Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2002, n. 10957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10957 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
1 0957 /02 I NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI ☑Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Aldo VESSIA Presidente aggiunto R.G.N. 6451/01 Presidente di sezione- Dott. Vincenzo CARBONE Cron. 28563 Dott. Rafaele CORONA - Presidente di sezione- Rep. Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere - Ud.21/03/02 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere- Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: MI PU ME, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 60, presso lo studio dell'avvocato G. V. PLACCO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE LOMBARDI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente contro 2002 GOSAF S.R.L.; intimata 656 -1- avverso la sentenza n. 198/00 del Giudice di pace di MONTESARCHIO, depositata il 12/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie sulla domanda relativa ai canoni per lo smaltimento e depurazione delle acque reflue. Dichiarazione della giurisdizione dell'a.g.o. sulla domanda relativa al pagamento del canone per la fornitura di acqua potabile. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La S.r.l. AF, nella qualità di concessionaria nel Comune di Pannarano dell'attività di accertamento e riscossione dei crediti inerenti al servizio idrico, ha citato davanti al Giudice di pace di Montesarchio IC NO UT, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 633.612, che assumeva dovuta per il secondo semestre del 1997 a titolo di canone per l'erogazione dell'acqua potabile e di canone per fognatura e depurazione delle acque reflue. Il convenuto non si è costituito in giudizio. Il Giudice di pace, con sentenza del 9-12 giugno 2000, ha accolto la domanda, con la condanna dello NO al pagamento dell'indicata somma (oltre gli interessi legali). Lo NO, con ricorso notificato il 5 marzo 2001, ha chiesto la cassazione della sentenza del Giudice di pace, formulando sei motivi d'impugnazione. Con il primo motivo, in relazione al quale la causa è stata assegnata a queste Sezioni unite, il ricorrente sostiene la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla domanda attinente al canone di fognatura e depurazione. Gli altri motivi del ricorso, con riferimento all'intero tema della controversia, sono rivolti a dedurre che la domanda della Società doveva essere respinta per difetto di legittimazione, in dipendenzaМ 3 della invalidità ed inefficacia del contratto di concessione stipulato con il Comune, e comunque per carenza dei presupposti dell'azione. La AF non ha svolto controdeduzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo del ricorso è fondato. Dandosi continuità a consolidato orientamento di queste Sezioni unite (sentt. 27 maggio 1999 n. 300, 30 giugno 1999 n. 371, 20 luglio 2001 n. 9883, 9 agosto 2001 n. 10976, 15 novembre 2001 n. 14266), si rileva che il canone o diritto per lo scarico e la depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorchè sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione di acqua potabile, integra, con riguardo al periodo cui si riferisce la concreta vicenda, un tributo comunale. Tale qualificazione si desume dalle disposizioni in materia di accertamento, riscossione ed impugnazione dettate prima dall'art. 17 ter della legge 10 maggio 1976 n. 319 (aggiunto dall'art. 3 del d.l. 28 febbraio 1981 n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981 n. 153), e poi, dopo l'abrogazione di tale norma ad opera dell'art. 32 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, dall'ultimo comma dello stesso art. 17, inserito dall'art. 2 terzo comma bis del d.l. 17 marzo 1995 n. 79 (convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172). Detta natura di tributo comunale è venuta meno, in base all'art. 31 ventottesimo comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il quale ha definito come quota tariffaria il canone in questione abrogando l'art. 17 ultimo comma della legge n. 319 del 1976; l'innovazione ha effetto non dal 1° gennaio 1999, cioè con la decorrenza inizialmente prevista, dato che l'art. 62 del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152 ha rinviato tale abrogazione a partire dal futuro avvento del servizio idrico integrato (artt. 13 e segg. della legge 5 gennaio 1994 n. 36), ma dall'entrata in vigore del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 258, il cui art. 24, sopprimendo quelle previsioni dell'art. 62 del precedente decreto legislativo, ha escluso ulteriori differimenti. I riportati principi comportano, con l'accoglimento del primo motivo del ricorso, l'affermazione della giurisdizione del giudice tributario sulla domanda riguardante il canone di fognatura e di depurazione, trattandosi di domanda avente ad oggetto ratione temporis un tributo comunale, e come tale inclusa in detta giurisdizione, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (anche nel vigore del testo originario, prima dell'ampliamento delle attribuzioni delle commissioni tributarie disposto dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448). La sentenza impugnata va cassata, senza rinvio, limitatamente a detta domanda, in quanto la pretesa inerente all'erogazione dell'acqua ad uso domestico non si sottrae alla giurisdizione delM 5 giudice ordinario, secondo i comuni criteri di collegamento, vertendosi in tema di corrispettivo di carattere contrattuale (V., ex pluribus, Cass. s.u. 12 luglio 2001 n. 9489). Per la decisione sugli altri motivi del ricorso, che restano da esaminare nella parte in cui attengono al canone di erogazione dell'acqua, e per le pronunce conseguenziali all'esito del giudizio di cassazione, gli atti devono essere rimessi al Primo presidente, al fine della designazione di Sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla domanda inerente al canone di fognatura e di depurazione, cassa senza rinvie la sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato su tal domanda, e trasmette gli atti al Primo presidente per l'assegnazion del ricorso stesso a Sezione semplice al fine della decisione sugli alt motivi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezio unite civili della Corte di cassazione, il 21 marzo 2002. Il presidente Marron's Il consigliere rel. est. вовых актовый * CANCELLIERE Rovanni Giambattin ان خدا يا سنة المية an tena oggi, 2.5 LUG. 2002... II •LLIERE C Giambattista