Sentenza 27 marzo 2003
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui, nel corso del giudizio di appello, intervenga la dichiarazione di fallimento di una delle parti, senza che tale evento sia stato dichiarato o notificato a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., deve ritenersi pienamente valida la notificazione del ricorso per cassazione effettuata al curatore del fallimento, essendo questi, ai sensi dell'art. 43 della legge fall., il naturale destinatario della "vocatio in ius" per l'impugnazione, non legittimato, perciò, a dolersi della notificazione dell'atto di impugnazione nei suoi confronti o a dedurre, per ciò solo, l'irritualità della notificazione medesima.
Commentario • 1
- 1. Processo civile appello notificazione declaratoria di inammissibilità secondo appello termine breveAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 aprile 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4547 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. RANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SIRIO INFORMATICA SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CIRENAICA 15, presso l'avvocato NICOLA PICARDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA BONUOMO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO NUOVA ELETTROTECNICA DESIANA SRL, in persona del Curatore prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 39, presso l'avvocato CLAUDIO D'ANGELANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARO TEDESCO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1217/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 12/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso in via principale per la rimessione alle Sezioni Unite, in subordine l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5.10.1990 la s.p.a. Nuova Elettronica Desiana e la collegata s.r.l. Italektra s.r.l. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano la s.p.a. Sirio Informatica, deducendo che, a seguito dell'acquisto di un sistema informativo per funzioni gestionali ed amministrative IBM AS/440, avevano concordato con la Sirio anche la fornitura di programmi base che era stata eseguita però, oltre che con ritardo, in maniera incompleta e con difetti funzionali non emendabili. Chiedevano quindi la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta alla restituzione del corrispettivo da ciascuna già versato nella misura, rispettivamente, di L. 75.030.690 e di L. 92.159.650, oltre agli accessori.
Si costituiva la Sirio Informatica, sostenendo che l'esistenza di alcune anomalie, comunque eliminate in tempi ragionevoli, era dipesa dalla complessità del programma fornito, dalla sua "giovinezza" e dalle implementazioni massicce cui era stato sottoposto. Chiedeva quindi il rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale, la condanna delle attrici alla corresponsione dei propri residui crediti.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale con sentenza del 19.10.1998 riconosceva l'esistenza dei difetti e delle carenze lamentate nonché la loro rilevanza ai sensi dell'art. 1455 C.C. sulla funzionalità del sistema, dichiarando risolti i contratti e condannando la convenuta alla restituzione delle somme, nelle indicate misure, in favore della Nuova Elettronica Desiana e della Italelektra, nel frattempo fallita.
Proponeva impugnazione la Sirio Informatica s.p.a. con atto notificato nei confronti sia del Fallimento Italelektra s.r.l. che del Fallimento Nuova Elettronica Desiana s.r.l. (già s.p.a.) in persona del loro comune curatore, chiedendo preliminarmente che l'impugnata sentenza venisse dichiarata "inutiliter data" e che l'intera controversia venisse devoluta alla competenza del Tribunale fallimentare, essendo stata la s.r.l. Italelektra dichiarata fallita in data 5.6.1997, nel corso del giudizio di primo grado, e la Nuova Elettronica Desiana s.r.l. dichiarata fallita in data 9.5.1998, dopo l'udienza di discussione avanti al Collegio ma prima della pubblicazione della sentenza. In subordine chiedeva la improcedibilità della sola domanda riconvenzionale ed, in ulteriore subordine, il rigetto di tutte le domande proposte dalle attrici. All'esito del giudizio, nel quale si costituivano entrambi i Fallimenti che chiedevano l'integrale conferma della sentenza impugnata, la Corte d'Appello con sentenza del 5.4-12.5.2000 dichiarava la competenza del Tribunale fallimentare in ordine alla causa instaurata dalla Italelektra s.r.l. e poi proseguita dal Fallimento Italelektra ed inammissibile l'appello proposto dalla Sirio nei confronti del Fallimento Nuova Elettronica Desiana s.r.l.. Relativamente alle questioni che sarebbero state oggetto di ricorso per cassazione proposto dalla Sirio Informatica s.p.a. solo nei confronti del Fallimento Nuova Elettronica Desiana s.r.l., rilevava la Corte d'Appello che, essendo il fallimento di detta società intervenuto dopo l'udienza di discussione e dovendosi esso ritenere pertanto privo di effetti ai fini processuali, ai sensi dell'art. 300 u.c. C.P.C., la notificazione dell'appello effettuata alla curatela del fallimento anziché al procuratore costituito della parte colpita dall'evento era da considerarsi inesistente. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Sirio Informatica s.p.a., deducendo due motivi di censura. Resiste con controricorso il Fallimento Nuova Elettronica Desiana s.r.l..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Sirio Informatica s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 157, 160 e 330 C.P.C., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Lamenta che la Corte d'Appello, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione per inesistenza della notifica, non abbia considerato la doppia notificazione e cioè che il gravame era stato notificato sia al domicilio della curatrice e sia presso il difensore domiciliatario Avv. Tedesco e che pertanto avrebbe tutt'al più determinato la mera nullità della notifica, da ritenersi sanata dalla costituzione del Fallimento.
