché per il mancato rinnovo dell'istruttoria dibattimentale richiesto per l'espletamento di prove secondo il ricorrente fondamentali, non esperite in primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. È fondato il primo motivo di ricorso.
Erroneamente, invero, il giudice a quo ha ritenuto che il rinvio disposto all'udienza del 9/3/2010, su richiesta della parte civile motivata dall'esigenza di citare il responsabile civile, richiesta cui ha aderito la difesa dell'imputato, non potesse considerarsi sottratto alla sospensione dei termini prescrizionali. Non ignora questo Collegio che, secondo indirizzo costantemente affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte, il rinvio del dibattimento disposto su richiesta della parte civile non costituisce causa di sospensione della prescrizione (solo) nell'ipotesi in cui la difesa dell'imputato non abbia espressamente prestato il consenso ma si sia limitata a "rimettersi" al giudice o abbia dichiarato di "nulla opporre", dovendosi per contro invece tale rinvio sottrarsi al computo del termine prescrizionale nella opposta ipotesi in cui la difesa abbia aderito alla richiesta di rinvio della parte civile (v. ex aliis Sez. 4, n. 7071 del 31/01/2014, Mariotti, Rv. 259326; Sez. 1, n. 27676 del 17/05/2013, Fiumara, Rv. 256363; Sez. 5, n. 14461 del 02/02/2011, Abbagnato, Rv. 249847; Sez. 4, n. 39606 del 28/06/2007, Marchesini, Rv. 237877).
Tale indirizzo, però, espresso con esplicito e chiaro riferimento a ipotesi di rinvio richiesto per ragioni non strettamente e imprescindibilmente legate ad esigenze difensive e probatorie, non è pertinente al caso di specie, laddove al contrario il rinvio chiesto dalla parte civile è stato come detto motivato dall'esigenza di chiamare in giudizio il responsabile civile.
Più appropriato appare pertanto il richiamo al diverso principio, pure incontrastato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui, "in tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta dell'imputato di essere autorizzato a citare il responsabile civile non determina la sospensione del relativo termine, atteso che il differimento dell'udienza, in tale ipotesi, è determinato dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa" (v. Sez. 4, n. 9224 del 29/01/2002, Bianco S, Rv. 220986, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto computabile nel termine di prescrizione il periodo in cui il dibattimento era stato sospeso su richiesta dell'imputato, il quale era stato autorizzato dal giudice - a seguito della costituzione in udienza della parte civile - a citare la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica).
Il Tribunale ha per vero espressamente preso in considerazione tale precedente, ma ne ha escluso la pertinenza al caso di specie essenzialmente in ragione del fatto che, in quest'ultimo, la richiesta di differimento per la citazione del responsabile civile è provenuta (non, come nel caso esaminato da Sez. 4, n. 9224/2002, dall'imputato, ma) dalla parte civile, con la successiva adesione dell'imputato, assumendo che ciò comporterebbe una sostanziale differenza tra le due ipotesi e l'impossibilità di parificarle ai fini in questione, in relazione ai quali, anzi, la fattispecie in esame sarebbe piuttosto assimilabile a quelle - per le quali la giurisprudenza, alla stregua dell'indirizzo sopra ricordato, ritiene che la sospensione debba operare - del rinvio disposto in adesione a richiesta congiunta dell'imputato e della parte civile per addivenire a un accordo in ordine al risarcimento del danno (Sez. 4, n. 39606 del 28/06/2007, Marchesini, Rv. 237877) o del rinvio del dibattimento per legittimo impedimento della parte civile al quale la difesa dell'imputato abbia aderito (Sez. 5, n. 13296 del 07/12/2007, dep. 2008, Ricci, Rv. 239384).
L'assimilazione a tali ultime ipotesi del rinvio del dibattimento di primo grado del quale nella specie si discute - assimilazione le cui ragioni, peraltro, non sono illustrate nella sentenza impugnata - si appalesa, però, priva di alcun fondamento logico giuridico, non sfuggendo al contrario che l'ipotesi in esame sia, all'opposto di quanto affermato dal Tribunale, sostanzialmente sovrapponibile a quella considerata nel richiamato precedente di Sez. 4, n. 9224 del 2002, con riferimento alla quale si è escluso in radice ogni effetto sospensivo del termine prescrizionale.
Ed invero delle due l'una: se al fine di distinguere l'ipotesi in tale precedente considerata e quella in esame si attribuisce rilievo al fatto che, in quest'ultima, la richiesta di rinvio sia provenuta dalla parte civile, in tal caso non dovrebbe allora in alcun modo imputarsi all'imputato, ovvero comunque ridondare a suo sfavore, il differimento disposto dal giudice in accoglimento di istanza proveniente da parte diversa e contrapposta;
se al contrario si pone l'accento sul fatto che a tale richiesta abbia aderito lo stesso imputato, sostanzialmente facendola propria, in tal caso non si vede allora in cosa l'ipotesi in esame possa distinguersi da quella considerata nel richiamato precedente.
4. Quale che sia il punto di vista preferito, appare evidente che il rinvio non può imputarsi a richiesta dell'imputato legata a esigenze non strettamente probatorie e difensive e non può pertanto ritenersi sottratto al computo del termine prescrizionale.
Ne discende che, non operando l'ipotizzata sospensione, il reato doveva considerarsi prescritto già in primo grado.
5. Va pertanto pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, restando assorbito l'esame degli altri motivi.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza perché il reato addebitato è estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2014