Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2001, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
LL 9 O B 8 6 E , E N N , ZIO 1 8 A 9 TR 1 - S 1 EGI 17 PERBICANTA R # A . D E 8 T 2 INN N SE . T E R A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Sanzioni ammi- SEZIONE PRIMA CIVILE mistrative Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22358/98 CARNEVALE Presidente Dott. Corrado 1197/99 BONOMO Rel. Consigliere Dott. Massimo Consigliere Cron.2007 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI FORTE - Consigliere Rep. Dott. Fabrizio NAPPI - Consigliere Ud. 18/10/00 Dott. Aniello ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TE NZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 2001 FALLIEMNTO A. G. F. Srl già A.G.F. SpA precedentemente il MA Srl, in persona del Curatore, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA SAN SABA 7, presso l'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA MAGLIO SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARAZZI ENZO, giusta procura in calce al ricorso;
CG575498 ricorrente
contro
CORTE SUPHCMA DI CASALZUS COMUNE DI MILANO;
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale
- intimato -
1220 al Sig. 2000 e sul 2° ricorso n° 01197/99 proposto da: per diritti 20 FEB. 2001 1866 COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, IL CANCELLIERS 1 elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso l'avvocato IZZO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SURANO MARIA RITA e FRASCHINI ANTONELLA, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- -controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FALLIMENTO A.G.F. Srl;
- intimato avverso la sentenza n. 2531/98 del Pretore di MILANO, emessa 1'08/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2000 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Izzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso principale, previa inefficacia del ricorso incidentale;
in subordine il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 3 Con ricorso ex art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, depositato il 2 aprile 1997 la A. G. F. s.r.l., già A.G. F. s.p.a. e precedentemente MA s.r.1, proponeva opposizione a 3 ingiunzioni del Comune di Milano di pagamento della somma di lire 100.000 cia- scuna (n. protocollo 96/0000712498-1, 96/000712499-2 e 96/0000712500-3) per pretese esposizioni abusive di manifesti pubblicitari su impianti denominati Casko Park e conseguente violazione dell'art. 16 del reg. Com. pubblicità. Deduceva che la società era stata re- golarmente autorizzata dal Comune ad installare i ma- nufatti Casko Park con facoltà di utilizzarli a fini pubblicitari dietro semplice presentazione di dichia- razione di pubblicità, che era stata effettuata con il pagamento delle relative imposte. Il Comune, costituitosi, sosteneva che le affis- sioni effettuate dalla società, prive della prescritta autorizzazione comunale, erano in contrasto con gli artt. 21 e 28 del d. P.R. n. 639 del 1972 e degli artt. 6 e 16 del regolamento comunale per la pubblcità. La dichiarazione di pubblicità prevista dall'art. 21 del d. P. R. citato, presentata dalla società ricorrente, produceva effetti unicamente fiscali, al fine di con- sentire all'ente impositore l'applicazione dell'imposta, ma non esentava dall'obbligo di ottener 3 4 apposita autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, prima di effettuare la pubblicità stessa. Inoltre, la società non aveva fornito la documentazione che l'amministrazione aveva espressamente richiesto per l'autorizzazione all'affissione. Con sentenza n. 2531 dell'8 luglio 1998, il Preto- di Milano respingeva l'opposizione confermando le re ordinanze-ingiunzioni. Osservava: a) che non era sufficiente la presentazione della prescritta dichiarazione seguita dal pagamento dell'imposta, in quanto dall'esame degli artt. 21 e 28 del d.P.R. n. 639 del 1972, in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, si ricavava la sussistenza di M un'unica ipotesi di silenzio-assenso, prevista dall'art. 21, in considerazione delle ridotte dimen- sioni della pubblicità, ipotesi palesemente estranea al caso in esame, soggetto ad un provvedimento auto- rizzativo del Comune a pena di illiceità; b) che non poteva escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, non apparendo scusabile il preteso errore di diritto, atteso che nelle missive del Comune era stata espressamente posta la condizione che i manufatti non fossero utilizzati come veicolo pubblicitario e che da una lettera dell'opponente si ricavavano elementi contrastanti con 4 105 verosimiglianza della formazione del silenzio- la assenso;
c) che la tesi dell'unicità della violazione era in contrasto con la molteplicità degli abusi in rela- zione alla pluralità delle affissioni;
d) che la particolarità della materia giustificava l'integrale compensazione delle spese di lite. Avverso la sentenza pretorile il Fallimento A.G.F. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Comune di Milano ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE --) Il ricorso principale e quello incidentale de- vono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza. --) Il ricorso principale è improcedibile. Ai sensi dell'art. 369 comma 1 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelle- ria della corte, a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Nella specie, il ricorso, notificato al solo Comu- di Milano il 4 dicembre 1998, è stato depositato ne 5 6 presso la cancelleria della Corte di Cassazione il 28 dicembre, mentre il suddetto termine di giorni venti scadeva il 24 dicembre 1998, che era un giorno feriale (giovedì) a differenza dei tre giorni immediatamente successivi (venerdì 25, Natale, sabato 26, S. Stefano, e domenica 27). --) Con l'unico mezzo di impugnazione (non condi- zionato) il ricorrente incidentale denuncia violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.. Il Pretore aveva compensato le spese di lite per la particolarità della materia, mentre avrebbe dovuto pronunciare condanna della controparte al rimborso delle spese sulla base della soccombenza. --) Il ricorso incidentale è inammissibile. La decisione in ordine alla compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., è incen- surabile in sede di legittimità, a meno che la deci- sione del giudice di merito non si fondi sulla indica- zione di ragioni palesemente illogiche e tali da infi- la loro inconsistenza o palese erroneità, ciare, per lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto, in quanto riferibile a circostanze non rilevanti sul piano della valutazione del compor- tamento delle parti nell'ambito della vicenda proces- suale (Cass. 27 aprile 2000 n. 5390, 13 gennaio 2000 6 7 n. 319; 13 agosto 1999 n. 8635, 14 giugno 1999 n. 5909). Nel caso in esame, l'integrale compensazione delle spese è stata fondata dal Pretore sulla particolarità della materia, e cioè su un elemento rilevante ai fini della decisione, mentre il ricorrente incidentale non ha nemmeno dedotto profili di illogicità della motiva- zione. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate co- me nel dispositivo, vanno poste a carico della ricor- rente dovendo considerarsi prevalente la sua soccom- benza in relazione all'oggetto dei motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso principale ed inammissibile quello incidenta- I L L le;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese del O B 9 33.800 E e 8 l E 6 a 01- giudizio di cassazione, liquidate in lire N n . O e I N p Z , a A 1 R m 8 T tre a lire 400.000 per onorari. e 9 S t I 1 s i - G 1 s E l 1 R - a Così deciso in Roma il 18 ottobre 2000 A 4 e D 2 h E . c i T f L i N d Il Presidente 3 E Il Cons. est. o S 2 E m . T R Dott. Corrado Carnevale Dott. Massimo Bonomo A llam Станко втомо ми JEPOSITATA IN GANGELLERIA IL CANCELLIERE 24 GEN 2001 Ma Di Nuzzo Oggl. нате IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Б Дида