Sentenza 18 febbraio 2014
Massime • 2
Èammissibile l'istanza di revoca "ex tunc" della misura di prevenzione personale, nonostante la cessazione della esecuzione della stessa, sussistendo l'interesse del richiedente ad elidere tutti gli altri effetti negativi conseguenti alla pregressa applicazione della misura di prevenzione, quali quelli previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.
Ai fini della revoca "ex tunc" della misura di prevenzione personale, non è sufficiente che nell'unico procedimento penale relativo a fatti posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale sia concessa la sospensione condizionale della pena, in quanto la previsione di cui all'art. 166, comma secondo cod.pen. non impedisce al giudice della prevenzione di valutare la sussistenza di altri elementi di fatto, sintomatici della pericolosità, anche desumendoli da atti processuali del medesimo procedimento penale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva rigettato l'istanza di revoca valorizzando elementi di fatto relativi ad imputazioni per le quali, nell'ambito del procedimento in cui era stata disposta la sospensione condizionale della pena, il giudice aveva pronunciato sentenza di assoluzione).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 27 ottobre 2014, il Tribunale di Catania applicava nei confronti di Giuseppe S., indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, poi deceduto l'11 ottobre 2021, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, unitamente alla confisca dei beni specificamente descritti nel suddetto provvedimento ablatorio, che veniva confermato con decreto reso dalla Corte di appello di Catania in data 10 maggio 2019 e diveniva definitivo a seguito della sentenza del 5 ottobre 2020, pronunciata dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. 2. …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni Unite sulle misure di prevenzioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 febbraio 2022
La Corte di Cassazione afferma che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, d.lgs., n. 159/2011 è la richiesta di revocazione. Inoltre, la Corte, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2014, n. 24939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24939 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/02/2014
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 510
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 30567/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO NO N. IL 27/02/1963;
avverso il decreto n. 77/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 08/04/2013;
sentita lallazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA A. che ha domandato il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto dell'8.4.2013 la Corte di appello di Palermo rigettava l'appello avverso il provvedimento con il quale in data 12.7.2012 il Tribunale della stessa sede aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di revoca ex tunc della misura della prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, avanzata da ON IN ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art.
7. La Corte territoriale - ritenuta la legittimità dell'istanza, nonostante la esecuzione della misura fosse ormai cessata il 22 dicembre 2009 - premetteva che la misura di prevenzione personale era stata applicata al ON con Decreto del 30 aprile 2008, confermato dalla Corte di appello, sulla base di una pluralità di elementi di fatto emersi nell'ambito dell'indagine svolta nei confronti del predetto per i reati di usura ed estorsione in relazione alla attività posta in essere nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2006.
Sottolineava, quindi, che l'esistenza e la validità del complessivo quadro indiziario sul quale i giudici della prevenzione avevano fondato la decisione non risulta smentito dalla sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 ottobre 2011 che, all'esito del giudizio penale, aveva ritenuto il ON colpevole esclusivamente del reato di usura in danno di una delle persone offese e lo aveva condannato, previa esclusione della aggravante contestata, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre la multa, concedendo il beneficio della sospensione condizionale, mentre lo aveva assolto in relazione alle altre contestazioni. Ad avviso dei giudici d'appello, quindi, non sussistono i presupposti per la invocata revoca ex tunc della misura di prevenzione personale ed, in particolare, deve escludersi l'applicabilità nel caso in esame del disposto di cui all'art. 166 c.p., comma 2, che prevede il divieto di fondare l'applicazione di misure di prevenzione esclusivamente sulla condanna alla pena condizionalmente sospesa. A ragione rilevava come la citata norma sia stata costantemente interpretata nel senso che al giudice che deve esaminare la pericolosità del proposto non è precluso di valutare unitamente alle circostanze di fatto tratte dal giudizio penale, conclusosi con la condanna condizionalmente sospesa, anche elementi diversi desumibili aliunde.
Riteneva, altresì, la Corte che l'art. 166 c.p., impedisce la applicazione della misura di prevenzione sulla base della sola condanna a pena sospesa presumendo il venir meno della pericolosità sociale del proposto, ma non esclude la valutazione incidentale della pericolosità sociale pregressa alla luce degli elementi fattuali emersi nello stesso processo che, pertanto, potrebbero essere comunque posti a fondamento dell'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale disgiunta, come prevista dalle più recenti disposizioni. Di tal che, nella specie, alcun rilievo può avere la circostanza che sia intervenuta la condanna a pena condizionalmente sospesa rispetto alla prognosi di pericolosità sociale formulata nei confronti del ON.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il predetto, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione del provvedimento impugnato.
