Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2014, n. 47287
CASS
Sentenza 9 ottobre 2014

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Massime1

Il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta della parte civile, cui ha aderito l'imputato, di autorizzazione alla citazione del responsabile civile non determina la sospensione del termine di prescrizione, atteso che il differimento dell'udienza è determinato dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto computabile nel termine di prescrizione il periodo in cui il dibattimento era stato sospeso su richiesta della parte civile, cui aveva aderito anche l'imputato, al fine di consentire la citazione del responsabile civile).

Commentario1

  • 1Processo penale, reati divenuti perseguibili a querela, disciplina transitoria, ricorso inammissibile, persona offesa, avviso, prescrizioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 dicembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2014, n. 47287
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47287
Data del deposito : 9 ottobre 2014

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