CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/2026, n. 15086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15086 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GO LI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaelle PICCI- LL che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15086 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: LI GO Data Udienza: 18/02/2026 3 RITENUTO IN FATTO 1.RR IN ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, su appello del PM, in riforma della decisione del Tribunale di Palmi che lo aveva prosciolto dal reato di cui all’art.95 dPR n.115/2002 ai sensi dell’art.131 bis cod. pen., lo aveva condannato, rite- nuta la recidiva, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione. 2. La Corte di appello, pur riconoscendo che la dichiarazione inveritiera aveva riguardato una modesta porzione del reddito attestato dagli uffici finanziari in relazione all’anno 2013 e che pertanto la condotta del preve- nuto si connotava di particolare tenuità e che modesta era anche la offen- sività del fatto, escludeva la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen. in ragione della abitualità della condotta, come de- clinata dalla giurisprudenza a Sezioni Unite, evidenziando che l’imputato aveva già riportato condanna per tre reati della stessa indole;
in particolare nel casellario risultano due precedenti per truffa e uno per falso ideologico e pertanto, ai sensi dell’art.131 bis commi 1 e 4 cod. pen., la causa di non punibilità era preclusa per l’ulteriore reato della stessa indole. La pena è stata poi determinata sulla base di criteri minimi edittali tenendo conto della recidiva, ai sensi dell’art.99, comma 4 cod. pen. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato la quale ha articolato tre motivi di ricorso. Con i primi due motivi contesta l’affermazione della responsabilità penale nei suoi confronti rilevando che, al momento della presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi in re- lazione all’anno di imposto 2013; quindi la richiesta presentata dall’impu- tato doveva ritenersi inammissibile, in quanto ai sensi degli artt.76 e 79 DPR 115/2002 l’autocertificazione avrebbe dovuto riferirsi ai redditi perce- piti nell’anno di imposta 2012. Con il secondo motivo deduce vizio motiva- zionale della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza dell’ele- mento soggettivo del reato, che non sarebbe stato adeguatamente esplo- rato dal giudice di merito. Con il terzo motivo assume violazione di legge con riferimento all’art.131 bis cod. pen. per avere la Corte di appello valorizzato, ai fini della esclusione del beneficio, i precedenti penali del reo, mentre la valutazione ai fini del riconoscimento della speciale causa di non punibilità attiene ai 4 profili oggettivi concernenti la particolare tenuità della condotta e la minima offensività del fatto, da valutarsi ai sensi dell’art.133 cod. pen., profili che erano ravvisabili nella fattispecie in esame. In assenza di richiesta di trattazione orale, sulle conclusioni scritte in epigrafe indicate, il ricorso è stato deciso all’esito di udienza camerale. RITENUTO IN DIRITTO 1.I primi due motivi, che attengono alla materialità della condotta ascritta all’imputato (inveritiera dichiarazione ai fini dell’ammissione al gra- tuito patrocinio) sono inammissibili in quanto preclusi nel giudizio di legitti- mità, atteso che l’imputato non aveva proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva applicato nei suoi confronti la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen., riconoscendo pertanto la re- sponsabilità dell’imputato sia con riferimento alla oggettiva consistenza della condotta (per non avere l’imputato indicato integralmente i redditi percepiti in relazione all’anno di imposta 2013), sia con riferimento ai profili soggettivi e cioè che la falsa dichiarazione non era viziata da elementi esterni che potessero avere ostacolato una corretta rappresentazione del reddito conseguito dal suo nucleo familiare per tale anno di imposta. Invero la declaratoria della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod pen. lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giu- ridica (Sez.1, n.43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv.282214) con la con- seguenza che l’imputato, che non ha impugnato la sentenza con cui il giu- dice di merito ha disposto il suo proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, postulando il giudizio sulla sussistenza di tale causa di non puni- bilità l’accertamento della penale responsabilità e l’attribuibilità del reato, non può dolersi delle ragioni a fondamento dell’affermazione di responsabi- lità nei gradi successivi, anche in sede di rinvio da una pronuncia rescin- dente (sez.2, n.25356 del 27/05/2025, Carozza, Rv.288334-01). 3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e con il chiaro dettato dell’art.131 bis cod. pen. che esclude la speciale causa di non punibilità in ipotesi di abitualità nel reato, che la sentenza a S.U. Tushaj ha interpretato come commissione di un reato dopo che l’autore abbia riportato condanna per almeno altri due reati della stessa indole. La Corte di appello ha eviden- ziato che nel certificato penale dell’imputato vi è l’annotazione di tre prece- denti condanne per reati della stessa indole, circostanza che pertanto ha 5 carattere preclusivo al beneficio trattandosi di una condizione posta dalla legge che si fonda su criteri di ragionevolezza per evitare che il beneficio sia assegnato a soggetti che, con riferimento a quel tipo di reato e al bene giuridico offeso, abbiano maturato un percorso delinquenziale non suscet- tibile di emenda, ovvero di prognosi positiva. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile nel suo com- plesso e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo ipotesi di assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., che si ritiene equo determinare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2026 Il consigliere estensore il Presidente UG LL VA DO