Premette che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno del comune di residenza era stata applicata nel 2008 sulla base dei fatti oggetto del procedimento a carico del ON nel quale è intervenuta la sentenza del Tribunale di Palermo, in data 5 ottobre 2011, che ha assolto il predetto da alcune imputazioni ritenendolo colpevole esclusivamente di un episodio di usura per il quale è stato condannato a pena condizionalmente sospesa. Conseguentemente, ribadisce che, in applicazione dell'art. 166 c.p., non si sarebbe potuta applicare la misura di prevenzione fondata esclusivamente sui suddetti fatti, avendo, peraltro, il giudice penale formulato una prognosi di non pericolosità sociale applicando il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Lamenta, quindi, il ricorrente che la Corte d'appello, che pure ha riconosciuto l'ammissibilità dell'istanza sotto il profilo dell'interesse alla stessa, ha violato il disposto dell'art. 166 c.p., comma 2, che impone al giudice della prevenzione di desumere aliunde gli elementi fondanti l'applicazione della misura, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Contesta, altresì, che l'argomentazione della Corte di merito secondo la quale la richiamata disposizione si riferisce al momento dell'applicazione della misura di prevenzione e non alle vicende successive.
Con memoria del 27 gennaio 2014 il ricorrente ribadisce le medesime doglianze replicando, altresì, alle conclusioni scritte del Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che, nella specie, la misura di prevenzione è stata fondata anche su elementi diversi da quelli in relazione ai quali è stata statuita la condanna alla pena condizionalmente sospesa, rappresentati dai fatti per i quali il proposto è stato assolto e che sono stati ritenuti nel provvedimento impugnato non superati dall'intervenuta decisione assolutoria in sede penale.
Rileva, invero, il ricorrente che gli altri elementi idonei a superare la disposizione di cui all'art. 166 c.p., devono essere costituiti da atti processuali diversi da quelli oggetto del procedimento penale e valutati dal giudice penale ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con riguardo alla valutazione della personalità dell'imputato complessivamente intesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che correttamente la Corte d'appello ha ritenuto, diversamente dal primo giudice, la legittimità e, quindi, l'ammissibilità dell'istanza di revoca ex tunc, nonostante la cessazione della esecuzione della misura di prevenzione personale, dovendo consentirsi all'interessato di elidere tutti gli altri effetti negativi conseguenti all'applicazione della misura - in specie quelli di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 10, attualmente indicati al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 67, - (Sez. 1^, n. 4160 del 10/07/1995, Alfano, rv. 202636), il ricorso, ad avviso del Collegio non è fondato.
2. Posto che l'istanza avanzata dal ricorrente è volta alla applicazione della revoca cd. ex tunc della misura di prevenzione personale, all'evidenza, deve farsi riferimento, in primo luogo, ai presupposti che legittimano tale provvedimento.
Se è vero che la revoca di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, (ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 11, comma 2) è, al contempo, ex nunc ed ex tunc, con l'effetto che il relativo giudizio può avere ad oggetto anche la conferma della sussistenza dei presupposti che portarono all'emanazione del provvedimento di applicazione della misura (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, Pisco, rv. 210041), i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla citata decisione, in materia di revoca ex tunc della misura di prevenzione personale limitano in maniera chiara la valutazione a quegli elementi sopravvenuti, o non valutati, che devono essere idonei a ritenere l'inesistenza originaria dei presupposti della misura di prevenzione.
È stato, infatti, affermato che ai fini della revoca ex tunc della misura di prevenzione non è sufficiente una valutazione dei fatti diversa da quella del giudice che ha applicato la misura di prevenzione. E sotto tale profilo sono state esaminate anche le possibili ricadute dell'intervento, successivo all'applicazione della misura di prevenzione, della sentenza di assoluzione del proposto nel procedimento penale relativo ai fatti posti a fondamento della valutazione nel procedimento di prevenzione.
Questa Corte, invero, ha ritenuto costantemente che, in ragione del più volte ribadito principio dell'autonomia dei procedimenti (penale e di prevenzione), la pronuncia assolutoria ed irrevocabile non comporta l'automatica esclusione della pericolosità. Piuttosto, è, come sempre, alle circostanze oggettive di fatto che occorre riportarsi al fine di valutare se, predicabili queste all'esito di un giudizio penale, sia da applicare o meno una misura di prevenzione che si basi sulle medesime circostanze e, del pari, sia revocabile o non un decreto applicativo di misura che su di esse si basi. La revoca ex tunc della misura di prevenzione personale presuppone, dunque, l'inconciliabilità tra le due vantazioni, quella sulla responsabilità penale e quella sulla pericolosità sociale, che deve riguardare "i fatti" risultanti dagli atti posti a fondamento delle due divergenti decisioni, mentre non è in sè rilevante una valutazione degli stessi fatti operata in maniera differente da parte di due giudici diversi.
