Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3308 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPU3308/02 IN NOME EL RUOLO TAL NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 14567/99 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere - Cron. 1688 Consigliere Dot . Michele DE LUCA Rep. Consigliere Ud. 20/12/01 Dott. Fernando LUPI Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: HI EN, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso 10 studio dell'avvocato che lo rappresenta e difende, GIOVANNI ANGELOZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati VINCENZO 2001 rappresentato ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA 5273 MORIELLI, -1- TADRIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso. resistente con mandato avverso la sentenza n. 3646/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 01/03/99 R.G.N. 656/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto. -2- Svolgimento del giudizio Con il ricorso ora in esame, CH NN chiede l'annullamento della sentenza in data 16 settembre 1998 del tribunale di Roma, di rigetto dell'appello proposto da esso assicurato, nei confronti dell'Inps, avverso la sentenza di primo grado, con la quale il pretore aveva riconosciuto il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1 novembre 1994, anziché dal 1 febbraio 1992, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa. Deduce il ricorrente che il tribunale ha rigettato l'appello ritenendolo superfluo, avendo, a parere del tribunale, il pretore riconosciuto il diritto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa, e ciò contrariamente al vero, dato che, viceversa, il pretore aveva dato all'assegno una decorrenza diversa e posteriore. Avverso la sentenza del tribunale l'assicurato ricorre con due motivi. L'INPS non si è costituito. Motivi della decisione. Con i due motivi di annullamento il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e vizi della motivazione, in sintesi censurando la sentenza del tribunale perché contraddittoria, dato che essa parte dal presupposto che il pretore abbia stabilito la decorrenza dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della th domanda amministrativa mentre il primo giudice ha, come si è detto, fissato tale decorrenza dalla data - successiva – del 1 novembre 1994, cioè a circa due anni dopo rispetto a quella dovuta. Il ricorso appare infondato. Va precisato che dalla lettura del ricorso emerge che il vizio della sentenza del tribunale è quello di omessa pronuncia su una questione ad esso devoluta con l'appello, mentre il ricorso ora in esame, denuncia, come sopra è stato esposto, vizi diversi da quello di violazione dell'art. 112 c.p.c. Ne segue che il riscorso manca delle necessarie specificità e puntualità, per cui va rigettato. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione non essendosi l'Inps costituito.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 20 dicembre 2001 Il Cons. Est. Il Presidente RВи льм brylic lach Sheenalle Cr e IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -7 MAR. 2002 I D , A f elleIL/CANCELLIE S O RE S L L A 0 T O 1 , B . A A I Cinde T T D R R 3 O A A C 3 S T 5 L S L O . O P D N IM I A S A D 7 8 D E E S 1 A 1 2