Sentenza 9 gennaio 2004
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- 1. Sui limiti del sindacato di costituzionalità delle previsioniLuca Varrone · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La Corte costituzionale conferma la propria giurisprudenza circa i limiti del sindacato di costituzionalità sul trattamento sanzionatorio degli illeciti penali, quando il petitum dei rimettenti tende a rimodulare l'entità del medesimo trattamento. Secondo la Corte, infatti, rientra nella discrezionalità del legislatore sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza …
Leggi di più… - 2. Corte Costituzionale, sentenza del 22 gennaio 2007, n. 22.dd del 02 febbraio 2007https://www.asgi.it/ · 2 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2004, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL VI ED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 163, presso lo Studio dell'avvocato DANIELE DONATO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TR NA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 14037/00 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 27/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 03/07/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO con le quali la Corte di Cassazione, decidendo con sentenza in Camera di consiglio, dichiari manifestamente fondato il ricorso in epigrafe specificato con ogni consequenziale statuizione di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Goffredo Alviano Glaviano convenne in giudizio davanti al Giudice di pace di Roma Renato HI e, deducendo di averlo assistito in un procedimento penale a suo carico davanti al P.M. e al Pretore di Palestrina, ricevendo solo un acconto di 300.000 lire, chiese la condanna del convenuto al pagamento del residuo compenso per lire 1.800.000.
Il convenuto, costituitosi, sostenne di avere corrisposto il dovuto pari a lire 1.000.000, ribadendo tale affermazione anche in sede di interrogatorio formale.
Con sentenza 27/11/00, il Giudice di pace rigettò la domanda, condannando TT al pagamento delle spese di causa. Contro la sentenza il soccombente ha proposto ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., fondato su un unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto rinomato.
Ai sensi dell'art. 375 c.p.c. il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso venga accolto, perché manifestamente fondato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo si denuncia l'assoluta mancanza di motivazione e l'incoerenza della stessa per avere la sentenza ritenuto non provato il credito del ricorrente, benché le prestazioni professionali fossero state provate documentalmente e riconosciute dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale, e per avere accolto, invece, l'eccezione di pagamento sollevata dal convenuto, senza tenere conto che tale pagamento non risultava provato e senza indicare i motivi per i quali esso doveva essere ritenuto congruo in relazione alle attività prestate.
La censura merita accoglimento.
Dopo avere dato atto che l'attore aveva prodotto i verbali relativi alla causa penale in cui aveva prestato l'attività professionale di cui chiedeva il pagamento, e che il convenuto, dichiarando in sede di interrogatorio formale di avere versato un milione di lire "per il pagamento dell'attività professionale", non aveva contestato l'an, ma il quantum del compenso richiesto dal professionista, il Giudice di pace ha rigettato la domanda perché non provata dall'attore, che non aveva svolto attività istruttoria.
Trattasi di una motivazione soltanto apparente oltre che illogica. La pronunzia infatti contrasta con la realtà processuale, quale riferita dalla stessa sentenza. Avendo l'attore prodotto i verbali di causa e deferito al convenuto l'interrogatorio formale, il cui esito aveva comportato, come riconosciuto dalla stessa sentenza, l'ammissione del HI dello svolgimento dell'attività professionale da parte dell'avvocato, il giudicante non poteva prescindere da tali risultanze istruttorie ai fini della decisione, il che non è avvenuto.
Trattasi di motivazione illogica ed apparente, che si traduce in assoluta mancanza di motivazione, configurabile come violazione di legge deducibile, ai sensi dell'art. 111 Cost., anche contro le sentenze che, come quella in esame, sono pronunziate secondo equità ai sensi del 2^ comma dell'art. 113 c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 9493/98). Non solo, infatti, il giudicante non ha tenuto conto del thema decidendum, che vedeva controverso tra le parti l'an e il quantum, ma, decidendo la causa, in base a considerazioni prive di qualsiasi riscontro, anche logico (in particolare, non si è avveduto che l'importo richiesto dall'avv. Motta con la procedura monitoria era stato liquidato, in misura inferiore e senza attribuzione, dal G.E. nè che da parte del cliente era stata sollevata eccezione di avvenuto pagamento), ha finito per privare la regola di equità di ogni ragionevolezza.
S'impone, pertanto, la cassazione della sentenza con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
Il giudice di rinvio provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese del giudizio di legittimità all'ufficio del Giudice di pace di Rieti per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004