CASS
Sentenza 9 agosto 2023
Sentenza 9 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/08/2023, n. 34746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34746 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente GIOVANNA VERGA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso il difensore di parte civile ha presentato conclusioni e nota spese Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34746 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 25/05/2023 Motivi della decisione RO OL ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che in data 08/11/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale che il 25/3/2022 lo aveva condannato per violazione dell'articolo 642 cod. pen. Deduce il ricorrente: 1. violazione degli articoli 161 e 179 cod. proc pen. Evidenzia che la citazione in appello per l'udienza dell'8/11/2022 è stata notificata ex articolo 161 comma 4 cod.proc.pen. nel medesimo giorno (27/07/2022) all'imputato e al difensore d'ufficio senza prima tentare la notifica al domicilio eletto (rectius dichiarato) dell'imputato in Salerno, via Tanagro, 1. Lamenta che l'imputato, con il quale il difensore d'ufficio non aveva contatti, non è venuto a conoscenza del processo d'appello. Rileva di avere eccepito la mancata notifica al RO della citazione in appello con nota scritta del 3 novembre 2022 trasmessa via pec in pari data;
2. violazione di legge per omessa declaratoria di non procedibilità per tardività della querela;
3. vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità; 4. vizio di motivazione per travisamento della prova. Sostiene che le motivazioni della condanna sono scaturite da errori di valutazione delle prove e dei fatti di causa. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dalla consultazione degli atti, consentita in relazione al motivo di ricorso proposto, è emerso che il ricorrente RO aveva dichiarato domicilio in Salerno via Tanagro,1. La notifica della citazione in appello è stata fatta direttamente ex articolo 161 comma 4 cod. proc. pen. all'allora difensore d'ufficio con il quale, come dallo stesso affermato, non ricorreva un costante rapporto professionale. Vi sono pertanto elementi per ritenere che l'imputato sia rimasto all'oscuro della "vocatio in ius". Il reato, considerato che il delitto di frode assicurativa compiuta mediante la falsa denuncia di un sinistro si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice, avvenuta nel caso in esame in data 1.10.2015, alla data odierna, tenuto conto anche delle sospensioni, pari a giorni 46, è estinto per decorso del termine massimo di prescrizione. Il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. opera anche nel caso in cui la causa estintiva del reato ricorra contestualmente a una nullità processuale, a condizione che l'operatività della 1 causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni e sia, pertanto, inidonea a definire immediatamente il procedimento. Nel caso di specie in assenza di elementi di evidenza della innocenza sostanziale dell'imputato deve annullarsi la sentenza impugnata agli effetti penali senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. La sentenza impugnata ha confermato le statuizioni civili in assenza dell'imputato che non ha avuto conoscenza del giudizio in appello. Ne consegue l'annullamento della stessa agli effetti civili con conseguente rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso in Roma il 25/05/2023 Il presidente estensore
udita la relazione svolta dal Presidente GIOVANNA VERGA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso il difensore di parte civile ha presentato conclusioni e nota spese Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34746 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 25/05/2023 Motivi della decisione RO OL ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che in data 08/11/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale che il 25/3/2022 lo aveva condannato per violazione dell'articolo 642 cod. pen. Deduce il ricorrente: 1. violazione degli articoli 161 e 179 cod. proc pen. Evidenzia che la citazione in appello per l'udienza dell'8/11/2022 è stata notificata ex articolo 161 comma 4 cod.proc.pen. nel medesimo giorno (27/07/2022) all'imputato e al difensore d'ufficio senza prima tentare la notifica al domicilio eletto (rectius dichiarato) dell'imputato in Salerno, via Tanagro, 1. Lamenta che l'imputato, con il quale il difensore d'ufficio non aveva contatti, non è venuto a conoscenza del processo d'appello. Rileva di avere eccepito la mancata notifica al RO della citazione in appello con nota scritta del 3 novembre 2022 trasmessa via pec in pari data;
2. violazione di legge per omessa declaratoria di non procedibilità per tardività della querela;
3. vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità; 4. vizio di motivazione per travisamento della prova. Sostiene che le motivazioni della condanna sono scaturite da errori di valutazione delle prove e dei fatti di causa. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dalla consultazione degli atti, consentita in relazione al motivo di ricorso proposto, è emerso che il ricorrente RO aveva dichiarato domicilio in Salerno via Tanagro,1. La notifica della citazione in appello è stata fatta direttamente ex articolo 161 comma 4 cod. proc. pen. all'allora difensore d'ufficio con il quale, come dallo stesso affermato, non ricorreva un costante rapporto professionale. Vi sono pertanto elementi per ritenere che l'imputato sia rimasto all'oscuro della "vocatio in ius". Il reato, considerato che il delitto di frode assicurativa compiuta mediante la falsa denuncia di un sinistro si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice, avvenuta nel caso in esame in data 1.10.2015, alla data odierna, tenuto conto anche delle sospensioni, pari a giorni 46, è estinto per decorso del termine massimo di prescrizione. Il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. opera anche nel caso in cui la causa estintiva del reato ricorra contestualmente a una nullità processuale, a condizione che l'operatività della 1 causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni e sia, pertanto, inidonea a definire immediatamente il procedimento. Nel caso di specie in assenza di elementi di evidenza della innocenza sostanziale dell'imputato deve annullarsi la sentenza impugnata agli effetti penali senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. La sentenza impugnata ha confermato le statuizioni civili in assenza dell'imputato che non ha avuto conoscenza del giudizio in appello. Ne consegue l'annullamento della stessa agli effetti civili con conseguente rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso in Roma il 25/05/2023 Il presidente estensore