Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/10/2002, n. 15174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15174 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 15174702 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IÓNE LA CORTE SUPREMA Oggetto 구 шитил mi Sigg ei Magistrati: Compol ta R. G.N. 14992/9 Presidente Dolt. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere Dott. Ugo FAVARA - Consigliere Cron.35421 Dott. Francesco SABATINI 1 Rep. 3953 Rel. Consigliere Dott. Fabic MAZZA 04.02/07/02 Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA OR ES SRL, in liquidazione, in persona del SUO liquidatore е legale rappresentante pro tempore CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Dotl.. ES SO, elettivamente domiciliata in ROMA UFFICIO COPIE Richiesta copia stud V_A G.G.B L I 36, presso 20 studic dell'avvocato dal Sig. IL SOLE 24 ORI per dimiti € 1-53 LEOPOLDO FACCIOTTI, che ic difendo, giusta delega in 2-8-011, 201 atti;
ricorrente
contro
INIESA GESTIONE CRED TI SPA (già Cassa di Risparmio Salernitana Spa) con scda in Milano, in persona dei 2002 suoi legali rappresentanti Dott. Donato Squicciarini e 1478 Isabella Savatteri, nonchè BANCO AMBROSIANO VENETO SFA in persona dei suoi legali rappresentanti Dott. Domenico Gregori e Dott.. Federico Vicentini, Con sede in Vicenza, elettivamente domiciliate in ROMA VLE G 55, pressc 10 studio dell'avvocato ZENEDETTO MAZZINI GARGANI, che le difende, giusta delega in atti;
controricorrenti F avverso la sentenza n. 1130/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione II Civile, emessa 1'08/02/99 e depositata il 13/04/99 (R.G. 1696/98); udita 1 relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udilo 11 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rige to del ricorso. Svolgimento del processo In data 10.9.96, il Banco NO Veneto 5.P.A. notificava, alla SO dr. ES S. r.
1 -J un allo di precetto per complessive £. 233,375.492, in forza di un contratto di mutuo stipulato in daza 7.12.94, per il quale aveva comunicato la decadenza dal beneficio del termine con lettera del 19.6.96. Con atto di citazione notificato in data 25.9.96, la SO 5.r.l. proponeva opposizione, deducendo la nullità del contratto di mutuo, perché privo della sot- toscrizione dell'amministratore della società; la ille- 2 gittimità della revoca del Fido conceagole dal Banco NO, perché trattatavasi di fido a tempo inde- terminato, non revocabile prima di 18 mesi dalla stipu- la dell'apertura di credito avvenuta in data 17.1.95. Alla luce dell'illegittimità della revoca (avvenuta in data 19.6.96), asseriva 1'opponente, veniva menc i 1 presupposto dello stato di insolvenza che aveva giusti- ficato la decader za dal beneficio dei termine per il contratto di mutuo. Deduceva altrosi 1'opponente che 1'inserimento fornite dal Banco NO nelladelle informazioni banca dati degli Istituti di credito, gli aveva cagio- cato un danno ammontante a £. 600.000.000. Costituitosi, il Banco NO resisteva in fatto e in diritto all'opposizione, concludendo per il rigetto della stessa oitre che delle domande di nullità e di risarcimento danni. Con sentenza del 17.2.58, il Tribunale di Roma ri- gettava l'opposizione e le domande di nullità e di ri- sarcimento dann;
proposte dalla SO S.1.1., condan- nando l'opponenate al pagamento delle spese processua- 11. SO ES proponeva impugnazione che la Corte di Appello di Roma rigettava con sentenza 13.4.1999, osservando che il SO aveva preso parte alla stipu- 3 la de mutuo sia in proprio, sia quale amministratore della società, come risultante dal rogito notarile, 11 e ra stato letto ai comparenti e dagli cui contenuto stessi approvato;
