Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11158 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICANT A 02 IN NOME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locasione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20946/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere Cron. 28765 Dott. Ernesto LUPO Rep. 2893 - Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 22/04/02 - Consigliere Dott. Fabio MAZZA ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SU C PA OL, NO LA nonchè PP, Richiesta copia_studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE PA AN, nella qualità di eredi del fu sig. per diritti € 1,55 RE ST, elettivamente domiciliati in ROMA 29 LUG. 2002 VIA SUVERETO 301, presso lo studio dell'avvocato GUIDO GALDI, che li difende unitamente all'avvocato LUIGI €0,77 1.1500 BOSANO JOLY, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrenti -
contro
GA PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BONCOMPAGNI 71/C, presso lo studio dell'avvocato FFB10832 2002 PAOLO COLOMBO, difeso dall'avvocato PIETRO RUSSO, 968 giusta delega in atti;
-1- --- - controricorrente avverso la sentenza n. 2226/98 del Tribunale di LECCE, prima sezione civile emessa il 15/06/1998, depositata il 11/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. in CA FU che ha concluso per Generale Dott. rigetto del ricorso. -2- --- ---- - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato in data 31.03.1998 LA NO, PP, OL e AN PA, in qualità di eredi di LV PA, hanno proposto appello avverso la sentenza 20/02/1998 del Tribunale di Lecce che aveva rigettato la opposizione da loro proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 78/95 emesso dal locale Pretore in data 31.01.1995, per un importo pari ai canoni non corrisposti nel semestre di preavviso dal loro dante causa PA LV e già proporzionalmente ridotto dell'ammontare della cauzione, in relazione ad un rapporto di locazione intercorso con il locatore GA PP e relativo ad un immobile sito in Cavallino, Via Gigante n. 9, adibito ad uso non abitativo. Ribadendo le argomentazioni svolte in primo grado e disattese dal Pretore, hanno sostenuto gli appellanti che in forza dei gravi motivi di salute di PA LV, il rapporto locativo concluso con il GA sarebbe venuto a cessare dopo il primo mese dalla stipula del contratto, mercé consegna delle chiavi da parte del conduttore al locatore, che avrebbe rinunciato al preavviso ex art. 27 L. 392/78, sicché l'importo di cui al provvedimento di ingiunzione - pari ai canoni non corrisposti nel semestre di preavviso e già proporzionalmente ridotto non sarebbe spettato al locatore. Nella resistenza del GA con sentenza 11 settembre 1998 il Tribunale leccese rigettava l'appello e condannava gli appellanti alle spese del grado, in forza del decisivo rilievo circa la mancanza di prova che il locatore avesse rinunciato al termine di preavviso (ed alla correlata semestralità di canoni). Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso gli eredi PA, sulla base di due motivi. Ha resistito il GA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione delle rispettive censure, i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 1362 c.c., 27 1. n. 392 del 1978, nonché il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., lamentano che il giudice di appello abbia ritenuto non provato che il locatore avesse rinunciato accettando le chiavi dell'immobile - al semestre di preavviso e, quindi, ai relativi canoni. Il ricorso non è fondato. Esso si infrange contro l'accertamento con cui il suddetto giudice, analogamente a quello di primo grado, ha rilevato che il GA, con raccomandata del 16/12/94, comunicava al PA che il suo recesso, motivato da gravi ragioni di salute, non lo esonerava dall'obbligo di corrispondere la semestralità di canoni ed oneri accessori;
ed, inoltre, che gli eredi PA non avevano dato la prova di un diverso accordo concluso verbalmente in occasione di un colloquio inter partes, colloquio avvenuto senza testimoni. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale leccese ha concluso per la mancanza di prove attestanti la risoluzione del contratto per mutuo consenso, con rinuncia inequivocabile del locatore al semestre legale di preavviso. Trattasi di motivazione priva di errori giuridici e che sotto il profilo logico raggiunge un grado di completezza e di ragionevolezza da renderla invulnerabile alle critiche dei ricorrenti che, a ben vedere, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge, in realtà sembrano chiedere al giudice di legittimità un'inammissibile rivalutazione del materiale probatorio acquisito, in senso conforme alle loro aspettative e contrario alle statuizioni dei giudici del merito. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in €214,00,oltre € 800,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE inЯчейки боксит Schelwom IL DIRETTORE DI/CANCELLERIA 100T/29.11 Umberto Cicero 4567 20,66 TOT. 14977 Depositata in Cancelleria E oggi, 29 LUG. 2002 S ONE A G IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Agenzia delle Entrate Iscritto a ruolo 105 of 12 Ufficio di Roma 2. Art. n. 12 1694