Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2002, n. 5864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5864 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
I L L O 9 B 8 E 6 e l E . a N N n O e I , p Z 1 A 8 a R 9 m T 1 e S - t I 1 s G i 1 E REPUBBLICA ITALIANA s - R l 4 a 2 A D . e h L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E c i T f 3 i N 2 d E o S . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E T m SEZIONE PRIMO CIV. LE05 864 /02 Oggetto R Sanzion A слиш 1 Szafine Composta dagl R.G.N. 23905/99 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Consigliere Cron. 12183 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE BONOMO Rel. Consigliere Ud. 21/01/02 Dott. Massimo ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: ASCOLI ANTONELLA, ASCOLI GINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA E. PIMENTEL 2, presso l'avvocato MICHELE COSTA, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, in persona del Ministro pro tempore, e per 1'UFFICIO CENTRALE REPRESSIONI FRODI DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA 2002 DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 150 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
1 controricorrente avverso la sentenza n. 92/98 della Pretura di GROSSETO, Sezione distaccata di ORBETELLO, depositata il 17/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Costa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 OL NO ed OL NE, quali eredi di OL EN, proponevano opposizione avverso l'ordi- - ingiunzione n. 18195, emessa dal Direttore nanza dell'Ufficio di Firenze - Delegato - dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali il 6 marzo 1995 e no- tificata al loro dante causa (poi deceduto) il 24 mar- zo successivo, con la quale era stato ingiunto il pa- gamento della somma di lire 21.132.897, oltre lire 4.800 per spese di notifica, per presunta violazione dell'articolo 2 della legge n. 898/86, sanzionata dal- 2 l'articolo 3 della stessa legge in relazione al Rego- lamento CEE n. 1272/88, per mancato rispetto in rela- zione ad Ha. 31.29.70 e ad Ha.
1.84.00 delle condizio- ni, prescritte ai fini del regime di aiuti comunitari ed intese ad incoraggiare il ritiro di terreni semina- tivi dalla produzione, per le annate agrarie 1990/1991 e 1991/1992. Lamentavano gli opponenti l'ingiustizia del provvedimento, assumendo che il loro dante causa si era subito accorto che con la domanda rivolta ad ottenere gli aiuti erano stati erroneamente indicati come seminativi dei terreni che tali non erano, in luogo di altri che - tali erano, facen- - per converso accertamenti volti alla definitiva, do effettuare esatta individuazione della sua azienda agraria (composta di ben 520 ettari) e comunicando subito tali circostanze all'autorità preposta: aggiungevano, anco- ra, che in realtà era poi stata sottratta alla produ- zione una superficie sostanzialmente pari a quella per la quale era stato richiesto l'aiuto, per cui anche per tale ragione dovevano essere esclusi sia il dolo che la colpa, nella specie necessari alternativamente ad integrare la violazione contestata. Posto questo, chiedevano, previa sospensiva, l'annullamento dei provvedimento opposto. L'autorità opposta eccepiva 1'infondatezza del- 3 l'opposizione, chiedendone il rigetto. Sottolineava, in particolare, che, malgrado la conoscenza dell'erro- re, non era stata manifestata in alcun modo la volontà di revocare la domanda, almeno per i terreni che non dovevano essere inseriti tra quelli da mettere a ripo- SO (tant'è che erano stati integralmente percepiti gli aiuti anche per l'annata successiva) e che, dunque, se poteva discutersi sulla presenza del dolo nell'istan- te, non poteva negarsi che egli avesse agito con col- pa, più in particolare con negligenza e trascuratezza. Con sentenza del 20 novembre 1998 17 febbraio 1999, il TO di Grosseto, sezione distaccata di rigettava l'opposizione osservando, tra Orbetello, l'altro: a) che la fungibilità di parti dell'azienda contrastava con la natura e la struttura del procedi- mento amministrativo volto all'erogazione degli aiuti;
b) che il silenzio dell'amministrazione a fronte della generica nota del 2 settembre 1994 non costituiva acquiescenza o accettazione rispetto ad una situazione che comunque rimaneva indefinita;
c) che era ravvisabile colpa da parte del- l'istante, perché la domanda era stata presentata in maniera considerevolmente inesatta in presenza di una situazione gravemente e macroscopicamente non defini- 4 ta. Avverso la suddetta sentenza NE e NO OL hanno proposto ricorso per cassazione sulla ba- se di due motivi. Il Ministero delle politiche agricole ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell' art. 3 comma 1 della 1. 898/1986, in relazione all'art. 2 stessa legge ed all'art. 3 della legge 689/1981. La legge 898/1986 sanziona comportamenti volontari dolosi, ed ad essi applica espressamente, oltre alla pena (quando ciò non è escluso dall'art. 2 comma 1, seconda parte) anche la sanzione amministrativa. Con- seguentemente la sanzione amministrativa prevista dal primo comma dell'art. 3 della legge 898 del 1986 può essere irrogata solo nell'ipotesi in cui sia stata ac- certata la dolosa alterazione della realtà. D'altra parte, la legge 689/1981, escludendo alcune fattispe- cie criminose dai reati penali, li trasforma in san- zioni di carattere amministrativo e punisce comporta- menti anche colposi. Si tratta di due previsioni legi- slative autonome in ordine alle quali il legislatore ha previsto discipline diverse. Il ritenere applicabi- 5 le, così come ha fatto il TO, la disciplina pre- vista dalla legge 689/1981, anche a fattispecie che esulano completamente (nel caso della legge 898/1986 la sussistenza dei reato è il presupposto perché possa trovare applicazione anche la sanzione amministrati- va), è grave errore logico giuridico.
