Sentenza 8 giugno 2010
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La confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria. Ne consegue che la misura ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione.
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Ecco le condizioni e le modalità di richiesta dell'adeguamento, in aumento o riduzione, dell'assegno di mantenimento. Dopo aver affrontato, in un precedente articolo, il problema di come calcolare l'assegno di mantenimento, vedremo ora quali sono le condizioni e le modalità per chiedere l'adeguamento dell'assegno stesso. Condizioni Il coniuge interessato può chiedere al giudice l'adeguamento dell'assegno di mantenimento se sopraggiungono “giustificati motivi” tali da provocare uno squilibrio economico tra i coniugi. I giustificati motivi potrebbero consistere, per esempio, in: a) perdite di fonti di reddito da parte del coniuge obbligato (adeguamento dell'assegno in diminuzione); b) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2010, n. 23968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23968 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 08/06/2010
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1083
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 46936/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ORVIETO;
nei confronti di:
1) CA EL N. IL 31/07/1982 C/;
avverso la sentenza n. 387/2008 GIP TRIBUNALE di ORVIETO, del 13/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
udito il P.G. in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto.
PREMESSO IN FATTO
Il Tribunale di Orvieto, con sentenza del 13.10.2008, applicava a EL MI, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. in ordine al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 1, lett. c) e comma 2 bis, la pena di mesi uno e giorni quattro di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda, sostituiva la pena detentiva come sopra inflitta con Euro 1292,00 di ammenda, determinando la pena finale in Euro 2292,00 di ammenda e disponeva la sospensione della patente di guida dell'imputato per il periodo di giorni quarantacinque. Avverso detta sentenza proponeva appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto e concludeva chiedendo di disporre la confisca dell'autovettura di proprietà dell'imputato. La Corte di appello di Perugia, con provvedimento del 28.10.2009 disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte per quanto di competenza in ordine all'anzidetto gravame, che doveva essere riqualificato come ricorso per cassazione. EL MI, a mezzo del suo difensore, depositava tempestiva memoria ex art. 611 c.p.p. in cui faceva presente, tra l'altro, di avere demolito il predetto veicolo in data 26.11.2007, quando ancora la disposizione normativa che prevedeva la confisca, entrata in vigore dal 28 maggio 2008, non era stata introdotta.
RITENUTO IN DIRITTO
II Procuratore della Repubblica ricorrente denunciava la sentenza del Tribunale di Orvieto per violazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre la confisca del veicolo condotto dal prevenuto che prescinde dall'accesso al rito alternativo.
Osservava il Procuratore della Repubblica che, se è pur vero che il fatto reato è avvenuto prima dell'attuale formulazione della norma in materia, pur tuttavia "il principio di irretroattività della legge penale, sancito dall'art. 2 cod. pen. e art. 25 Cost., comma 2, è operante nei riguardi delle norme incriminatrici e non anche rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata, quanto a tipo, qualità e durata" (cfr Cassazione Penale, Sez. 1, 8 novembre 2007, n. 7116). Secondo il Procuratore Generale ricorrente pertanto, dal momento che il principio di irretroattività della legge penale, sancito dall'art. 2 cod. pen. e art. 25 Cost., comma 2, è operante nei riguardi delle norme incriminatrici e non anche rispetto alle misure di sicurezza, la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista. Tanto premesso si osserva che la questione riguarda la natura della confisca del veicolo prevista dal Codice della Strada nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., ossia se si tratti di misura di sicurezza ovvero di sanzione penale accessoria. La Corte Costituzionale ha preso posizione sul punto nella sentenza n. 196 del 26/5/2010 ed ha ritenuto la natura essenzialmente sanzionatoria della confisca prevista dall'art. 186 C.d.S., sia perché la stessa è applicabile anche quando il veicolo dovesse risultare incidentato e temporaneamente inutilizzabile, sia perché la sua operatività non impedisce in sè l'impiego di altri mezzi da parte dell'imputato e quindi il rischio di recidiva. È stata pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole "ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2", del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c), come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, art.1, comma 1. Anche le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza resa all'udienza del 25/02/2010, non ancora depositata, hanno ritenuto la natura di sanzione penale accessoria della sopraindicata confisca, con conseguente impossibilità di applicazione retroattiva della novella introdotta dalla L. n. 125 del 2008, che ha previsto la confisca obbligatoria del veicolo nel caso di superamento di determinati limiti alcolemici. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010