Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/10/2002, n. 14691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14691 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
14691/02 ESENTE DA REGISTRAZIONE PRO ARTT. 46 E 39 L 21-11-1991 .374 (IST.NE GIUDICE FACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NEGH Ju Min Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 7653/00 Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere Cron.34217 - Consigliere Rep. Dott. Rosario DE JULIO Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere- Ud. 03/07/02 Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere А ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo procuratore dott. IODICE RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RU NI, RU BA;
- intimati 2002 avverso la sentenza n. 449/99 del Giudice di pace di 1057 COSENZA, depositata il 29/11/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato MANZI LUIGI difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RU che ha concluso per accoglimento del ricorso. h } -2- Svolgimento del processo Con atto notificato in data 5 settembre 1999 NT ed AL SS convenivano 1'ENEL s.p.a. davanti al Giudice di Pace di Cosenza, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che asserivano avere subito per effetto della abusiva installazione di pali per linee elettriche in un fondo di loro proprietà. L'ENEL s.p.a., costituitasi, resisteva alla domanda che veniva accolta dal giudice adito con sentenza in data 29 novembre 1999. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL s.p.a., con un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Motivi della decisione L'ENEL s.p.a. deduce, innanzitutto, che aveva proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto (la quale avrebbe comportato la rimessione dell'intera controversia al Tribunale), che non è stata presa in esame. La doglianza è fondata. Il Giudice di pace ha, infatti, violato il disposto dell'art. 36 cod. proc. civ., il quale stabilisce che ove la domanda riconvenzionale ecceda la competenza del giudice adito questi applica l'art. 34 cod. proc. civ. Ciò significa che il Giudice di pace avrebbe dovuto rimettere tutta la causa al Tribunale competente. L'accoglimento della doglianza in esame comporta l'assorbimento delle altre censure mosse dall'ENEL s.p.a. alla sentenza impugnata, la quale va cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Cosenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro Giudice di pace di Cosenza. Roma, 3 luglio 2002 Paket Push Spadan IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 嗅TV 2002 Rom dres 16L7 IL CANCELERE C1 ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO IL CANCELLIERE C1 (IST.NE GIUDICE DI PACE) Francesco Catania A