2. Il motivo è inammissibile per novità. Con il ricorso al pretore gli opponenti avevano sostenuto che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 era applicabile solo in presenza dell'infrazione prevista dall'art. 12 del d. m. 19 febbraio 1991 n. 63, come modificato dal d.m. 9 aprile 1992 n. 281. In base al quarto ed al quinto comma di tale articolo, la discordanza fra superficie dichiarata e superficie ac- certata era punita, salvo che venisse provato che la differenza riscontrata non era stata originata da dolo 0 da colpa. Affermavano quindi i ricorrenti che nella specie vi era la prova che non vi era stato né dolo né colpa, così ammettendo che l'elemento soggettivo della violazione potesse essere costituito anche solo dalla colpa. La sentenza impugnata si limitata ad Osservare l'elemento soggettivo necessario ad integrare la che violazione in questione, ancorché previsto specifica- 6 mente per essa, in definitiva ricalcava quello previ- sto dal primo comma dell'art. 3 della generale legge, sulla depenalizzazione e sugli illeciti amministrati- vi, 24 novembre 1981 n. 689, disposizione in base alla quale, come è noto, è sufficiente la colpa ai fini della sussistenza della responsabilità per le sanzioni amministrative. Solo con il ricorso per cassazione ricorrenti deducono che la violazione in questione sarebbe san- zionabile unicamente in caso di dolo, così prospettan- do una questione nuova e, come tale, inammissibile. E ' comunque il caso di osservare che la violazione amministrativa prevista dagli artt. 2, comma primo e 3 secondo, e terzo comma primo della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (indebita percezione di aiuti comunitari per ritiro di terreni seminativi) è sanzionata non So- lo a titolo di dolo, ma anche di colpa, in ossequio al principio generale di cui all'art. 3 della legge n. quale la semplice colpa è 689 del 1981, secondo il sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del- l'illecito amministrativo (Cass. 9 dicembre 1998 n. 12397).
3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 2 e 3 della legge 898/1986, nonché difet- 7 tosa e contraddittoria motivazione. Anche se fosse ipotizzabile l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. 898/1986 ad infrazioni com- messe per colpa, nella specie non era ipotizzabile, in capo all'ing. OL, dante causa degli attuali ricor- renti, nessun comportamento colposo. Ed invero era stato dichiarato ed accertato in giudizio: a) che l'Ing. OL appena accortosi che documentazione presentata vi erano stati deglinella errori nella esatta individuazione delle particelle catastali indicate come messe a riposo, aveva immedia- tamente dato incarico ad un geometra di effettuare una ricostruzione ed un'esatta rettifica delle superfici ہ ے di terreno che risultavano catastalmente a seminative;
b) che appena completato tale accertamento con lettera in data 3 giugno 1992 all'Amministrazione provinciale aveva comunicato quali erano state le variazioni in- tervenute rispetto alla denuncia, variazioni che non avevano comportato una diminuzione dal terreno messo а riposo, bensì una modifica formale, rispetto ai dati catastali indicati nella istanza, una volta che ci si era accorti che parte delle particelle indicate come seminative sulla base dei dati catastali in realtà non erano più tali;
c) che non era vero che l'Ing. Asco- li avesse presentato una domanda per l'anno 1990/1991 8 e un'altra per l'anno 1991/1992, posto che la seconda altro non era che la rettifica della prima domanda;
d) che in realtà la superficie messa a riposo, totale ○ а rotazione era quella indicata nella istanza nel 1991, come rettificata nell'anno successivo, con un errore di h 1.84.00, errore assolutamente tollerabile date le dimensioni dell'azienda. Il TO dopo aver riconosciuto (pag. 4 della sentenza) che "è stata evidenziata e sottolineata quanto complessa e duratura sia stata l'opera volta a pervenire al riassetto dello stato attuale dell'azien- da" afferma genericamente che vi è stata colpa perché la domanda veniva presentata in maniera considerevol- mente inesatta. Il TO aveva esaminato più l'aspetto formale che quello sostanziale e non aveva dato valore alla circostanza che in realtà la superficie globale del terreno seminativo messa a riposo era stata indicata correttamente e che l'Ing. OL, immediatamente e spontaneamente, aveva denunciato l'errore e lo aveva rettificato. Se si fosse tenuto conto di tutti questi elementi sarebbe emerso, che l'Ing. OL, non aveva dichiara- to il falso e, soprattutto, non aveva usufruito di contributi in misura maggiore di quanto aveva ribadito 9 se si eccettua la somma di L.
