Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2001, n. 6192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6192 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME6192/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP M DI CASSAZIONE Oggetto VENDITA APPALTO. SEZIONE SECONDA CIVILE 033LIGAZioni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 20559/98 Rel. Consigliere Cron.13740 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 2261 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 02/02/01 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia stu COLE 24 SE N TENZA dal Sig. per diritti L. sul ricorso proposto da: 3 MAC. 2001 IL CANCELLIERE D'EL RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AUGUSTO AUBRY 3, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 CONFORTI GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in CANCELLERIA atti;
- ricorrente -
CG509098
contro
CG509073 DESA SECONDA SPA O DEDA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato BENUCCI CLAUDIO, difeso dall'avvocato FASSI GIAN E Confort PAOLO, giusta delega in atti;
18000 2001 - controricorrente 2001 215 nonchè
contro
-1- LIRE 10000 COOP EDIL SELENIA 1970 SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
intimato AS035601 avverso la sentenza n. 3361/97 della Corte d'Appello LIRE 5000 CANCELLERIA di ROMA, depositata il 18/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/01 dal Consigliere Dott. Olindo AT640655 SCHETTINO;
155 1.3000 udito 1 'Avvocato CONFORTI Giuseppe, difensore del CANCELLERIA ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore DE030916 Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 2000 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutival dal Sig. FASSI BE78643 per diritti 1.28.00248 . 1) 12 il BE370644 IL CANCELLIERE BE370641 BE370650 HE295262 AE99526 -2- R.G.N.20559/98 Oggetto: Vendita-appalto-obbligazioni Svolgimento del processo Con sentenza del 10 maggio/17 luglio 1991 il tribunale di Roma, accogliendo la domanda di risarcimento dei danni proposta da D'AN OB per vizi e difetti di costruzione dell'immobile in Roma, Via Voltaire n. 91, condannava la Coop. Selenia 1970 s.r.l., che aveva assegnato al D'AN l'immobile stesso con atto pubblico del 12-7-1984, e l'Impresa Pessina s.p.a., che l'aveva costruito, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 53.500.000, oltre interessi legali dall'1-1-1986 e spese processuali. Impugnata la sentenza dalle convenute con separati atti, la corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 18 novembre 1997, in totale riforma di quella di primo grado, ha rigettato la domanda del D'AN, condannandolo al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore delle appellanti. Il giudice di appello è pervenuto a siffatta decisione, per avere ritenuto prescritta l'azione 2 di garanzia ex art.1495 C.C., esercitata dall'attore nei confronti della Cooperativa Selenia 1970 s.r.l., per essere interamente decorso il termine annuale di prescrizione, maturatosi nel giugno 1986, allorquando fu notificato, il 10-10- 1986, l'atto di citazione alla cooperativa;
e per avere ritenuto parimenti prescritta l'azione ex art.1669 C.C. esercitata nei confronti dell' impresa costruttrice "Desa Seconda" s.p.a., succeduta all'originaria convenuta Impresa Pessina s.p.a., relativamente ai difetti denunciati con il ricorso per accertamento tecnico preventivo, presentato il 14-11-1984. Con riferimento, poi, all'azione di garanzia di cui alla citata norma, la corte territoriale ha anche riscontrati dal c.t.u. escluso che i difetti giudice istruttore fossero nominato dal caratterizzati dalla gravità richiesta dalla norma stessa, per potersi affermare la responsabilità del costruttore. Ha, quindi, concluso che la domanda del D'AN nei confronti della impresa costruttrice infondata in relazione a tutti i difetti di quelli oggetto costruzione diversi da dell'originaria denuncia e dell'accertamento 3 tecnico preventivo disposto ante causam. Ricorre per la cassazione della sentenza D'AN OB, deducendo quattro motivi di gravame;
resiste con controricorso la società DESA SECONDA s.p.a. Nessuna attività difensiva è stata svolta dalla Cooperativa "Selena 1970". Motivi della decisione Denuncia il ricorrente: 1) Violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla non rilevata interruzione da una delle cause di cui all'art. 2943 c.c. del termine breve di decadenza e del termine annuale di prescrizione, previsti dall'art. 1495 c.c., per avere erroneamente ritenuto, la corte di appello, che successivamente all'atto interruttivo della prescrizione dell'azione di cui all'art. 1495 C.C., costituito con la quale la dalla lettera dell'11-6-1985 Coperativa aveva riconosciuto i difetti Пи non fossero dell'immobile assegnato al ricorrente e ciò in intervenuti altri atti interruttivi, quanto non era stata rinvenuta agli atti la lettera in data 31-12-1985, con cui erano stati nuovamente denunciati i vizi di costruzione;
