Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 3
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato che abbia omesso di effettuare le dovute informazioni e comunicazioni al suo cliente, il comportamento omissivo deve essere valutato in relazione alla violazione e inosservanza dei doveri professionali, a nulla rilevando che il suddetto comportamento non sia configurabile anche come negligente; la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice disciplinare ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la nullità della decisione del Consiglio locale dell'ordine discendente dall'omessa immediata comunicazione, all'interessato e al pubblico ministero, dell'apertura del procedimento disciplinare, prescritta dall'art. 47 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, è soggetta al principio generale della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame (art. 161 cod. proc. civ.), e può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione cui la decisione è soggetta.
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la mancata immediata comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, prescritta dall'art. 47 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, non comporta nullità del procedimento e della decisione del Consiglio dell'ordine degli avvocati allorché la fase delle indagini preliminari, conseguente alla ricezione della notizia dell'infrazione disciplinare, non necessiti di alcuna istruttoria e questa non venga concretamente effettuata, in tal caso essendo possibile notificare all'incolpato la delibera di apertura del procedimento contestualmente alla citazione a giudizio, con l'osservanza dei termini di cui al terzo comma del citato art. 47.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2002, n. 11100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11100 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente aggiunto -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso iscritto al n. 24600/2001 del R.C. AA.CC. proposto da
ARRU AVV. PIERO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 9, presso lo studio del Prof. Avv. Mario Nuzzo, che lo difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI.
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE.
- intimati -
avverso la decisione n. 157/2001 del Consiglio Nazionale Forense depositata il 13.07.2001 e notificata il 27.07.2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.05.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Mario Nuzzo.
Udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto Cinque che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito ad esposto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari contestava all'Avv. Piero Arru. la seguente incolpazione:
"Violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà per avere omesso, nella sua qualità di difensore di fiducia di NI IA, imputata della contravvenzione di cui all'art. 1, 2^ comma, L.
7.8.1992 n. 516 nel procedimento penale n. 813/A/88 P.M. - 1968/89 Tribunale di Sassari, e di domiciliatario della medesima, così come risulta dal verbale di interrogatorio reso davanti all'autorità giudiziaria in data 12.7.1989:
1 - di avvisare l'imputata NI IA dell'avvenuta fissazione del processo a seguito della notificazione presso il suo studio del decreto di citazione a giudizio;
2 - di presenziare al dibattimento e, per conseguenza, di svolgere le idonee difese in favore dell'assistita, in adempimento del mandato ricevuto;
3 - di avvisare NI IA dell'avvenuta notifica presso il suo studio, in data 28.6.1996, dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna dell'8.11.1995 del Tribunale Penale di Sassari, impedendo alla stessa di approntare gli opportuni rimedi processuali a propria difesa, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza".
Nella memoria difensiva, l'Avv. Arru, dopo aver riconosciuto che la NI l'aveva nominato difensore, sicché l'aveva assistita nell'interrogatorio del 12.7.1989 davanti al P.M. e in quella sede l'imputata aveva eletto domicilio presso il suo studio, faceva presente che successivamente la NI aveva interrotto ogni rapporto professionale, trasferendosi all'estero senza comunicare il proprio indirizzo e tutti i tentativi per reperirla erano risultati vani. Precisava, inoltre, che la cliente non aveva versato alcunché per la difesa e non si era mai interessata del procedimento penale, nè aveva fornito notizie o elementi utili per la difesa stessa. Il C.O.A. di Sassari, ritenuta provata la responsabilità del professionista, irrogava all'Avv. Arru la sanzione della censura. Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione n. 157/2001 depositata il. 13.07.2001 e notificata il 27.07.2001, rigettava il ricorso proposto dall'Avv. Arru, in quanto riteneva che l'eccezione di nullità della decisione impugnata per violazione dell'art. 47 r.d. 22.1.1934 n. 37 e degli artt. 70 e 150 c.p.c. era inammissibile perché tardiva, dovendo la nullità essere fatta valere nei tempi e nei modi dell'impugnazione, e, comunque, infondata essendo possibile notificare all'incolpato contestualmente la difesa di apertura del procedimento disciplinare e la citazione a giudizio, mentre l'intervento del P.M. è richiesto solo per la fase cd. dibattimentale. Nel merito osservava che la revoca e/o rinuncia del mandato non hanno effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore;
conseguentemente, non essendo stato nominato altro difensore di fiducia o d'ufficio, permanevano in capo all'Avv. Arru tutti gli obblighi previsti dalla normativa processuale e deontologica. Inoltre l'Avv. Arru era stato nominato anche domiciliatario e la revoca del mandato non comporta anche la revoca della domiciliazione, essendo questa autonoma rispetto al mandato a difendere. In realtà la revoca del mandato non risultava provata, per cui l'Avv. Arru, quale difensore e quale domiciliatario, era tenuto ad effettuare le dovute comunicazioni per portare a conoscenza della NI sia il decreto di citazione a giudizio sia la sentenza di condanna. Ma al riguardo non risultava provato che il professionista avesse tentato di contattare la sua cliente per renderla edotta di quanto stava accadendo;
ed invero "avrebbe dovuto l'Avv. Arru inviare al domicilio o alla residenza conosciuta la comunicazione degli atti pervenuti nel suo studio, con un mezzo (lettera raccomandata) che permettesse il riscontro dell'incombente, ed avrebbe comunque dovuto tentare ogni via per comunicare alla sig.ra NI l'avvenuto deposito della sentenza, ai fini della impugnazione."