udita la relazione svolta dal Consigliere GO LI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaelle PICCI- LL che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15086 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: LI GO Data Udienza: 18/02/2026 3 RITENUTO IN FATTO 1.RR IN ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, su appello del PM, in riforma della decisione del Tribunale di Palmi che lo aveva prosciolto dal reato di cui all’art.95 dPR n.115/2002 ai sensi dell’art.131 bis cod. pen., lo aveva condannato, rite- nuta la recidiva, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione. 2. La Corte di appello, pur riconoscendo che la dichiarazione inveritiera aveva riguardato una modesta porzione del reddito attestato dagli uffici finanziari in relazione all’anno 2013 e che pertanto la condotta del preve- nuto si connotava di particolare tenuità e che modesta era anche la offen- sività del fatto, escludeva la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen. in ragione della abitualità della condotta, come de- clinata dalla giurisprudenza a Sezioni Unite, evidenziando che l’imputato aveva già riportato condanna per tre reati della stessa indole;
in particolare nel casellario risultano due precedenti per truffa e uno per falso ideologico e pertanto, ai sensi dell’art.131 bis commi 1 e 4 cod. pen., la causa di non punibilità era preclusa per l’ulteriore reato della stessa indole. La pena è stata poi determinata sulla base di criteri minimi edittali tenendo conto della recidiva, ai sensi dell’art.99, comma 4 cod. pen. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato la quale ha articolato tre motivi di ricorso. Con i primi due motivi contesta l’affermazione della responsabilità penale nei suoi confronti rilevando che, al momento della presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi in re- lazione all’anno di imposto 2013; quindi la richiesta presentata dall’impu- tato doveva ritenersi inammissibile, in quanto ai sensi degli artt.76 e 79 DPR 115/2002 l’autocertificazione avrebbe dovuto riferirsi ai redditi perce- piti nell’anno di imposta 2012. Con il secondo motivo deduce vizio motiva- zionale della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza dell’ele- mento soggettivo del reato, che non sarebbe stato adeguatamente esplo- rato dal giudice di merito. Con il terzo motivo assume violazione di legge con riferimento all’art.131 bis cod. pen. per avere la Corte di appello valorizzato, ai fini della esclusione del beneficio, i precedenti penali del reo, mentre la valutazione ai fini del riconoscimento della speciale causa di non punibilità attiene ai 4 profili oggettivi concernenti la particolare tenuità della condotta e la minima offensività del fatto, da valutarsi ai sensi dell’art.133 cod. pen., profili che erano ravvisabili nella fattispecie in esame. In assenza di richiesta di trattazione orale, sulle conclusioni scritte in epigrafe indicate, il ricorso è stato deciso all’esito di udienza camerale. RITENUTO IN DIRITTO 1.I primi due motivi, che attengono alla materialità della condotta ascritta all’imputato (inveritiera dichiarazione ai fini dell’ammissione al gra- tuito patrocinio) sono inammissibili in quanto preclusi nel giudizio di legitti- mità, atteso che l’imputato non aveva proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva applicato nei suoi confronti la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen., riconoscendo pertanto la re- sponsabilità dell’imputato sia con riferimento alla oggettiva consistenza della condotta (per non avere l’imputato indicato integralmente i redditi percepiti in relazione all’anno di imposta 2013), sia con riferimento ai profili soggettivi e cioè che la falsa dichiarazione non era viziata da elementi esterni che potessero avere ostacolato una corretta rappresentazione del reddito conseguito dal suo nucleo familiare per tale anno di imposta. Invero la declaratoria della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod pen. lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giu- ridica (Sez.1, n.43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv.282214) con la con- seguenza che l’imputato, che non ha impugnato la sentenza con cui il giu- dice di merito ha disposto il suo proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, postulando il giudizio sulla sussistenza di tale causa di non puni- bilità l’accertamento della penale responsabilità e l’attribuibilità del reato, non può dolersi delle ragioni a fondamento dell’affermazione di responsabi- lità nei gradi successivi, anche in sede di rinvio da una pronuncia rescin- dente (sez.2, n.25356 del 27/05/2025, Carozza, Rv.288334-01). 3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e con il chiaro dettato dell’art.131 bis cod. pen. che esclude la speciale causa di non punibilità in ipotesi di abitualità nel reato, che la sentenza a S.U. Tushaj ha interpretato come commissione di un reato dopo che l’autore abbia riportato condanna per almeno altri due reati della stessa indole. La Corte di appello ha eviden- ziato che nel certificato penale dell’imputato vi è l’annotazione di tre prece- denti condanne per reati della stessa indole, circostanza che pertanto ha 5 carattere preclusivo al beneficio trattandosi di una condizione posta dalla legge che si fonda su criteri di ragionevolezza per evitare che il beneficio sia assegnato a soggetti che, con riferimento a quel tipo di reato e al bene giuridico offeso, abbiano maturato un percorso delinquenziale non suscet- tibile di emenda, ovvero di prognosi positiva. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile nel suo com- plesso e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo ipotesi di assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., che si ritiene equo determinare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2026 Il consigliere estensore il Presidente UG LL VA DO