laddove, viceversa, il tribunale, nel dare atto 4 dell'acquisizione al processo di tale lettera, aveva riconosciuto che con la stessa l'attore aveva determinato una ulteriore interruzione della prescrizione. E detta statuizione, stante la mancanza di impugnazione sul punto, non poteva essere modificata dal giudice di appello, con l'affermazione che la lettera in questione non si rinveniva agli atti. Inoltre, le appellanti, nell'eccepire la prescrizione di cui all'art.1669 C.C., si erano riferite, nell'assumere che era decorso il relativo termine annuale, alla data del deposito della relazione dell'a.t.p. (27-3-1985) ed a quella della notifica dell'atto di citazione (10- 10-1986), ma non avevano impugnato il ragionamento del tribunale che aveva attribuito valenza ad altri fatti interruttivi, quale appunto la comunicazione del 31-12-1985, e, pertanto, la corte di appello, in mancanza di contestazione al riguardo, non poteva ignorare siffatta circostanza cui era stato riconosciuto indiscutibilmente valore interruttivo Thy della prescrizione. 2) Ultrapetizione per avere la corte ritenuto di valutare le censure mosse dall'appellante in una prospettiva diversa da quella articolata e pertanto di considerarla finalizzata a lamentare l'errata 5 applicazione della normativa prevista in materia di garanzia per vizi. Con tale censura il ricorrente si duole del fatto che la corte di appello non ha tenuto conto dei motivi di gravame proposti dalla cooperativa appellante "Selenia 70", che ha considerato, anzi, articolati secondo una prospettiva diversa da quella ritenuta corretta", ed ha modificato, quindi, l'intero impianto dell'appello, attribuendo all'appellante un riferimento allo schema normativo "che previsto dagli artt.1490 e 1495 C.C., l'appellante non si era mai sognato di richiamare". Ma così facendo, ha evidentemente "sostituito all'errata impostazione dell'appellante stessa una propria impostazione impugnativa (e non certo una interpretazione di quella)"; ed in ciò consiste il il denunciato vizio di ultrapetizione riscontrabile nella sentenza impugnata, "per la valutazione, in appello, di un gravame non sollevato". 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 C.C., con riguardo alla gravità dei difetti costruttivi, per avere erroneamente escluso, la difetti di costruzione corte di appello, che "rilevati dal c.t.u. fossero gravi", secondo il significato che, stando alla giurisprudenza di 6 questa Suprema Corte, deve essere attribuito a detto termine, ai fini dell'azione di responsabilità di cui all'art.1669 c.c. 4) Travisamento dei fatti in ordine all'entità delle lesioni ed alla loro incidenza sulla stabilità della costruzione-Difetto di motivazione. Con tale ultima censura il ricorrente si duole, infine, che immotivatamente il giudice di appello ha disatteso le conclusioni del c.t.u. circa la riscontrati vizi costruttivi gravità dei dell'immobile. Il ricorso è infondato. Per ragioni di ordine logico e sistematico è il caso di esaminare preliminarmente il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia vizio di ultrapetizione, che consisterebbe, а suo dire, nel fatto che la corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente che con la proposta impugnazione l'appellante "Selenia 70" avesse dedotto la violazione degli artt.1490 e 1495 C.C., laddove, viceversa, altra e diversa sarebbe stata l'impostazione (peraltro, non meglio precisata) che l'appellante stessa aveva inteso dare al gravame avverso la sentenza del tribunale. 7 Ma, per la verità, il giudice di appello, dopo avere rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto e dedotto dalla cooperativa appellante, il tribunale aveva correttamente distinto la responsabilità dell'impresa costruttrice Pessina s.p.a. poi Desa Seconda s.p.a.-, per i gravi difetti di costruzione riscontrati nell'unità immobiliare, da quella della cooperativa, ha ribadito che il primo giudice aveva fatto puntuale applicazione, conformemente alla qualificazione data all'azione esercitata dal D'AN nei confronti della "Selena 70″, chiamata a rispondere a titolo di garanzia della cosa venduta", degli 11 artt.1490-1495 c.c. In altri termini, dalla lettura della sentenza qui impugnata emerge che il tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'odierno ricorrente nei confronti della cooperativa "Selenia 70", in quanto "tenuta, quest'ultima, alla garanzia per i vizi della cosa venduta" (assegnazione dell'appartamento), e nei confronti dell'impresa Pessina, per i gravi difetti di costruzione dello stabile (ex art.1669 C.C.); cosicchè, la corte di appello, investita del gravame proposto dall'appellante "Selenia 70″, nel 8 rilevare, come si è detto, l'errore in cui la ' per avere ritenuto che il stessa era incorsa invece, la suatribunale avesse affermato, responsabilità solidale a titolo extracontrattuale alla stregua dell'art.1669 C.C., ha semplicemente dato atto che la