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. Piero Arru in base a due motivi.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 161 c.p.c. e dell'art. 47, comma 1 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, il ricorrente censura l'impugnata decisione laddove ha ritenuto inammissibile per tardività l'eccezione di nullità, dedotta dall'Avv. Arru. in sede di memoria, affermando che, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., il quale stabilisce che la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione, la prospettata nullità doveva essere dedotta con il ricorso introduttivo dell'impugnazione. Assume il ricorrente che l'art. 161 c.p.c., facendo eccezione al principio generale che le nullità assolute e insanabili possono essere fatte valere in qualunque stato e grado del giudizio da chiunque vi abbia interesse e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice, è di stretta interpretazione ed applicabile nell'ambito della fattispecie da esso definita. Elementi essenziali di tale fattispecie sono: a) che il provvedimento da impugnare sia una sentenza ovvero, in senso estensivo, un provvedimento giurisdizionale suscettibile di passare in giudicato;
b) che tale provvedimento sia impugnabile con l'appello o il ricorso per cassazione, cioè soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione;
c) che il vizio considerato attenga alla sentenza. Il caso in esame, invece, non rientra in tale fattispecie atteso che: a) il provvedimento del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha natura amministrativa e non giurisdizionale;
b) il vizio denunciato non attiene alla sentenza ma ad un atto antecedente che si riflette sulla nullità di tutti gli atti successivi, tra cui la decisione in questione.
Afferma poi il ricorrente che l'atto d'incolpazione non è stato immediatamente comunicato ne' al P.M. ne' all'incolpato, come prevede l'art 47 r.d. n. 37/1934, e non assume alcun rilievo la considerazione del C.N.F. che è possibile notificare all'incolpato la delibera di apertura del dibattimento contestualmente al decreto di citazione in giudizio, dovendosi, in contrario, osservare che in concreto la notificazione dell'atto di incolpazione non è stata mai effettuata e che la comunicazione all'incolpato e al P.M. della delibera di apertura del procedimento disciplinare contenente la completa formulazione dei capi d'imputazione ha carattere essenziale e in mancanza il C.N.F. non può che dichiarare la nullità del procedimento disciplinare.
1.1 Il motivo è infondato sotto tutti i profili.
Il principio di conversione della nullità delle sentenze in motivi di impugnazione, sancito dall'art. 161 c.p.c., è di portata generale ed è applicabile non solo nei confronti delle sentenze stricto sensu ma anche di ogni provvedimento (giurisdizionale e/o amministrativo) cui l'ordinamento attribuisca idoneità al giudicato attraverso l'esaurimento della possibilità di impugnazione con l'appello o il ricorso per cassazione (ovvero con eventuali altri mezzi di impugnazione).
1.2. Tale principio di conversione vale per tutte le ipotesi di nullità (ad eccezione di quella espressamente prevista della mancanza di sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, di cui al secondo comma del medesimo art. 161 c.p.c.), conseguentemente opera anche nei confronti di nullità rilevabili in ogni stato e grado del giudizio (salva l'ipotesi, secondo alcuni autori, della nullità ex art. 158 c.p.c.).
1.3. La regola dell'assorbimento nei mezzi di gravame comporta che i vizi di nullità sia della sentenza in sè considerata sia degli atti processuali che la precedono si convertono in motivi di impugnazione, con possibilità di sanatoria se i difetti dell'atto non siano fatti valere con i rimedi predisposti dal legislatore ed entro i relativi termini di decadenza, atteso che l'espressione "nullità della sentenza" deve intendersi riferita non solo ai vizi che inficiano direttamente la sentenza stessa ma anche ai vizi afferenti gli atti che ne rappresentano antecedenti logici e cronologici.
1.4. Correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha ritenuto che la nullità della decisione del C.O.A. di Sassari discendente dall'omessa immediata comunicazione al P.M. e all'interessato, Avv. Arru, dell'apertura del procedimento disciplinare, prescritta dall'art. 47 r.d. 22.1.1934 n. 34, non poteva essere presa in esame perché non era stata fatta valere mediante (tempestiva, rituale) impugnazione.
