Sentenza 29 maggio 2008
Massime • 1
La conversione del sequestro conservativo in pignoramento ai sensi dell'art. 320 cod. proc. pen. ha luogo anche al passaggio in giudicato di sentenza di patteggiamento, dopo il quale ogni provvedimento relativo al bene oggetto del vincolo rientra nella competenza del giudice civile. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara la perdita di efficacia del sequestro in conseguenza di sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti.
Commentario • 1
- 1. Sequestro conservativo non va revocato con patteggiamento (Cass. 22062/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 febbraio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2008, n. 25950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25950 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 29/05/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1622
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 040253/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE OL, N. IL 05/01/1988;
avverso ORDINANZA del 10/05/2007 TRIB. SEZ. DIST. di ORTONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, che ha richiesto l'annullamento dell'impugnato provvedimento.
OSSERVA
1. Con provvedimento in data 10.05.2007 il Tribunale di Chieti in composizione monocratica, Sezione distaccata di Ortona, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava la perdita di efficacia del sequestro conservativo su alcuni beni già disposto nel procedimento a carico di TE AL per lesioni aggravate ai danni di OC ER, costituito parte civile. Rilevava il Tribunale come il procedimento si fosse definito con sentenza 22.02.2007, irrevocabile, di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. e che, pertanto, non potendo il giudice in tale sede decidere sulle richieste della parte civile, si dovesse ritenere non più possibile una misura cautelare reale in relazione ad un'azione civile ormai perenta in sede penale.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione la parte civile OC che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni : illegittimità ed anzi abnormità del provvedimento, avendo il giudice disposto la perdita di efficacia del sequestro conservativo fuori dei casi previsti di cui all'art. 317 c.p.p., comma 4 (sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere), e per averlo fatto d'iniziativa propria, così operando una non prevista revoca sostanziale della misura.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento dell'impugnato provvedimento per funzionale incompetenza del giudice dell'esecuzione, spettando al giudice civile, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, anche di patteggiamento, provvedere in merito al sequestro conservativo, convertito ope legis in pignoramento.
4. Il ricorso, fondato, deve essere accolto.
Ed invero l'art. 317 c.p.p., comma 4, - che disciplina la cessazione degli effetti del sequestro conservativo - limita tale cessazione ope legis alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere non più soggette ad impugnazione. Poiché, nel caso specifico, la sentenza a carico del TE non era di quel tipo (ma di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.) è di tutta evidenza come non sussistesse la condizione di legge perché si pronunciasse - come erroneamente ha fatto il giudice dell'esecuzione nell'impugnata ordinanza - la perdita di efficacia del sequestro conservativo per cui è processo. In realtà il sistema vigente prevede che il sequestro conservativo si converta in pignoramento (art. 320 c.p.p., comma 1) di tal che attualmente (a differenza che nel previgente ordinamento processualpenalistico) il giudice dell'esecuzione penale non è più competente, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, a statuire in materia, ciò spettando al giudice civile (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 37579 in data 27.06.2001, Rv. 220118, Saetta). In verità l'art. 320 c.p.p., comma 1 non prevede espressamente la sentenza ex art. 444 c.p.p. come produttiva di tale conversione (da sequestro conservativo a pignoramento), ma l'interpretazione estensiva si impone sia perché la sentenza di applicazione pena è equiparata in linea generale (art. 445 c.p.p., comma 1, ultima parte) a pronuncia di condanna, sia per evitare distorsioni e anomalie nel sistema. Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che la competenza del giudice civile a provvedere in merito al sequestro conservativo, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, per la conversione ope legis dello stesso in pignoramento, si stabilisce anche in esito a sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 22468 in data 16.05.2007, Rv. 236796, Brunengo).
Tanto ritenuto e ribadito, consegue che l'ordinanza impugnata, emessa dal giudice dell'esecuzione penale, debba essere annullata senza rinvio per violazione di legge ed in particolare per incompetenza funzionale.
Ciò posto, il vincolo sui beni resta fermo. Chiunque sia interessato o controinteressato alle successive sue sorti dovrà pertanto rivolgersi al competente giudice civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2008