Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4547
CASS
Sentenza 27 marzo 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nell'ipotesi in cui, nel corso del giudizio di appello, intervenga la dichiarazione di fallimento di una delle parti, senza che tale evento sia stato dichiarato o notificato a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., deve ritenersi pienamente valida la notificazione del ricorso per cassazione effettuata al curatore del fallimento, essendo questi, ai sensi dell'art. 43 della legge fall., il naturale destinatario della "vocatio in ius" per l'impugnazione, non legittimato, perciò, a dolersi della notificazione dell'atto di impugnazione nei suoi confronti o a dedurre, per ciò solo, l'irritualità della notificazione medesima.

Commentario1

  • 1Processo civile appello notificazione declaratoria di inammissibilità secondo appello termine breveAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 aprile 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4547
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4547
Data del deposito : 27 marzo 2003

Testo completo