che il fido concess0 inizialmente a tempo indeterminato era state poi novato, nel corso del rapporto, sia in relazione al limite di esposizione, sia in relazione alla durata, risultando così superata la clausola relativa al termine minimo di recesso. SO ES ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi. Resis Lono con controricorso il Banco NO Veдeto e S.P.A. Intesa Gestione Crediti (già Cassa di Risparmio Salernitana S.F.A.), quale cessionaria de credito. T Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso SO ES, torna sul tema della asserita nullità del contratto di mutuc, denunciando la violazione degli artt. 1418, 2° comma, 325 e 2700 C.C.. Osserva infatti che egli, pur avendo partecipato alla stipula del contratto di mutuc sia in proprio, perché datore di ipoteca, sia nella qualità di ammini- stratore unico della 5.r.l. SO ES, ha poi so=- toscritto il contratto esclusivamente in proprio, poi- ché nella sottoscrizione non è fatto riferimento alcuno 4 alla veste di rappresentante legale della società. La censura non merita accoglimento. La partecipa- zione del SO alla stipula nelia doppia qualità ri- feribile ad interessi contrattuali distinli fu inequi- vocabilmente rappresentata пе rogizo e chiaramente sottoposta all'approvazione dei comparenti con la let- tura dell'alto. la Corte di merito, dato atto di tale circostanza, ha altresì rilevato che 11 notaio ha attestatc 1'approvazione di tutti i comparenti e che tale atte- stazione è superabile soitanto con la querela di falso. Da ciò e dalla sottoscrizione del SO, apposta senza riserve o limitazioni, il giudice a quo ha rile- nuto La riferibilità dell'atto al Marcuso anche nella qualità di arministratore unico della società. Siffatta motivazione attiene indubbiamente alla interpretazion alla interpretazione della volontà negoziale delle par- quindi ad ปา tema lasciato alla valutazione alti giudice di merito e come tale non sindacabile in sede di legittimità se non sotto profilo dei vizio di mÔ- tivazione o della violazione delle norme di ermenetutica negozlale. Il ricorrente non ha proposto censure sotto i sud- detti profili, ma si è limitato a riproporre la censura già presentata con l'appello, senza tener conto della 5 corretta E razionale argomentazione expressa sul punto dalla Corte. Con la seconda censura i ricorrente lamenta la violazione degli artt. A a 1352 a 1371 C.C., nerché de- gli artt. 1230 e 1231 C.C.. Richiama l'art. Zael con- tratto 17.1.1995, nel quale si prevede che il diritto di recessc non possa essere esercitato prima di 18 mesi dalla stipula del mutuo ed osserva che non sussiste atto successivo che abbia novato su tale punto il сеп- tratto originario. La censura non merita accoglimento. Occorre notare in primo luogo che la dedotta vio- lazione dei canoni di ermeneutica negoziale è generica, poiché il ricorrente ha omesso di indicare quale regola interpretativa risulterebbe violata. Quanto āl resto della censura basterà osservare che con essa il ricorrente investe il tema della valu- tazione dei patti negoziali intercorsi tra le parti do- po la stipula 17.1.1995, senza peraltro indicare alcun vizio c alcuna lacura della motivazione. Pertanto la censura, sotto tale profilo, incide su Zema motivazionale sottratto al sindacato di le- di un gittimità.
P.Q.M.
La Corte 6 rigetta il ricorso e condarna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, oltre onorari in fa- vore del resistenze, che liquida in Euro 2100. Così deciso in Roma, addì 2.7.2002 AS Fiduci Il Canis. est. I Presidents IL Дабни IL CANCELLERECT Innocen altista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 109 T 129, 11 094! 28 OTT, 2002 20,564567 CANCELLIERE C1 Battista 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrata in dig GEN 7 . Serie 4. 853 149.77 al n. versute e CENTOQUARANTANOVE/77. (euro p. Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Mana Grazia of ) Il Responsabile Servizio Att adan (Dr. M. RACOCHINY 7