Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2002, n. 8544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8544 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
A IC L B B ee N ' P NOME DEL POR08544/02 E L E V H R N I V G T E T N I D I ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Y S 9 - / N 6 I / N ' 1 V N SEZIONE QUINTA CIVILE 6 9 8 O 9 C Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Paolini Presidente R.G. n. 2343/2000 Dott. Massimo Oddo Cons. Relatore Cron.23557 Consigliere Rep. Dott. Eugenio Amari Ud. 13 marzo 2002 Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Giuseppe Falcone Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Accertamento e con- SENTENZA trolli / redditi prodotti sul ricorso proposto il 24 gennaio 2000 da: in forma associata / CR RA e SA NA MA - rappresentati e difesi rettifica. in virtù di procura a margine del ricorso dall'avv. Savino De Blasi, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Salerno alla via Francesco Paolo Volpe, n. 37 ricorrenti 01)
contro
Amministrazione finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Ge- nerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Porto- ghesi, n. 12 intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della 3 4 12 proc. n. 2343/2000 R.G. Campania sez. XV n. 55 del 29 marzo 1999. - Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio distrettuale II.DD. di Salerno con avviso notificato il 16 marzo 1994 elevava a L. 26.709.000 il reddito da partecipazione allo "Studio professionale Cons. Fis. di CR & SA", dichiarato in L. 14.590.000 per l'anno 1990 da ciascuno dei due associati, e la Commissione tributaria di 1° grado di Salerno il 3 ottobre 1994 riget- tava il ricorso proposto avverso la rettifica dai contribuenti Bonaven- tura CR ed NA MA SA sul rilievo che con precedente decisione del 9 maggio 1994 aveva confermato il presupposto accer- tamento del maggior reddito nei confronti dello studio professionale. La pronuncia, appellata dal CR e dalla SA, era confermata il 29 marzo 1999 dalla Commissione tributaria regionale della Cam- pania, la quale osservava che nel procedimento non erano emersi fatti nuovi rispetto a quelli già considerati dai giudici di primo grado e che questi ultimi avevano correttamente operato in base alla normativa allora vigente in materia. I contribuenti ricorrevano con un motivo per la cassazione della sen- tenza e l'intimata Amministrazione finanziaria dello Stato non si co- stituiva nel giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE proc. n. 2343/2000 R.G. 2 Il ricorso è inammissibile. I contribuenti con l'unico motivo d'impugnazione hanno dedotto che la Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza del 7 giugno 1999, depositata il 15 giugno 1999, aveva ridotto di L.
8.400.000 il reddito accertato per l'anno 1990 nei confronti dello stu- dio professionale ed hanno chiesto la declaratoria di una conseguente proporzionale riduzione del reddito attribuito a ciascun associato. La richiesta e la ragione posta a fondamento della stessa non invol- gono alcuna questione attinente a vizi di attività o di giudizio che ab- biano inciso sulla validità della decisione del giudice di secondo gra- do e l'assenza di prospettazione di censure riferibili alla legittimità della pronuncia si risolve nell'impossibilità di ravvisare l'esposizione nel ricorso di un motivo che rientri nel paradigma normativo dell'art. 366, n. 4, c.p.c. Va soggiunto che il divieto di produrre, in sede di legittimità, docu- menti diversi da quelli concernenti la nullità della sentenza o l'am- missibilità del ricorso, non consentirebbe di fare valere con l'im- pugnazione per cassazione una sentenza sopravvenuta in altro giudi- zio dopo la pronuncia della sentenza impugnata, neppure se even- tualmente passata in giudicato ed emessa in una controversia vertente tra le medesime parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 13 marzo 2002. Cioljenmi давай Il consigliere est. Il presidente proc. n. 2343/2000 R.G. 3 dott. Massimo Oddo W V Il cancelliere IL CANCELLERE CT Osvaldo/Ascanio proc. n. 2343/2000 R.G. dr. Giovanni Paolini R I E A A T M .
5 - N B . L L . A B A T 1 1 3 . N S A N I S E I D E L D P . . R . 2 6 / 1 / 4 8 I A 9 6 T R A U B R I T S E T E D A E N S A O E I T N R G R I Z E DEAR CIN CANCELLERIA Oggi 11 2002 IL CANCELLIERE C1 Crush canio