Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/11/2002, n. 15380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15380 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 5380/02 LA CORTES PR M Oggetto Risarcimento dami Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IO DELLI PRISCOLI-Primo Presidente f.f- R.G.N. 10719/01 Dott. Massimo - Presidente di sezione Cron. 35568 GENGHINI Dott. Giovanni OLLA Presidente di sezione Rep. t Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Ud. 11/07/02 Dott. Giovanni PAOLINI Bel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere i Dott. Michele VARRONE Consigliere - Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in VIA LUCULLO 24, presso l'Ufficio diROMA, Rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e difesa dall'avvocato CAMPUS GRAZIANO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente 2002 contro 1055 -1- FARINA GIUSEPPE;
- intimato avverso la sentenza n. 16/00 del Giudice di pace di BOSA, depositata il 16/11/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato Graziano CAMPUS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque che ha concluso per il rigetto del ricorso, dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SE FA, con atto del 12 maggio 2000, citò dinanzi al Giudice di pace di Bosa la Regione autonoma della Sardegna: premesso che, in accoglimento di una sua domanda in data 19 ottobre 1993, gli era stato concesso, a' sensi della L.R. 24.X.1988 n. 33, un contributo di lire 30.000.000 in relazione alla assunzione di due dipendenti, e che, in funzione del rilascio del contributo considerato, in ottemperanza ad "invito" in tal senso rivoltogli dai competenti uffici dovuto presentare, fra dell'ente convenuto, aveva gli altri documenti, un contratto attestante la stipulazione di una polizza fideiussoria", facendo nota dell'agenzia delpresente, quindi, che, con lavoro regionale del 18 novembre 1998, gli era stata comunicata la revoca della concessione cennata sul rilievo che "dalla iscrizione alla camera di commercio" era risultato aver egli e, che,Cessato la sua attività imprenditoriale, beraltro, giusta quanto, a suo dire, ben noto alla controparte già al momento del rilascio della concessione discussa, la sua azienda non aveva Cessato l'attività ma era stata data in affitto, sicchè "il contributo doveva essere concesSO in 3 quanto la titolarità di esso non del suo Citolare ma della stessa azienda", chiese il rimborso delle spese relative alla stipulazione della dianzi ricordata polizza fideiussoria. Il giudice di pace, con sentenza resa, nella contumacia della Regione autonoma della Sardegna, il 16 ottobre 2000, accolse la pretesa attorea e condannò la p.a. convenuta a pagare al FA £.85856.000 oltre accessori considerando che "le prove assunte hanno dimostrato che (lo istante) non ha beneficiato di alcun contributo per il quale ha stipulato un contratto di fideiussione proprio a garanzia di somma di cui non è mai entrato in una possesso". La Regione autonoma della Sardegna ricorre, con Un motivo inteso a contestare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla vertenza in esame, per la cassazione della sentenza cennata, notificatale il 23 febbraio 2001. SE FA, intimato, cui il ricorso stato notificato il 19 aprile 2001, si è astenuto da ogni attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE La Regione autonoma della Sardegna, con il nezzo articolato a supporto del ricorso, intitolato 4 “difetto di giurisdizione", deduce che la sentenza nei termini illustrati resa sulla fattispecie dal Giudice di pace di Bosa dovrebbe essere ravvisata passibile di cassazione in quanto "nulla per difetto di giurisdizione del giudice di pace (ex adverso) adito in primo grado, il quale, peraltro, ha omesso di rilevare di ufficio la propria carenza di giurisdizione". L'ente ricorrente, più specificamente, dopo aver evidenziato che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, "in materia di erogazione di contributi da parte della P.A., pur dopo l'esaurimento della fase di ammissione del contributo, la pubblica amministrazione conserva un botere di autotutela volto a garantire il dei pubblici interessi а cui eraperseguimento preordinata