1.231.604 accertata in più dal Corpo Forestale dello Stato e sulla quale non vi era contestazione. Si trattava di elementi di fatto sottoposti al- l'attenzione del TO, basati su prove acquisite sia nel procedimento amministrativo che nel giudizio di opposizione, elementi che il TO non aveva va- lutato, senza neanche spiegare perché non ritenesse attendibili le prove dedotte particolarmente quelle testimoniali che pure erano state ammesse dal TO stesso proprio perché ritenute rilevanti ai fini del decidere.
4. Il motivo non è fondato. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la richiesta di aiuti comunitari, avanzata sulla base di dati affermati dall'istante sotto la propria responsabilità, presuppone che sia stata preventiva- mente controllata la rispondenza alla realtà dei dati comunicati. Pertanto, colui che consegue il beneficio comunitario riservato a terreni seminativi, affermando contrariamente alla realtà, la sussistenza, in concre- è to, di tale carattere nel terreno di cui si tratta, di cui al- passibile della sanzione amministrativa l'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, concre- tizzando la sua falsa affermazione di per sé l'elemen- 10 to psicologico della colpa, richiesto dall'art. 3 del- la legge 689/81 ed a nulla rilevando l'errore di fatto intervenuto sulle reali caratteristiche del terreno, dovuto a mancato controllo delle stesse (Cass. 18 gen- naio 2001 n. 716; nello stesso senso, Cass. 27 agosto 1999 n. 8991). Nella specie, la "rettifica" del 3 giugno 1992 era tardiva rispetto all'annata 1990/1991, sicché non po- teva escludere la colpa per gli errori commessi con la nell'esatta indicazione delle parti- domanda del 1991 corrispondenti ai terreni seminativi celle catastali produzione, mentre per l'annata ritirati dalla 1991/1992 la rettifica è stata presa in considerazione dall'Amministrazione, tanto che dallo stesso ricorso per cassazione (pag. 4) emerge che il Corpo Forestale aveva accertato che rispetto ad essa (e cioè alla ettari "domanda" del 1992) apparivano irregolari 1.84.00, cui corrispondeva un premio di lire 1.231.604. Sull'accertamento. di tale ultima somma come non dovuta, però, non vi è contestazione da parte dei ri- correnti, sicché non può essere posto in dubbio l'er- rore colpevole nell'irregolare indicazione di ettari 1.84.00 nella "rettifica" del 1992. La sentenza impugnata risulta, quindi, corretta, 11 sia dal punto di vista giuridico che da quello logico, per aver ritenuto che la violazione fosse sanzionabile a titolo di colpa e che questa sussistesse nella spe- cie in quanto la domanda era stata presentata in ma- niera considerevolmente inesatta. Al riguardo è il ca- so di osservare che, rispetto all'annata 1990/1991, le indicazioni irregolari riguardavano una superficie di notevoli dimensioni, pari ad ettari 31.29.70. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. le par- Ricorrono giusti motivi per compensare tra ti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2002. Il Presidente Il Cons. est. Dott. Antonio Saggioドル Dott. Massimo Bonomo porn wh Massimo Bonomo I L L O ND Blanchi Dep B 9 8 E 6 e E l . a N N n O I e , Z p 1 IL CAR RE. A 8 a R 9 T m 1 S e I - t 1 G s i E 1 s - R 4 l a 2 A D . e L h E c T i 3 f N i 2 E d S . o E T m R A 12