Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5291 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
052 91/02 Aula A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALIANA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio n no e del Popolo Italiano dal Sig. IL SOLE 24 OR per diritti € 1,55 € LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ILICANG RE 2002 il SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.18515/99 Dott. Vincenzo Trezza Putaturo Donati V. Consigliere fee 11 Mario "1 Rep. Donato Figurelli Cron. 16121 " LE IO " Ud. 15/2/2002 " Giovanni Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da FIAT AUTO, in persona del dott. Francesco S.p.a. Cerchiara,procuratore speciale dell'amministratore delegato, per atto notar Ettore Morone di Torino del 14 aprile 1998,rep.83011,elett.dom.in Roma, via Roccaporena n. 34, presso lo studio dell'avv. Raffaele De Luca Tamajo, che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
LE LA LI;
INTIMATO ple 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Nola in data 21 ottobre 1998, n. 1193 (R.G.N.273/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 15/2/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Carlo Boursier Niutta;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen.Dr.Alberto Cinque che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CO RI conveniva in giudizio davanti al Pretore del lavoro di Pomigliano d'Arco la s.p.a. Fiat Auto, di cui era l'illegittimità del provvedimentodipendente, e, deducendo di collocazione in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, disposta a far data dal 4 novembre 1991, per mancanza del nesso eziologico tra causa integrabile e provvedimento di sospensione,ne chiedeva la condanna alla corresponsione della differenza tra retribuzione piena e trattamento di CIGS. Nella resistenza della convenuta,il Pretore,con sentenza del della domanda, dichiarava 16 maggio 1996, in accoglimento l'illegittimità del provvedimento di collocazione in CIGS del lavoratore, condannando la datrice al pagamento in suo favore della somma di lire 26.205.971, a titolo di risarcimento del danno subito. 2 La decisione, su appello della s.p.a. Fiat Auto, veniva confermata dal Tribunale di Nola, con sentenza del 21 ottobre 1998. La s.p.a. Fiat Auto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi,illustrato da memoria.L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art.1366 c.c.), si deduce che il Tribunale, se avesse interpretato secondo buona fede l'accordo collettivo del 17 ottobre 1991, avrebbe ritenuto il RI tra i in CIGS e quindi la legittimitàdipendenti collocabili sospensione.Oltretutto provvedimento dell'adottato di la acquisita dei circostanza dello smantellamento beverini,condizionatori e dei frigoriferi presenti nel reparto della "Tipo", dove il lavoratore svolgeva attività di manutenzione -ossia di un collegamento in termini di accessorietà - avrebbe dovuto indurre il giudice d'appello,in virtù dei canoni interpretativi legali,a considerare il settore area tecnologica interessata. Con il secondo motivo, denunciandosi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia,si censura l'impugnata sentenza perché, pur ritenendo valido l'accordo del 1991, ne aveva in sostanza vanificato la portata con una interpretazione non corrispondente al reale contenuto del contratto. In altri termini, se la squadra di operai nella quale lavorava controparte interveniva anche nel reparto della "Tipo",contraddittoriamente era stata negata la 3 riconducibilità del reparto alle aree connesse a causa integrabile. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno rigettati perché infondati. sentenza ha in primo luogo operato la L'impugnata profilo letterale, dell'accordo collettivo 17 ricognizione, nel ottobre 1991, rilevando che le parti contraenti, nel determinare i lavoratori interessati alla sospensione "in rapporto alla cessazione dell'attività produttiva del modello "Tipo" ed all'appartenenza alle aree tecnologiche interessate alla chiaramente individuato nellaristrutturazione", avevano cessazione di quel modello le finalità cui era preordinata la concessione dell'integrazione salariale. Una volta definita la c.d. causa integrabile,la seconda parte della sentenza ha indagato sulla coerenza della sospensione con le finalità individuate dall'accordo e in ossequio alle quali il potere di sospensione era riconosciuto al datore di lavoro. Il giudice d'appello ha così accertato, in base alle escussi,che:il RI era adibito, al dichiarazioni dei testi momento della collocazione in CIGS, all'area box frigoriferi,con mansioni di addetto alla manutenzione meccanica di pompe e di beverini,ma che tali attrezzi di montaggio esistevano su tutte le linee di produzione;
a fronte della constatazione di un'ampia area servente rispetto a tutte le attività produttive,l'ulteriore reparto, dopo lacircostanza emersa dello smantellamento del cessazione della produzione della "Tipo", aveva quindi assunto un Pu occasionale, onde la sua inidoneità a carattere meramente costituire elemento sufficiente ai fini della classificazione dell'area come interessata alla ristrutturazione;
in difetto della prova di un puntuale rapporto di accessorietà tra il settore interessato alla ristrutturazione e quello dove il dipendente era stato adibito, era quindi illegittimo il provvedimento di sospensione adottato. Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede,rispetto al quale le doglianze proposte finiscono col sollecitare un inammissibile riesame delle risultanze probatorie acquisite. Il ricorso deve essere perciò rigettato. Non si provvede sulle spese del presente giudizio, poiché l'intimato non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 15 febbraio 2002 Миле Клиоский Il Consigliere est. Il Presidente . Vinceurs frezze H , L O S L A L F 1 : O , . * B A T * I S R E D all. P 'A U * A L I T L S IL CANCELLIERE IN 2 E Depositato in Cancelleria O C 7 D - P O I 8 M S - A oggi, 12 APR. 2002 I 1 N D 1 E A E S D , E I O E A G T R T G N O S E E I T IL CANCELLIERE S L G T E I E R R I A L D L O E D 1 05