CASS
Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2023, n. 27964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27964 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE di APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria FR LO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di IU RB in ordine al reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento, a lui ascritto nella veste di amministratore e liquidatore della Nord Ovest srl, società dichiarata fallita il 21 dicembre 2015. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27964 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 07/06/2023 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un solo motivo con il quale denuncia vizio motivazionale in punto di responsabilità. La condanna farebbe leva su elementi inconferenti (mancato reperimento di sponsor) mentre non affronterebbe i punti nodali devoluti con il gravame: deterioramento della situazione economico-finanziaria dell'impresa non collegabile a una inerzia colpevole dell'amministratore; prova del rapporto di causalità tra mancata presentazione della richiesta di fallimento e peggioramento della situazione finanziaria della società; coefficiente psicologico della colpa grave. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che il difensore dell'imputato, dopo aver presentato istanza di discussione orale, vi ha rinunciato. Ciò non comporta il mutamento del rito, poiché: «In tema di disciplina emergenziale da covid-19, la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza (Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520 - 01 che, in motivazione, ha precisato che, ove si consentisse il mutamento del rito per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione, verrebbero leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte). 3. Si impongono alcuni rilievi preliminari. 3.1. La formulazione testuale del capo di imputazione è foriera di equivoci laddove cita l'art. 224 lett. a) e b) legge fai'. (rectius art. 224 n. 1 e n. 2 legge fall.); le ipotesi citate afferiscono a due diverse fattispecie di bancarotta c.d. "impropria" ("impropria" perché riferita agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori delle società di capitali): - la prima (art. 224 n. 1) concerne le medesime condotte disciplinate dall'art. 217 legge fall. per l'imprenditore individuale (nella specie art. 217, n. 4 legge fall. che punisce il fallito che «ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa»); 2 - la seconda punisce chi (tra coloro che rivestono la carica indicata), per colpa, ha concorso a cagionare o aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi imposti dalla legge. L'equivoco, ingenerato dalla indicazione delle norme violate, è sciolto a favore della prima fattispecie alla luce della successiva descrizione del fatto: «aggravava il dissesto della società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento nonostante un palese stato di decozione dell'impresa risalente all'anno 2013». 3.2. L'ipotesi delittuosa in contestazione mira a evitare che l'esercizio dell'impresa possa prolungare lo stato di perdita. Oggetto di punizione è l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti (Sez. 5, n. 28609 del 21/04/2017, Andriollo, Rv. 270874; Sez. 5, n. 13318 del 14/02/2013, Viale, Rv. 25498). In tal senso si è ad esempio affermato che l'obbligo del liquidatore della società di chiedere tempestivamente il fallimento della stessa non viene meno quando egli possa comunque rendersi consapevole dell'irreversibile condizione di dissesto e non eserciti il potere di iniziativa fallimentare, prescegliendo, in presenza dell'inevitabile aggravamento della situazione debitoria, improbabili vie di recupero o anche la semplice attesa (Sez. 5 del 10 dicembre 1999, Terrana, non massimata). Sotto il profilo soggettivo è richiesta la colpa grave che non può essere desunta dal mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma deve essere accertata in concreto sulla base di una provata e consapevole omissione (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823). 4. La motivazione offerta dalla sentenza impugnata è apodittica tanto da configurare un caso di radicale mancanza di argomentazione, dando luogo a nullità ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. 4.1. Il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a sanare le lacune motivazionali quando, per valutare le censure d'appello, esso sia svolto in termini che impongono di fare esclusivo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e che, conseguentemente, non consentono di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d'appello e la sentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, Rv. 268859). Se è vero che, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura 3 argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) è, però, necessario che di integrazione si tratti nel senso che la motivazione della sentenza di secondo grado deve recare un esame delle censure proposte dall'appellante, sia pure con criteri conformi a quelli adottati dal giudice di primo grado e con riferimenti ai passaggi logici e giuridici della decisione appellata, in modo da evidenziare un'argomentata concordanza nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, cit.). «Occorre, in altre parole, che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice dell'impugnazione» (così in motivazione Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, cit.). 