l'erogazione dei benefici, potere il 色 cui esercizio comporta la degradazione dei diritti soggettivi degli interessati ad interessi legittimi", sostiene che, in ragione di ciò, "il di revoca del contributo, ɔrovvedimento precedentemente concesso, doveva essere previamente impugnato avanti il competente Tribunale amministrativo e solo in caso di annullamento di detto provvedimento poteva essere proposta domanda 5 di danni", ed altresì che, di risarcimento (nel caso in argomento) Vessendo mancato di taledell'illegittimità l'accertamento ɔrovvedimento, da cui far discendere la lesione giudice ordinario non potevapatrimoniale, il dell'obbligo pronunciarsi sulla sussistenza risarcitorio". La censura non merita ingresso. SOCCCrrono le seguenti In proposito, Osservazioni. La domanda introdotta nel giudizio da SE risulta diretta, non già ad ottenereFA accertamento e tutela di situazioni subiettive aventi il titolo nella concessione di contributo di cui in narrativa ma a rivendicare la rifusione di un danno, asserito, correlato alla intervenuta Adozione di un provvedimento di revoca di detta concessione nella, pretesa, carenza dei presupposti Suscettibili di legittimarla. Nel contesto dato, si rivela assolutamente inconferente il richiamo fatto dalla Regione autonoma della Sardegna a quell'indirizzo della iurisprudenza di questa Corte Suprema per il quale, in materia di erogazione di contributo da parte della p.a., pur dopo l'esaurimento dell'iter 6 di concessione del contributo, con conseguente soggettivo alla relativa insorgenza del diritto percezione in capo al beneficiario, la p.a. concedente conserva, comunque, un potere di autotutela volto a garantire il perseguimento della finalità pubblica cui era preordinata la erogazione ○ mediante il ritiro del proprio precedente atto per vizi di legittimità, о in ragione di un riscontrato originario contrasto con l'interesse pubblico, all'esercizio di tale potere corrispondendo non un diritto ma una posizione di interesse legittimo del ridetto beneficiario del contributo (cfr., in proposito, da ultimo, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 183 del 10.V.2001, id., sent. id., sent. n.16221 del 1.225 del 25.V. 2001, 28.XII.2001). Viceversa, avuto riguardo al come sopra individuato oggetto della pretesa fatta valere dall'odierno intimato, la vertenza deve essere definita facendo applicazione dell'enunciazione tradizionale, e mai smentita, della giurisprudenza di legittimità per cui la domanda di risarcimento di danni proposta da un privato nei confronti ancorchè implichi problematichedella p.a., sull'esercizio di poteri autoritativi da parte 7 della p.a. medesima, se non attribuita alla Ciurisdizione esclusiva di un giudice speciale, giurisdizionale del appartiene alla competenza giudice ordinario, a questc essendo, di massima, riservata la cognizione di ogni questione di diritto soggettivo quale sempre quella implicata dalla natura della pretesa risarcitoria, che distinta dall'altra, attinente al merito, che inerisce alla qualificazione ed alla verifica della concreta sussistenza della posizione giuridica la qui lesione viene denunciata come fonte del danno ingiusto (cfr., ex aliis, la fondamentale Cass. SS.UU. civ., sent. n.500 del 22.VII.1999). Alla stregua dell'enunciazione considerata, non appalesandosi riducibile la presente controversia Mella giurisdizione esclusiva di un qual che giudice speciale, è da ritenere che non sia riscontrabile in relazione ad essa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario dedotto dalla p.a. ricorrente. Corollario di ciò è che il ricorso va disatteso che deve dichiararsi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulla causa discussa. SE FA, intimato, non ha svolto 8 Attività difensiva nella presente fase del processo, e, perciò, non si deve provvedere su sue spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civile della Corte Suprema di cassazione, 1'11 luglio 2002. Liełami Arbini,обовий IO EL uscoli IL RELATORE IL PRESIDENTE Ивсилой * CANCELLIER anni TTis Depositara in Cancelle oggi, li - 4 NOV 2002-- IL CANCELLIERE D Giovanni TT REGISTRAZIONE E BOLLO L. 21-11-1991, N.374 DI PACE) ESENTE DA GIUDICE 39 ARTT. 46 E (IST.NE 9