Inoltre, dall'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale discende che il giudice della prevenzione, richiesto di revocare il provvedimento con effetto ex tunc sul presupposto di quella inconciliabilità dei fatti posti a fondamento del provvedimento di applicazione della misura con quelli stabiliti in una sentenza penale, ha l'ulteriore potere - dovere di accertare se quei fatti siano stati gli unici presi in esame nel momento di applicazione della misura e, dunque, il potere di respingere la richiesta di revoca qualora, ancorché si accerti detta inconciliabilità, emerga che anche altri erano stati i presupposti di fatto del provvedimento (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, Pisco, rv. 210042).
3. Detti consolidati principi ispirano, all'evidenza, anche quella interpretazione costante di questa Corte secondo la quale la disposizione di cui all'art. 166 c.p., comma 2, - relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione - non impedisce al giudice di valutare nell'indagine circa la pericolosità del proposto gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna unitamente ad altri e diversi elementi desumibili aliunde (Sez. 5^, n. 41398 del 20/09/2004, Diesi, rv. 230120; Sez. 2^, n. 24972 del 22/05/2013, Orabona, rv. 256492).
4. Quanto predetto consente di valutare nei giusti termini la questione esaminata dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato ed i rilievi mossi dal ricorrente.
Invero, i giudici di appello hanno preso atto della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 5.10.2011 che, valutando nel processo penale i medesimi fatti che erano stati posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale cui era seguita l'applicazione al ON nel 2008 della misura di prevenzione personale, ha assolto il predetto in relazione ad alcune imputazioni e lo ha condannato soltanto con riferimento ad un episodio di usura, con il beneficio della pena sospesa;
hanno, quindi, affermato, confrontando la valutazione del decreto applicativo della misura di prevenzione e quella della successiva sentenza, che la validità del complessivo quadro indiziario - che è stato compiutamente ripercorso - sul quale i giudici della prevenzione avevano fondato la decisione non risulta smentito dalla sentenza del Tribunale di Palermo;
hanno ritenuto, in tal modo, sussistenti nella valutazione del giudice della prevenzione che aveva applicato la misura elementi di fatto sintomatici della pericolosità del proposto che vanno "oltre" la consumazione del reato per il quale è stata inflitta al ON la pena condizionalmente sospesa e che non risultano inconciliabili con la decisione di assoluzione del giudice penale relativamente a tali ulteriori condotte.
La verifica operata dalla Corte di appello - sulla quale nessun rilievo è stato mosso dal ricorrente - ha consentito ai giudici di ritenere correttamente che all'epoca (2008) la valutazione della pericolosità era stata operata alla luce di una pluralità di elementi di fatto acquisiti tratti dal procedimento penale che non sono stati superati dall'intervenuta assoluzione per alcuni reati e che, quindi, costituiscono fondamento della affermata pericolosità del ON ulteriore e diverso rispetto al singolo fatto per il quale è intervenuta la condanna a pena sospesa che, secondo il disposto dell'art. 166 c.p., comma 2, "non può costituire in alcun caso, di per sè sola, motivo di applicazione di misure di prevenzione.
È, infatti, destituito di fondamento il rilievo difensivo secondo il quale gli elementi "ulteriori", rispetto a quelli sui quali è intervenuta condanna condizionalmente sospesa, devono essere costituiti da atti processuali diversi da quelli oggetto del procedimento penale, atteso che tale conclusione non può trarsi ne' dalla lettera, ne' dalla ratio dell'art. 166 c.p., comma 2, ed è contraddetta dai principi innanzi richiamati. Del resto, come è noto, il giudice della prevenzione può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto acquisite al procedimento senza alcun vincolo formale o limitazione (nei limiti della legittimità), purché siano oggettivamente valutabili.
Quanto al profilo indicato dal ricorrente in ordine alla valutazione complessiva di meritevolezza della sospensione condizionale effettuata dal giudice penale alla luce della complessiva vicenda, deve rilevarsi che, ribadita l'autonomia dei giudizi, il giudice penale, all'evidenza, ha potuto operare considerazioni diverse e successive a quelle del giudice della prevenzione, (quale quella del tempo trascorso dai fatti) che attengono piuttosto alla valutazione della attualità della pericolosità, affatto diversa da quella delle condotte ritenute espressione della pericolosità all'epoca del giudizio di prevenzione. Si tratta, quindi, di aspetti della decisione del giudice penale che, al più, potrebbero fondare la revoca ex nunc della misura di prevenzione applicata e che, nella specie, sono irrilevanti, stante la intervenuta cessazione dell'esecuzione della misura di prevenzione.
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2014