Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 1
In sede di giudizio di legittimità sussiste l'obbligo del giudice, investito di rituale impugnazione, di dichiarare la tardività della querela anche ove la relativa eccezione non sia stata dedotta in grado di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2013, n. 17052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17052 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
52 1 7052 /1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/03/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIULIANA FERRUA Presidente N. 680/2013 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO BEVERE - Consigliere - N. 10358/2011 Dott. MAURIZIO FUMO Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CO N. IL 21/05/1960 avverso la sentenza n. 3342/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 02/07/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2013 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scandaccione Eduando Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE che ha concluso per il rigeto Udito, per la parte civile, l'Avv Vani Domenica;
Udit i difensor Avv. Selumí Federice;
FATTO E DIRITTO Con sentenza 2.7.2010, la corte di appello di Roma ha confermato la sentenza 20.10.09, con la quale AM IA è stato condannato alla pena di 1 anno di reclusione, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile AM AR PI, perché ritenuto responsabile del reato ex artt. 485 e 491 cp, per aver formato tre assegni bancari falsi, apponendovi la firma di traenza del padre AM LO,tratti sul conto corrente, intestato a quest'ultimo, presso la Banca di Roma. Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge, in riferimento all'art. 124 cp : la querela,presentata il 17.5.03,è tardiva, in quanto gli estratti del conto corrente sono datati 12.2.03,dimostrando così che AM LO ,in quella data, recatosi in banca,aveva avuto conoscenza che sul conto corrente erano rimasti solo 900 euro, pur senza aver mai compilato gli assegni che risultavano emessi in precedenza.
2. vizio di motivazione: la perizia grafica ha concluso affermando che le firme di traenza dei tre assegni sono riconducibili all'imputato, sebbene gli accertamenti siano stati effettuati non sui documenti originali, ma su fotocopie, rendendo così poco attendibili i risultati degli accertamenti medesimi;
3. vizio di motivazione: le dichiarazioni accusatorie della parte civile AM AR PI riportano dichiarazioni del padre defunto senza aver avuto conoscenza diretta dei fatti,determinando incolmabili lacune nella motivazione della sentenza. Il primo motivo del ricorso è fondato e l'accoglimento del ricorso su questo punto comporta l'assorbimento delle altre doglianze. Agli atti risulta che effettivamente, nel corso dell'udienza 14.2.08,svoltasi dinanzi al tribunale di Roma, la parte civile AM AR PI ha dichiarato che l'illecita sottrazione del denaro, depositato sul conto corrente del defunto padre LO, presso la Banca di Roma, è stata conosciuta da questi,sotto tutti i profili, nei primi giorni di febbraio del 2003 (v.pag 10 della trascrizione). Tale affermazione trova conferma nella data(12.2.2003), rilevabile sulla documentazione sugli estratti conto,acquisita dal titolare e attestante la presenza - a fronte dell'originaria somma depositata, pari a €170.000- di soli 900 euro, a seguito dei prelievi effettuati con assegni, emessi con firma di traenza falsa. In quella data, l'AM LO era quindi a conoscenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di falso, necessari per proporre fondatamente istanza punitiva. Dagli atti risulta anche che AM AR PI ha ricevuto dal padre LO la delega a presentare querela per questi fatti, il giorno 8 maggio 2003, e,quindi, in data ancora rientrante nel termine di tre mesi,previsto dall'art. 124 c.p. Al contrario, l'istanza punitiva, essendo stata presentata solo il successivo 17 maggio, è da considerare non rispettosa del suddetto termine perentorio. Ne consegue l'obbligo di dichiarare, in sede di giudizio di legittimità, questa causa di improcedibilità, con conseguente annullamento,senza rinvio, della sentenza impugnata, anche se la tardività non è stata dedotta in grado di appello. Ciò in conformità al principio,ribadito da questa corte (sez. 1, n. 13665 del 12.11.1998, rv 212023) e affermato " già nell'interpretazione dell'art. 152 del codice di rito del 1930 (cfr., tra le tante, Cass. 1.4.1977, ric. Valeri), simile nella sua formulazione all'art. 129 del codice di procedura del 1988, per il quale l'obbligo del giudice di dichiarare l'esistenza di una causa di non punibilità permane sino al momento in cui la sentenza diviene irrevocabile a norma dell'art.648 co. 1 c.p.p., non potendosi sino a tale momento considerarsi concluso il processo. Ne discende che soltanto in presenza di una causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione, che si verifica allorché essa colpisce l'impugnazione nel suo momento iniziale - come quella non tempestivamente proposta con la conseguenza che essa non è affatto idonea ad instaurare il rapporto processuale di impugnazione, per rimanere così priva di ogni effetto e rendere di B conseguenza irrevocabile la sentenza cui inerisce. Tale non può considerarsi la mancata deduzione in grado di appello dell'esistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., attesa l'attualità, determinata dall'esistenza di un gravame originariamente ammissibile, dell'obbligo del giudice dell'impugnazione di prenderne conoscenza e dichiararla direttamente, derivante dallo stesso art. 129 e di quello, specificamente previsto per il giudizio di cassazione, dal secondo comma dell'art. 609, laddove recita che La corte decide altresì le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo...", . La sentenza va quindi annullata senza rinvio, perché l'azione non poteva essere esercitata per mancanza della querela.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela. Roma 5.3.2013 Il presidente Il consigliere estensore Giuliana FerruaGiuliana, Antonio Bevere DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 APR 2013 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carles Lanzuise Qu lux