4.2. Nella specie l'impianto argomentativo della sentenza di appello non risponde ai criteri sopra tracciati. A fronte di motivi di appello precisi e specifici (pur se non tutti pertinenti rispetto ai caratteri della fattispecie), la motivazione della sentenza impugnata di esaurisce in tre passaggi: - il primo si limita a riprendere il testo della norma incriminatrice e le parole dell'editto accusatorio: l'imputato «non ha provveduto a richiedere il fallimento della società pur essendosi manifestato un evidente stato di decozione della stessa già a decorrere dal 31 dicembre 2013»; - il secondo poggia su un dato inconferente: l'imputato non si è mai concretamente adoperato per reperire sponsor che avrebbero potuto sostenere il progetto editoriale;
- il terzo rifugge dal tema, specificamente devoluto (e rilevante), della colpa grave, per arrestarsi al rilievo che l'imputato non ha fornito spiegazioni in termini di liceità e correttezza della propria condotta, omettendo di spiegare quali elementi concreti deponessero per una consapevole omissione e consentissero di ricondurre il coefficiente psicologico a quello della "colpa grave". È evidente come tale modalità espositiva non realizza le condizioni necessarie affinché lacune motivazionali della sentenza di appello possano essere colmate dal riferimento alla decisione di primo grado: «L'indicazione non dei contenuti esplicativi della sentenza appellata, ma delle sole fonti di prova utilizzate nella stessa, rende invero necessario basarsi esclusivamente sulla lettura della decisione di primo grado per la valutazione delle questioni poste con l'appello; e tanto non consente di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il minimale rapporto dialettico fra i motivi di appello e la sentenza di secondo grado, occorrente perché quest'ultima possa dirsi motivata sinergicamente con il contributo 4 argomentativo dei giudici di primo grado» (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, cit., in motivazione). 5. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 07/06/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria FR LO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di IU RB in ordine al reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento, a lui ascritto nella veste di amministratore e liquidatore della Nord Ovest srl, società dichiarata fallita il 21 dicembre 2015. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27964 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 07/06/2023 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un solo motivo con il quale denuncia vizio motivazionale in punto di responsabilità. La condanna farebbe leva su elementi inconferenti (mancato reperimento di sponsor) mentre non affronterebbe i punti nodali devoluti con il gravame: deterioramento della situazione economico-finanziaria dell'impresa non collegabile a una inerzia colpevole dell'amministratore; prova del rapporto di causalità tra mancata presentazione della richiesta di fallimento e peggioramento della situazione finanziaria della società; coefficiente psicologico della colpa grave. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che il difensore dell'imputato, dopo aver presentato istanza di discussione orale, vi ha rinunciato. Ciò non comporta il mutamento del rito, poiché: «In tema di disciplina emergenziale da covid-19, la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza (Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520 - 01 che, in motivazione, ha precisato che, ove si consentisse il mutamento del rito per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione, verrebbero leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte). 3. Si impongono alcuni rilievi preliminari. 3.1. La formulazione testuale del capo di imputazione è foriera di equivoci laddove cita l'art. 224 lett. a) e b) legge fai'. (rectius art. 224 n. 1 e n. 2 legge fall.); le ipotesi citate afferiscono a due diverse fattispecie di bancarotta c.d. "impropria" ("impropria" perché riferita agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori delle società di capitali): - la prima (art. 224 n. 1) concerne le medesime condotte disciplinate dall'art. 217 legge fall. per l'imprenditore individuale (nella specie art. 217, n. 4 legge fall. che punisce il fallito che «ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa»); 2 - la seconda punisce chi (tra coloro che rivestono la carica indicata), per colpa, ha concorso a cagionare o aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi imposti dalla legge. L'equivoco, ingenerato dalla indicazione delle norme violate, è sciolto a favore della prima fattispecie alla luce della successiva descrizione del fatto: «aggravava il dissesto della società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento nonostante un palese stato di decozione dell'impresa risalente all'anno 2013». 