1.5. Inoltre giustamente il C.N.F. ha aggiunto che la mancata comunicazione all'interessato e al P.M., ex art. 47, 1^ comma. r.d. n. 37/1934, non comporta la nullità del procedimento e della decisione del C.O.A, quando la fase delle indagini preliminari, a seguito della ricezione della notizia dell'infrazione disciplinare, non necessita di alcuna istruttoria e concretamente (come nel caso specifico) non viene effettuata, sicché è possibile notificare all'incolpato contestualmente la delibera di apertura del procedimento disciplinare e la citazione a giudizio, con l'osservanza dei termini di cui al 3^ comma dell'art. 47 r.d. n. 37/1934, essendo così rispettato il contraddittorio e garantito il diritto di difesa, mentre l'intervento del P.M. è richiesto solo per la fase dibattimentale.
2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 12 RDL 27.11.1933 n. 1578, degli artt. 1176 e 2236 c.c. e degli artt. 622 c.p. e 22 L. 31.12.1996 n. 675,
nonché difetto assoluto di motivazione su punti decisivi della controversia, illogicità manifesta della motivazione. Sostiene che nel procedimento davanti al C.N.F. l'Avv. Arru aveva specificamente dedotto che, nel valutare il proprio comportamento, il Consiglio dell'Ordine aveva preteso una diligenza superiore a quella richiesta dalla legge, incorrendo così nel vizio di violazione e falsa applicazione delle norme in tema di diligenza professionale in relazione al caso concreto. Ed in effetti non si può ritenere censurabile il comportamento di un legale che a distanza di nove mesi e poi di due anni dalla revoca del mandato ad opera della cliente ha cercato di darle notizia di fatti processuali che la riguardavano (fissazione dell'udienza dibattimentale ed estratto della sentenza contumaciale), senza riuscirvi a causa dell'irreperibilità di questa che aveva comunicato, come unico indirizzo, quello di un albergo chiuso nei mesi invernali e presso il quale la ex cliente si recava saltuariamente nei mesi estivi. Inoltre, poiché il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna è di soli tre giorni dal momento della comunicazione della stessa (art. 199 c.p.), l'Avv. Arru, per intervenuta revoca del mandato, non poteva comunque proporre tale impugnazione.
Sostiene il ricorrente che su questi punti decisivi della controversia il C.N.F. avrebbe omesso qualsiasi motivazione, limitandosi ad affermare che l'Avv. Arru avrebbe dovuto inviare al domicilio o alla residenza "conosciuti" la comunicazione degli atti pervenuti al suo studio con lettera raccomandata, "ed avrebbe dovuto tentare ogni via per comunicare alla sig.ra NI l'avvenuto deposito della sentenza", senza considerare, quanto alla prima affermazione, che nel caso specifico non vi era ne' una residenza ne' un domicilio "conosciuti"; e, quanto alla seconda affermazione, che sarebbe stato contrario non solo ai doveri di diligenza ma alla stessa legge dare notizia della sentenza a persone diverse dall'interessata (direttore dell'albergo).
Infine assume il ricorrente che erroneamente il C.N.F. ha ritenuto che, nonostante la revoca del mandato, l'Avv. Arru era tenuto a difendere la cliente all'udienza dibattimentale, dato che è principio comunemente riconosciuto che qualora la parte non provveda in "tempi ragionevoli" alla nomina di un altro difensore, l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza.
2.1. Il motivo è infondato.
L'impugnata sentenza - dopo aver giustamente osservato che le doglianze dell'Avv. Arru non tenevano conto, peraltro, del fatto che il codice di procedura stabilisce che la rinuncia c/o revoca del mandato non hanno effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore, e che l'Avv. Arru era stato nominato dalla NI non solo difensore di fiducia ma anche domiciliatario - ha rilevato (pag. 6) che "In verità, la revoca del mandato non risulta(va.) provata" e ne ha dedotto che l'Avv. Arru non era esentato dal portare a conoscenza della NI, quale difensore e quale domiciliatario, sia il decreto di citazione a giudizio sia la sentenza di condanna.
2.2. Con indagine di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, il C.N.F. ha accertato che l'Avv. Arru non si era attivato (ad es. mediante invio di lettera raccomandata al domicilio noto, ancorché saltuario, della NI presso l'albergo) per far conoscere tali atti alla propria cliente, non avendo fornito alcuna prova al riguardo, essendo i dichiarati tentativi di contattarla privi di riscontro e comunque del tutto inidonei.
2.3. In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, che ometta di effettuare le dovute informazioni e comunicazioni al suo cliente, il comportamento omissivo deve essere valutato in relazione alla violazione e inosservanza dei propri doveri professionali, a nulla rilevando che il suddetto comportamento non sia configurabile anche come non diligente;
la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice disciplinare ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
In base alle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese di questo giudizio, perché gli intimati non si sono costituiti, ne' hanno partecipato alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002