Con il secondo motivo la ricorrente società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 286, 300 e 330 C.P.C.; 43 L.F.. Deduce che in ogni caso deve ritenersi corretta ed anzi dovuta, conformemente al prevalente indirizzo della giurisprudenza, la notificazione dell'impugnazione proprio al curatore ai sensi dell'art. 286 C.P.C., anche quando questi non abbia preso parte alla pregressa fase.
Le due censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, sono nel complesso fondate. Il problema relativo all'interpretazione della ultima parte dell'art. 300 C.P.C. - in base al quale è improduttivo di effetti, se non nel caso di riapertura dell'istruzione, il verificarsi della morte o della perdita della capacità della parte costituita o del contumace dopo la chiusura della discussione avanti al Collegio - ha dato luogo ad un netto contrasto in giurisprudenza in ordine alla validità della notificazione della successiva impugnazione qualora, come nel caso in esame, dopo la discussione sia sopraggiunto il fallimento del soggetto nei cui confronti la decisione venga gravata, essendo stato affermato, con specifico riferimento alla notificazione al curatore, a volte la sua inesistenza (Cass. 4195/99) ed altre volte la sua nullità e conseguentemente la sua sanabilità sul rilievo che non possa negarsi la presenza di un collegamento fra il fallito che aveva partecipato alle precedenti fasi processuali ed il curatore (Cass. 518/02). Ritiene il Collegio che in tale ipotesi la notifica al curatore, specie poi se effettuata come nel caso in esame anche presso il procuratore domiciliatario che aveva assistito la parte nella precedente fase, non solo non possa considerarsi inesistente per l'innegabile rapporto di collegamento ravvisatale fra colui che ha ricevuto la notifica (curatore) il luogo in cui essa è avvenuta (presso il curatore e presso il domiciliatario della parte fallita) ed il soggetto fallito, ma debba considerarsi addirittura pienamente valida in base all'art. 43 L.F..
Tale norma infatti, nel prevedere in maniera espressa che "nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore", attribuisce a quest'ultimo la veste processuale di parte che diviene pertanto, per ciò stesso, il legittimo destinatario della "vocatio in ius" anche ai fini dell'impugnazione. Ne deriva che una deviazione nei termini sopra esposti dal sistema delineato dall'ultima parte dell'artt. 300 C.P.C., che cristallizza la situazione con la correlativa ultrattività del mandato "ad litem" anche per la successiva fase nell'ipotesi in cui l'evento interruttivo non venga dichiarato o si verifichi dopo la discussione, non solo non può assolutamente essere considerato alla stregua di una difformità dal modello legale tale da dover escludere la sanatoria prevista per le ipotesi di nullità a seguito del raggiungimento dello scopo (art. 156 C.P.C.), verificatosi nel caso in esame con la costituzione del fallimento, o per effetto della rinnovazione disposta dal giudice (art. 2 91 C.P.C.), ma non è nemmeno motivo di nullità in quanto il fallimento di una società non comporta la nascita di un nuovo soggetto in sostituzione od accanto al precedente, essendo questo privato soltanto dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni (in tal senso Cass. 1696/98 cui si ritiene di dare continuità). Alla luce di tali considerazioni di ordine sostanziale deve concludersi pertanto, sotto il profilo processuale, che la notificazione dell'appello al curatore del fallimento della società (Nuova Elettrotecnica Desiana s.p.a.) non ha comportato la chiamata in giudizio di un soggetto diverso rispetto a quello (la società) che aveva partecipato alla precedente fase e che deve escludersi conseguentemente l'ipotesi di nullità collegata all'art. 300 u.p. C.P.C..
In accoglimento del ricorso l'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano che procederà per quanto di sua competenza sul presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2003