CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/07/2024, n. 29163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29163 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato SILVESTRO SALVATORE del foro di MESSINA in difesa di: NN NT Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 29163 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 05/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di NN TO avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha applicato al predetto la misura cautelare della custodia a seguito di convalida dell'arresto in flagranza, per avere illecitamente detenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina, due pistole con matricola abrasa e una mitraglietta da guerra. 1.2. Il 01/12/2023, personale della Sezione Investigativa del Servizio Centrale operativo della Questura di Messina, unitamente a personale della Squadra Mobile, si portava in via Polveriera 52, presso il domicilio del NN, avendo fondato motivo di ritenere, sulla base di attività info-investigativa di ufficio, che ivi fosse detenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Giunti sul luogo, gli operanti notavano il prevenuto intento a ripianare, con un rastrello, un appezzamento di terreno sito nelle immediate adiacenze della sua abitazione. Alla loro vista, l'uomo si disfaceva dell'attrezzo e cercava rifugio nell'abitazione, ma veniva bloccato. La perquisizione consentiva di rinvenire, proprio nel punto in cui quegli stava armeggiando e ove la terra risultava ancora smossa, alla profondità di circa 20/30 cm, un pozzetto di plastica grigia chiuso con una pellicola in gomma che celava al suo interno una busta di tela. Questa risultava contenere 15 panetti sottovuoto di sostanza stupefacente di tipo cocaina e tre involucri in pellicola, in ciascuno dei quali era rinvenuta una delle armi da sparo più sopra ricordate, tutte munite di caricatori e cartucce. Gli accertamenti tecnici, successivamente condotti, confermavano la natura stupefacente della sostanza di tipo cocaina sequestrata, nonché l'ingente principio attivo, dal peso di oltre 15 kg, da cui potevano essere tratte 100.084 dosi. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ricorre il difensore dell'indagato che solleva due motivi: 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. L'ordinanza impugnata avrebbe travisato le risultanze indiziarie;
la perquisizione, estesa all'abitazione, alle relative pertinenze e a tutto il fondo, non ha consentito di rinvenire gli strumenti necessari per operare lo scavo in cui è stato allocato il tombino di plastica, non potendo ritenersi a tal fine idoneo il rastrello utilizzato dal prevenuto per pulire la corte intorno all'abitazione. Il Tribunale non avrebbe poi considerato che l'indagato non risulta residente nell'immobile nella cui zona 2 limitrofa sono state rinvenute le armi e lo stupefacente, abitandovi solo saltuariamente, conseguendone che non potrebbe escludersi la circostanza che altri abbiano interrato il materiale rinvenuto. I Giudici di merito avrebbero poi formulato il giudizio di gravità indiziaria attingendo alle inutilizzabili informazioni fornite dalla fonte confidenziale, derivandone pertanto una violazione di legge;
2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai criteri di scelta della misura cautelare. La difesa sottolinea lo stato di incensuratezza dell'indagato. Questi risulta residente in [...], comune sito in un territorio lontano da quello in cui si sarebbe realizzata la condotta contestata. Al Tribunale spettava, quindi, illustrare la ragione per la quale la misura degli arresti domiciliari, aggravata ex art. 284, comma 2, cod. proc. pen. e con l'attivazione degli strumenti di controllo a distanza, da eseguirsi in detto domicilio non possa considerarsi idonea a fronteggiare l'ipotizzabile pericolo di reiterazione del reato. I Giudici del riesame, peraltro, riconoscendo all'odierno ricorrente il ruolo di mero custode, hanno escluso l'esistenza di una sua autonoma disponibilità delle armi e dello stupefacente. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, generico e volto a prospettare una diversa valutazione di circostanze adeguatamente esaminate dal giudice di merito. 2. Le censure sollevate, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal Tribunale del riesame e disattese con motivazione congrua e non manifestamente infondata. A questa Corte di legittimità, come è noto, spetta il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto a ritenere, allo stato attuale, sussistenti i gravi indizi dei reati contestati, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, 3 l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. 