Sentenza 22 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA IO - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE MI, AC IE, nella qualità di ex soci della società "LA CANTINETTA", elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 12, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che li difende unitamente all'avvocato MARCELLO ZIVERI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PI NT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 96/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 03/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/05/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN IO chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Parma decreto ingiuntivo in suo favore per la somma di L. 14.587.500, oltre IVA ed interessi, a titolo di spettanze professionali per attività svolta in favore di IV EL e CH LL, soci della snc "La Cantinetta", cessata nell'anno 1988. Il IV e la IN proposero opposizione negando l'esistenza della dedotta prestazione che assumevano essere era stata, invece, effettuata da IV AR TI, sorella e figlia degli opponenti e dipendente del IN fino al giugno 1989.
Il Tribunale di Parma rigettò la opposizione ed i soccombenti proposero appello dolendosi, per quel che ancora interessa in questa sede, che il Tribunale avesse ritenuto provata l'esecuzione della prestazione.
La Corte i Appello di Bologna, con sentenza del 26.11.1999,notificata il 12.7.2000, rigettò l'appello, osservando che da una serie di elementi fattuali e logici doveva ritenersi provato che il IN aveva svolto, per conto della società degli opponenti, l'attività di scritturazione dei registri obbligatori, depositati presso il suo studio, di registrazione delle fatture, tenuta della contabilità, liquidazioni periodiche, redazione del bilancio, dichiarazioni IVA e dei redditi, denunzia di cessazione di attività.
Avverso detta sentenza ricorrono per Cassazione IV EL e CH LL nella loro qualità di ex soci della snc "La Cantinetta", con due motivi.
Non svolge attività difensiva l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2230, 2697, 2104 e 2105 c.c., non avendo la Corte di Appello correttamente applicato il principio dell'onere della prova, che imponeva al IN di fornire la dimostrazione dell'avvenuto svolgimento dell'incarico professionale per cui pretendeva il compenso. Nella specie tale dimostrazione non era stata raggiunta essendo emerso che le attività professionali erano state svolte dalla IV AR TI, anche se presso lo studio IN ma non durante l'orario di lavoro.
Nel secondo motivo i ricorrenti lamentano insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo la Corte di Appello considerato che, da parte loro, era stata contestata anche la entità della prestazioni asseritamene fornite dal IN donde la necessità di valutare la prova e fornire adeguata motivazione sia in ordine al conferimento ed allo svolgimento dell'incarico professionale sia in ordine al contenuto della prestazione eseguita. La Corte, inoltre, aveva omesso di valutare adeguatamente circostanze favorevoli all'assunto di essi ricorrenti (compilazione parziale dei registri, nei quali non compariva mai la grafia del IN e/o dei suoi collaboratori, autonoma compilazione degli stessi da parte della IV M. TI, eventualmente anche a casa durante la maternità e/o il sabato e la domenica).
I due motivi, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono per taluni versi inammissibili e per altri infondati. Inammissibili vanno considerati sia, fondamentalmente, per la loro genericità sia per il fatto che prospettano a questo giudice di legittimità la rivalutazione del materiale probatorio che il giudice di merito non ha tralasciato di esaminare con compiutezza traendone, senza incorrere in vizi logici (neppure denunziati), il convincimento finale sfavorevole alla tesi dei ricorrenti.
Lo stesso giudice di merito, inoltre, non ha violato principi dell'onere della prova poiché, sia attraverso l'esame dagli elementi di fatto acquisiti in giudizio, e costituenti prova diretta, sia valutando gli elementi indiziar, ha ritenuto adempiuto da parte dell'attore l'onere di fornire la prova dello svolgimento della attività professionale per conto di essi ricorrenti. In base agli stessi elementi, criticamente valutati e logicamente apprezzati, è stato escluso che l'attività svolta (ed implicitamente non negata dai ricorrenti) fosse riferibile alla autonoma iniziativa della IV AR TI ed anche tale giudizio di fatto è sostenuto da adeguata motivazione basata su prove dirette (deposizione della teste AT ) e logiche (principalmente: deposito dei libri presso lo studio dell'attore). La Corte di merito ha anche escluso che la deposizione della teste Orsi, potesse indurre a conclusioni favorevoli alla tesi dei ricorrenti, avendo ritenuto, con ineccepibile e logica motivazione, che dalla stessa deposizione poteva addirittura ricavarsi la conferma indiretta dell'assunto attoreo.
Quanto alla mancata prova circa la "entità delle prestazioni" fornite dal IN, la relativa contestazione è stata ritenuta, dai giudici di merito, del tutto generica e, del resto, risulta - non solo dalla parte motiva della sentenza impugnata ma anche dalle conclusioni trascritte in epigrafe della stessa - che i ricorrenti ebbero sempre ad attestare le loro difese esclusivamente sull'an debeatur, senza mai mettere in discussione specificamente l'attività svolta ne' l'adeguatezza ad essa del compenso richiesto. Non va emessa pronuncia sulle spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004