Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2002, n. 11100
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Sentenza 26 luglio 2002

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In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato che abbia omesso di effettuare le dovute informazioni e comunicazioni al suo cliente, il comportamento omissivo deve essere valutato in relazione alla violazione e inosservanza dei doveri professionali, a nulla rilevando che il suddetto comportamento non sia configurabile anche come negligente; la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice disciplinare ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la nullità della decisione del Consiglio locale dell'ordine discendente dall'omessa immediata comunicazione, all'interessato e al pubblico ministero, dell'apertura del procedimento disciplinare, prescritta dall'art. 47 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, è soggetta al principio generale della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame (art. 161 cod. proc. civ.), e può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione cui la decisione è soggetta.

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la mancata immediata comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, prescritta dall'art. 47 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, non comporta nullità del procedimento e della decisione del Consiglio dell'ordine degli avvocati allorché la fase delle indagini preliminari, conseguente alla ricezione della notizia dell'infrazione disciplinare, non necessiti di alcuna istruttoria e questa non venga concretamente effettuata, in tal caso essendo possibile notificare all'incolpato la delibera di apertura del procedimento contestualmente alla citazione a giudizio, con l'osservanza dei termini di cui al terzo comma del citato art. 47.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2002, n. 11100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11100
    Data del deposito : 26 luglio 2002

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