3. Circoscritto nei predetti termini l'ambito di valutazione del giudice di legittimità, l'ordinanza impugnata ha dato compiutamente atto delle ragioni che hanno determinato la decisione. Ha osservato, con motivazione logica e lineare sul piano argomentativo, e per ciò sottratta a censure in sede di legittimità, come la vicinanza, nell'ambito del più vasto fondo indicato dalla difesa, tra la zona in cui il rinvenimento è stato effettuato e la porta d'ingresso dell'abitazione in uso al NN e alla sua famiglia, renda del tutto inverosimile che un estraneo possa avervi fatto accesso allo scopo di nascondere l'ingente quantità di droga e le armi, scegliendo, nonostante l'estensione del fondo, proprio la zona in cui poteva essere più facilmente notato dagli abitanti;
come appaia logico e verosimile ritenere che l'indagato custodisse le res in un posto in cui poteva agevolmente controllarle, considerato altresì il rilevante valore economico della droga. Il rinvenimento, del resto, è avvenuto proprio nel luogo in cui il prevenuto era intento ad armeggiare, per cui congruamente il Tribunale ha tratto la conclusione per la quale non assumono significato le doglianze difensive relative all'inidoneità dell'attrezzo allo scavo. Né è conducente la deduzione difensiva per cui il NN non aveva la residenza presso quell'abitazione, trattandosi comunque di immobile da lui abitato. 4 3.1. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale, con motivazione compiuta e congrua, le ha ritenute assolutamente concrete ed attuali, a fronte della disponibilità in capo al prevenuto di armi clandestine, da guerra, già pronte all'uso, che «prefigura la programmazione di ulteriori e più gravi delitti» e dell'ingente partita di droga pesante: «evenienze che denunciano il palese inserimento in circuiti criminosi di elevato spessore» e che possono essere recisi «solo con il ricorso alla misura massima, non essendo la misura domiciliare adeguata a fronte di reati commessi nelle immediate adiacenze del domicilio e non essendo comunque pronosticabile in capo al prevenuto il volontario rispetto delle prescrizioni, atteso il livello di inserimento criminoso, ad onta della formale incensuratezza». 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5 aprile 2024 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato SILVESTRO SALVATORE del foro di MESSINA in difesa di: NN NT Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 29163 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 05/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di NN TO avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha applicato al predetto la misura cautelare della custodia a seguito di convalida dell'arresto in flagranza, per avere illecitamente detenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina, due pistole con matricola abrasa e una mitraglietta da guerra. 1.2. Il 01/12/2023, personale della Sezione Investigativa del Servizio Centrale operativo della Questura di Messina, unitamente a personale della Squadra Mobile, si portava in via Polveriera 52, presso il domicilio del NN, avendo fondato motivo di ritenere, sulla base di attività info-investigativa di ufficio, che ivi fosse detenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Giunti sul luogo, gli operanti notavano il prevenuto intento a ripianare, con un rastrello, un appezzamento di terreno sito nelle immediate adiacenze della sua abitazione. Alla loro vista, l'uomo si disfaceva dell'attrezzo e cercava rifugio nell'abitazione, ma veniva bloccato. La perquisizione consentiva di rinvenire, proprio nel punto in cui quegli stava armeggiando e ove la terra risultava ancora smossa, alla profondità di circa 20/30 cm, un pozzetto di plastica grigia chiuso con una pellicola in gomma che celava al suo interno una busta di tela. Questa risultava contenere 15 panetti sottovuoto di sostanza stupefacente di tipo cocaina e tre involucri in pellicola, in ciascuno dei quali era rinvenuta una delle armi da sparo più sopra ricordate, tutte munite di caricatori e cartucce. Gli accertamenti tecnici, successivamente condotti, confermavano la natura stupefacente della sostanza di tipo cocaina sequestrata, nonché l'ingente principio attivo, dal peso di oltre 15 kg, da cui potevano essere tratte 100.084 dosi. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ricorre il difensore dell'indagato che solleva due motivi: 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. L'ordinanza impugnata avrebbe travisato le risultanze indiziarie;
