Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/2026, n. 15086
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata impugnazione della sentenza di primo grado

    I primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché preclusi nel giudizio di legittimità, dato che l'imputato non aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., riconoscendo la responsabilità dell'imputato sia per la condotta materiale sia per gli aspetti soggettivi.

  • Inammissibile
    Valutazione dei precedenti penali ai fini dell'art. 131 bis c.p.

    Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e con il dettato dell'art. 131 bis c.p., che esclude la causa di non punibilità in ipotesi di abitualità nel reato, interpretata come commissione di un reato dopo almeno due condanne per reati della stessa indole. La Corte di appello ha correttamente evidenziato la sussistenza di tre precedenti condanne per reati della stessa indole, precludendo il beneficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/2026, n. 15086
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15086
    Data del deposito : 27 aprile 2026

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