qualificazione giuridica della domanda, spettante incontestabilmente al giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte, scaturita da errata lettura ed interpretazione della sentenza, era, per quanto riguardava il rapporto D'AN-"Selenia 70″, esattamente quella data dal tribunale. In definitiva, nessun vizio di ultrapetizione è riscontrabile nella decisione del giudice di pure è stato ben appello, dal momento che, come chiarito in sentenza, con il proposto gravame l'appellante "Selenia 70" ha censurato comunque le statuizioni del primo giudice, per errata applicazione della normativa in materia di garanzia per vizi della cosa venduta, ai sensi degli artt.1490 e segg.c.c. Ciò detto e precisato con riguardo al secondo motivo, e passando all'esame del primo, deve osservarsi che la censura rivolta con 10 stesso alla sentenza è parimenti priva di pregio, posto che, all'affermazione del giudice di appello, circa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia ex art.1495 c.c. sollevata dalla cooperativa "Selenia 70", per la rilevata mancanza di altri atti interruttivi del termine prescrizionale di un anno previsto dalla citata norma oltre al ricorso per accertamento tecnico preventivo ed alla lettera della cooperativa dell'11-6-1985, cui sono stati riconosciuti, appunto, effetti interruttivi ex art.2943 C.C. l'odierno ricorrente si è limitato a ribattere che il tribunale aveva riconosciuto, invece, ulteriore effetto interruttivo alla lettera in data 31-12- 1985, con la quale erano stati denunciati nuovamente i vizi di costruzione, senza offrire e fornire, peraltro, alcuna prova dell'effettiva acquisizione agli atti di tale lettera, la cui esistenza è stata esclusa dal giudice di appello, con la perentoria espressione che di essa "non vi è traccia neanche negli indici del fascicolo di parte attrice". Nè può sostenersi, come fa il ricorrente, che, non avendo contestato 1'appellante "Selenia 70" l'esistenza della predetta comunicazione, la corte di appello non avrebbe dovuto riesaminare la 10 prescrizione, risolta ormai questione della dal tribunale, nel senso che la definitivamente stessa non si era verificata proprio in conseguenza dell'effetto interruttivo della lettera de qua;
e motivo che, una voltaciò per l'assorbente riproposta dall'appellante l'eccezione di prescrizione, il giudice di appello non poteva esimersi dal riesaminare funditus la questione, tenendo conto, tra l'altro, di tutti gli atti ai quali si era attribuito dalla parte - nel caso, dal effetto interruttivo della prescrizione D'AN - ai sensi dell'art.2943 c.c. Con la conseguenza che, non risultando agli atti la più volte menzionata lettera del 31-12-1985, quel giudice ne ha tratto la coerente conclusione che non si era verificato l'ulteriore effetto interruttivo preteso dal ricorrente in dipendenza di tale lettera. Con il terzo motivo il D'AN introduce una censura che riguarda la valutazione dei difetti di costruzione, rilevati dal c.t.u., dolendosi del fatto che il giudice di appello ne ha escluso la "gravità” ed ha ritenuto, quindi, non operante la garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. Si tratta, all'evidenza, di una censura che non può trovare ingresso in questa sede, in presenza di 11 apprezzamenti e valutazioni correttamente compiuti in sede di merito, di cui è stato dato debito conto nella sentenza impugnata con motivazione logica e convincente, con riferimento, in particolare, alla menomazione nel non riscontrata apprezzabile insussistenza di godimento del bene" ed alla pericoli circa la "funzionalità ed abitabilità dello stesso", a causa dei difetti medesimi. E, dunque, anche tale censura è infondata. Con il quarto motivo, connesSO al precedente, si denuncia, infine, travisamento dei fatti con riguardo sempre ai pretesi gravi difetti di costruzione che sarebbero stati rilevati dal c.t.u. - che, per la verità, non si riscontra, atteso che il giudice di appello proprio dall'esame della relazione del predetto c.t.u. ha tratto il convincimento, chiaramente espresso in sentenza con ragionamento immune da vizi logici e giuridici, che non si trattasse di gravi difetti, e che, quindi, non potesse operare la garanzia cui è tenuto il venditore, invocata dal ricorrente. In definitiva il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del D'AN al pagamento delle spese alla DESA SECONDA s.p.a., che ha resistito al gravame. 12
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in lire 125800, oltre a lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) Spadene 4000 г м 80000 .330000 IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Lalazico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 MAG. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 Lelazin UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 5 LUG. 2001 3300 Regi al n. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FAPPO) Responsabile Servizio Atletiziar P. (Dr. M. RACCIOFIN) 13