Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2014, n. 24939
CASS
Sentenza 18 febbraio 2014

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Èammissibile l'istanza di revoca "ex tunc" della misura di prevenzione personale, nonostante la cessazione della esecuzione della stessa, sussistendo l'interesse del richiedente ad elidere tutti gli altri effetti negativi conseguenti alla pregressa applicazione della misura di prevenzione, quali quelli previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Ai fini della revoca "ex tunc" della misura di prevenzione personale, non è sufficiente che nell'unico procedimento penale relativo a fatti posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale sia concessa la sospensione condizionale della pena, in quanto la previsione di cui all'art. 166, comma secondo cod.pen. non impedisce al giudice della prevenzione di valutare la sussistenza di altri elementi di fatto, sintomatici della pericolosità, anche desumendoli da atti processuali del medesimo procedimento penale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva rigettato l'istanza di revoca valorizzando elementi di fatto relativi ad imputazioni per le quali, nell'ambito del procedimento in cui era stata disposta la sospensione condizionale della pena, il giudice aveva pronunciato sentenza di assoluzione).

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 26 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 27 ottobre 2014, il Tribunale di Catania applicava nei confronti di Giuseppe S., indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, poi deceduto l'11 ottobre 2021, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, unitamente alla confisca dei beni specificamente descritti nel suddetto provvedimento ablatorio, che veniva confermato con decreto reso dalla Corte di appello di Catania in data 10 maggio 2019 e diveniva definitivo a seguito della sentenza del 5 ottobre 2020, pronunciata dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. 2. …

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  • 2Le Sezioni Unite sulle misure di prevenzione
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 febbraio 2022

    La Corte di Cassazione afferma che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, d.lgs., n. 159/2011 è la richiesta di revocazione. Inoltre, la Corte, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2014, n. 24939
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24939
Data del deposito : 18 febbraio 2014

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