3.2. L'ipotesi delittuosa in contestazione mira a evitare che l'esercizio dell'impresa possa prolungare lo stato di perdita. Oggetto di punizione è l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti (Sez. 5, n. 28609 del 21/04/2017, Andriollo, Rv. 270874; Sez. 5, n. 13318 del 14/02/2013, Viale, Rv. 25498). In tal senso si è ad esempio affermato che l'obbligo del liquidatore della società di chiedere tempestivamente il fallimento della stessa non viene meno quando egli possa comunque rendersi consapevole dell'irreversibile condizione di dissesto e non eserciti il potere di iniziativa fallimentare, prescegliendo, in presenza dell'inevitabile aggravamento della situazione debitoria, improbabili vie di recupero o anche la semplice attesa (Sez. 5 del 10 dicembre 1999, Terrana, non massimata). Sotto il profilo soggettivo è richiesta la colpa grave che non può essere desunta dal mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma deve essere accertata in concreto sulla base di una provata e consapevole omissione (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823). 4. La motivazione offerta dalla sentenza impugnata è apodittica tanto da configurare un caso di radicale mancanza di argomentazione, dando luogo a nullità ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. 4.1. Il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a sanare le lacune motivazionali quando, per valutare le censure d'appello, esso sia svolto in termini che impongono di fare esclusivo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e che, conseguentemente, non consentono di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d'appello e la sentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, Rv. 268859). Se è vero che, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura 3 argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) è, però, necessario che di integrazione si tratti nel senso che la motivazione della sentenza di secondo grado deve recare un esame delle censure proposte dall'appellante, sia pure con criteri conformi a quelli adottati dal giudice di primo grado e con riferimenti ai passaggi logici e giuridici della decisione appellata, in modo da evidenziare un'argomentata concordanza nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, cit.). «Occorre, in altre parole, che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice dell'impugnazione» (così in motivazione Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, cit.). 4.2. Nella specie l'impianto argomentativo della sentenza di appello non risponde ai criteri sopra tracciati. A fronte di motivi di appello precisi e specifici (pur se non tutti pertinenti rispetto ai caratteri della fattispecie), la motivazione della sentenza impugnata di esaurisce in tre passaggi: - il primo si limita a riprendere il testo della norma incriminatrice e le parole dell'editto accusatorio: l'imputato «non ha provveduto a richiedere il fallimento della società pur essendosi manifestato un evidente stato di decozione della stessa già a decorrere dal 31 dicembre 2013»; - il secondo poggia su un dato inconferente: l'imputato non si è mai concretamente adoperato per reperire sponsor che avrebbero potuto sostenere il progetto editoriale;
- il terzo rifugge dal tema, specificamente devoluto (e rilevante), della colpa grave, per arrestarsi al rilievo che l'imputato non ha fornito spiegazioni in termini di liceità e correttezza della propria condotta, omettendo di spiegare quali elementi concreti deponessero per una consapevole omissione e consentissero di ricondurre il coefficiente psicologico a quello della "colpa grave". È evidente come tale modalità espositiva non realizza le condizioni necessarie affinché lacune motivazionali della sentenza di appello possano essere colmate dal riferimento alla decisione di primo grado: «L'indicazione non dei contenuti esplicativi della sentenza appellata, ma delle sole fonti di prova utilizzate nella stessa, rende invero necessario basarsi esclusivamente sulla lettura della decisione di primo grado per la valutazione delle questioni poste con l'appello; e tanto non consente di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il minimale rapporto dialettico fra i motivi di appello e la sentenza di secondo grado, occorrente perché quest'ultima possa dirsi motivata sinergicamente con il contributo 4 argomentativo dei giudici di primo grado» (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, cit., in motivazione). 5. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 07/06/2023