la perquisizione, estesa all'abitazione, alle relative pertinenze e a tutto il fondo, non ha consentito di rinvenire gli strumenti necessari per operare lo scavo in cui è stato allocato il tombino di plastica, non potendo ritenersi a tal fine idoneo il rastrello utilizzato dal prevenuto per pulire la corte intorno all'abitazione. Il Tribunale non avrebbe poi considerato che l'indagato non risulta residente nell'immobile nella cui zona 2 limitrofa sono state rinvenute le armi e lo stupefacente, abitandovi solo saltuariamente, conseguendone che non potrebbe escludersi la circostanza che altri abbiano interrato il materiale rinvenuto. I Giudici di merito avrebbero poi formulato il giudizio di gravità indiziaria attingendo alle inutilizzabili informazioni fornite dalla fonte confidenziale, derivandone pertanto una violazione di legge;
2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai criteri di scelta della misura cautelare. La difesa sottolinea lo stato di incensuratezza dell'indagato. Questi risulta residente in [...], comune sito in un territorio lontano da quello in cui si sarebbe realizzata la condotta contestata. Al Tribunale spettava, quindi, illustrare la ragione per la quale la misura degli arresti domiciliari, aggravata ex art. 284, comma 2, cod. proc. pen. e con l'attivazione degli strumenti di controllo a distanza, da eseguirsi in detto domicilio non possa considerarsi idonea a fronteggiare l'ipotizzabile pericolo di reiterazione del reato. I Giudici del riesame, peraltro, riconoscendo all'odierno ricorrente il ruolo di mero custode, hanno escluso l'esistenza di una sua autonoma disponibilità delle armi e dello stupefacente. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, generico e volto a prospettare una diversa valutazione di circostanze adeguatamente esaminate dal giudice di merito. 2. Le censure sollevate, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal Tribunale del riesame e disattese con motivazione congrua e non manifestamente infondata. A questa Corte di legittimità, come è noto, spetta il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto a ritenere, allo stato attuale, sussistenti i gravi indizi dei reati contestati, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, 3 l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. 3. Circoscritto nei predetti termini l'ambito di valutazione del giudice di legittimità, l'ordinanza impugnata ha dato compiutamente atto delle ragioni che hanno determinato la decisione. Ha osservato, con motivazione logica e lineare sul piano argomentativo, e per ciò sottratta a censure in sede di legittimità, come la vicinanza, nell'ambito del più vasto fondo indicato dalla difesa, tra la zona in cui il rinvenimento è stato effettuato e la porta d'ingresso dell'abitazione in uso al NN e alla sua famiglia, renda del tutto inverosimile che un estraneo possa avervi fatto accesso allo scopo di nascondere l'ingente quantità di droga e le armi, scegliendo, nonostante l'estensione del fondo, proprio la zona in cui poteva essere più facilmente notato dagli abitanti;
come appaia logico e verosimile ritenere che l'indagato custodisse le res in un posto in cui poteva agevolmente controllarle, considerato altresì il rilevante valore economico della droga. Il rinvenimento, del resto, è avvenuto proprio nel luogo in cui il prevenuto era intento ad armeggiare, per cui congruamente il Tribunale ha tratto la conclusione per la quale non assumono significato le doglianze difensive relative all'inidoneità dell'attrezzo allo scavo. Né è conducente la deduzione difensiva per cui il NN non aveva la residenza presso quell'abitazione, trattandosi comunque di immobile da lui abitato. 4 3.1. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale, con motivazione compiuta e congrua, le ha ritenute assolutamente concrete ed attuali, a fronte della disponibilità in capo al prevenuto di armi clandestine, da guerra, già pronte all'uso, che «prefigura la programmazione di ulteriori e più gravi delitti» e dell'ingente partita di droga pesante: «evenienze che denunciano il palese inserimento in circuiti criminosi di elevato spessore» e che possono essere recisi «solo con il ricorso alla misura massima, non essendo la misura domiciliare adeguata a fronte di reati commessi nelle immediate adiacenze del domicilio e non essendo comunque pronosticabile in capo al prevenuto il volontario rispetto delle prescrizioni, atteso il livello di inserimento criminoso, ad onta della formale incensuratezza». 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5 aprile 2024 Il Consigliere estensore