Sentenza 22 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, le "conseguenze " che il legislatore intende neutralizzare attraverso il provvedimento non sono identificabili ne' con la condotta dei reati formali ne' con l'evento naturalistico, che integra la consumazione dei reati materiali, ma sono anche quelle "ulteriori" rispetto alla condotta tipica realizzata. Per tale ragione il sequestro preventivo può essere disposto anche quando sia cessata la condotta o si siano perfezionati gli elementi costitutivi del reato in relazione al quale la misura viene adottata. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo manufatto abusivo già terminato, conseguente ad abuso di ufficio realizzato attraverso il rilascio di illegittima concessione edilizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/1998, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 22.10.1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 3185
3. " NI Assennato " REGISTRO GENERALE
4. " CO MI " N. 27276/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere nei confronti di IO QU
avverso la ordinanza del tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 9 giugno 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. Vittorio Meloni che concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza;
Nessun difensore essendo comparso.
Osserva in
Con decreto in data 19.5.1998 il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere disponeva il sequestro preventivo dell'opificio industriale, sito in località Munnito del comune di Pietravairano di proprietà della s.r.l. L.A.F., nel procedimento penale a carico di IO QU ed altri, cui l'accusa contestava il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 112 n. 1, 117, 110 e 323, 1^ comma, c.p. commesso in quel comune sino al 5 settembre 1997 in relazione al rilascio di concessione edilizia ritenuta illegittima.
Con ordinanza del 9.6.1998 il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento della istanza di riesame avanzata nell'interesse di IO QU, annullava il sequestro preventivo e disponeva la restituzione dell'impianto produttivo per la lavorazione del freno e dell'alluminio alla s.r.l. L.A.F., in persona dell'istante legale rappresentante, nella considerazione che era venuto meno il requisito del "periculum in mora", consistente nella necessità di evitare che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori, in quanto dall'effettuato sopralluogo era risultato che l'edificio era terminato in ogni sua parte, completo di impianto elettrico funzionante e di copertura, non necessitante di ulteriori interventi, tanto che le maestranze erano già al lavoro. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, il quale ne denuncia la nullità per violazione di legge, in quanto la consumazione del reato non impedisce il mantenimento del sequestro preventivo in rapporto ad immobile illecitamento realizzato e la cui utilizzazione comporterebbe la commissione del reato di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934.
Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte suprema ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza, nella considerazione che il solo aspetto della consumazione del reato non esaurisce una completa indagine circa la possibilità che dalla libera disponibilità dell'immobile sorga il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato contestato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati.
Il ricorso, giusta richiesta del P.G., è fondato e deve essere accolto mediante annullamento dell'impugnato provvedimento con rinvio al medesimo giudice per nuovo esame.
Secondo la ormai costante giurisprudenza di questo giudice di legittimità, in tema di sequestro preventivo le conseguenze, che il legislatore intende neutralizzare mediante la misura cautelare reale, non sono identificabili ne' con la condotta dei reati formali, ne' con l'evento naturalistico, che integra la consumazione dei reati materiali, ma sono anche quelle "ulteriori" rispetto alla condotta tipica realizzata. Per tale ragione il sequestro preventivo può essere disposto e mantenuto anche quando sia cessata la condotta o si siano perfezionati gli elementi costitutivi del reato in relazione alla quale la misura viene adottata. Di conseguenza, è stato ritenuto che, poiché la legislazione in materia di edilizia e di urbanistica tende più alla tutela effettiva del regolare assetto del territorio che non alla sola salvaguardia dell'esercizio del controllo preventivo dell'amministrazione sull'attività edificatoria, l'opera edilizia illegittimamente realizzata, anche se ultimata, continua a proiettare le sue conseguenze negative sul regolare assetto del territorio e di essa, perciò, può essere legittimamente disposto il sequestro preventivo (Cass. pen., Sez. III, 3 marzo 1997, n. 78, ric. Messina, m. CED 207.88 4). Più in particolare, con riferimento al delitto ex art. 323 c.p. nel quale l'abuso si era realizzato nel rilascio di una concessione edilizia illegittima al fine di procurare al proprietario del suolo un ingiusto vantaggio patrimoniale, questa Suprema Corte ha pure già stabilito (ex plurimis: Cass. pen., Sez. VI, 4 gennaio 1995, n. 3690, ric. Gariazzo, m. CED 200. 828; Id., Sez. VI, 29 agosto 1996, n. 2326, P.M. in proc. Migliore, m. CED 205.89 3) che l'avvenuto completamento dell'opera abusiva realizza il conseguimento del vantaggio patrimoniale ingiusto ed il manufatto edificato acquista, ad ogni effetto, la qualifica di profitto o provento del reato, per cui esso ben può essere oggetto di sequestro preventivo, diretto ad impedire un utilizzo "contra legem" del bene medesimo e, si aggiunge, anche la commissione di altri reati mediante il suddetto uso strumentale, siccome il P.M. ricorrente esattamente ha evidenziato nel caso di specie, in relazione al possibile ulteriore reato ex art. 221 del r.d. 22.7.1934, n. 1265.
L'ordinanza impugnata ha annullato la misura cautelare nella sola considerazione che, con il completamento dell'opera, il reato ex art. 323 c.p. si era consumato e, perciò, era venuto meno il "periculum in mora", richiesto dalla norma dell'art. 321 c.p.p.. La suddetta esclusione, basata semplicemente sulla considerazione che il reato si sia già perfezionato, contrasta con la corretta esegesi dell'art. 321 c.p.p., quale innanzi ribadita, onde occorre che il giudice in sede di rinvio proceda a nuova valutazione circa la sussistenza di ulteriori conseguenze del reato già commesso ovvero circa il pericolo di agevolazione di altri illeciti conseguenti.
P.T.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 1998