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Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 10590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10590 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL VA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/03/2022 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale, FRANCESCA CERONI, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10590 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 31/01/2023 t RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16/3/2022, il Magistrato di sorveglianza di Foggia ha respinto il reclamo di NN OS avverso il diniego della remissione del debito per spese processuali derivanti dalla sentenza della Corte di appello di Bari del 12/10/2009, irrevocabile il 27/3/2010, per la somma di € 14.729,66 per spese di intercettazioni telefoniche. Si è rilevato che tale importo grava in solido con altri numerosi condannati, sicché la somma dovuta è di molto inferiore a quella totale;
inoltre, si è rimarcata la capienza patrimoniale del condannato, n titolare anche di un cespite immobiliare 1C/6. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Patrizia Sebastianelli, deducendo violazione di legge e connesso vizio di motivazione con riferimento all'art. 6 DPR. 30/5/2002, n. 115 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e all'art. 106 DPR 30/6/2000, n. 230, per erronea valutazione del requisito della capienza patrimoniale del OS, che risentirebbe di un serio e considerevole squilibrio economico qualora dovesse pagare la somma richiesta, considerando anche che la solidarietà con gli altri condannati non esclude che gli si possa richiedere il pagamento per l'intera somma dovuta, potendo soltanto rivalersi pro-quota nei confronti dei coobbligati, con aggravio di spese ed incertezza di esito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. A tenore dell'art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento in carcere è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta. 1.1. In ordine al requisito della esigibilità economica dell'obbligazione di pagamento delle spese processuali, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che tale profilo attribuisce rilievo non solo allo stato di indigenza stricto sensu, ma anche all'eventualità che l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico dell'obbligato, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere il recupero e il reinserimento sociale e, con essi, le finalità costituzionali della pena (Sez. 1, n. 42026 del 06/07/2018, M., Rv. 273974; Sez. 1, n. 48400 del 23/11/2012, Loreto, Rv. 253979): in tali casi si reputano integrate condizioni ostative all'esigibilità della prestazione. 1.2. Nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza ha adeguatamente esaminato la complessiva situazione reddituale e patrimoniale del OS, titolare di beni immobili e, pro-quota, della somma ricevuta dal padre deceduto a titolo di TFR, complessivamente pari a C 47.475,66, da dividere in tre parti in concorso con i familiari in successione necessaria. Alla stregua della documentazione acquisita, è dunque risultato che il ricorrente ha sufficiente capienza economica per onorare il pagamento dovuto, senza incorrere in quello squilibrio del bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere il recupero e il reinserimento sociale e, con essi, le finalità costituzionali della pena. 1.3. Quanto alla solidarietà tra condannati coobbligati, citata nella impugnata ordinanza, giova richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n. 491 del 29/9/2011, Pislor, Rv. 251267, in cui si è ritenuto che l'esclusione del vincolo della solidarietà tra imputati per l'obbligazione di pagamento delle spese processuali, stabilita dalla L. n. 69 del 18/6/2009, può avere effetto soltanto per le statuizioni di condanna emesse dopo la sua entrata in vigore e non per quelle oggetto di pronuncia divenuta irrevocabile in precedenza. Nel caso di specie, la condanna di cui trattasi è divenuta irrevocabile nel marzo 2010, successivamente all'introduzione della citata Legge. Ne consegue che per il ricorrente non è operativa alcuna solidarietà per il pagamento delle spese processuali, dovendo le stesse ripartirsi pro-quota tra i condannati, a seguito della modifica dell'art. 535 cod. proc. pen., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha operato l'eliminazione della previsione di cui al preesistente primo comma, secondo la quale la condanna al pagamento delle spese processuali è limitata a quelle "relative ai reati cui la condanna si riferisce", e dell'intero secondo comma, con la soppressione del regime di solidarietà passiva fra condannati e la conseguente introduzione del criterio di riparto per quota del relativo debito (Sez. 1, n. 17410 del 28/03/2019, Genna, Rv. 276399). Ciò introduce un ulteriore elemento favorevole al ricorrente, al quale potrà essere addebitata soltanto la sua quota parte di spese processuali, che - sembra di capire - sono state indicate per l'intero nella somma di C 14.729,66. Sul punto, si segnala che la questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice della esecuzione penale, in quanto organo competente a conoscere di tutte le questioni che attengono alla esistenza, validità e sufficienza del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero delle spese processuali (Sez. 1, n. 31843 del 15/03/2019, Rv. 276822 - 02). 3 4 5-2_ Il Presidente 2. Ne consegue il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 31 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
letta la requisitoria del Procuratore generale, FRANCESCA CERONI, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10590 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 31/01/2023 t RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16/3/2022, il Magistrato di sorveglianza di Foggia ha respinto il reclamo di NN OS avverso il diniego della remissione del debito per spese processuali derivanti dalla sentenza della Corte di appello di Bari del 12/10/2009, irrevocabile il 27/3/2010, per la somma di € 14.729,66 per spese di intercettazioni telefoniche. Si è rilevato che tale importo grava in solido con altri numerosi condannati, sicché la somma dovuta è di molto inferiore a quella totale;
inoltre, si è rimarcata la capienza patrimoniale del condannato, n titolare anche di un cespite immobiliare 1C/6. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Patrizia Sebastianelli, deducendo violazione di legge e connesso vizio di motivazione con riferimento all'art. 6 DPR. 30/5/2002, n. 115 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e all'art. 106 DPR 30/6/2000, n. 230, per erronea valutazione del requisito della capienza patrimoniale del OS, che risentirebbe di un serio e considerevole squilibrio economico qualora dovesse pagare la somma richiesta, considerando anche che la solidarietà con gli altri condannati non esclude che gli si possa richiedere il pagamento per l'intera somma dovuta, potendo soltanto rivalersi pro-quota nei confronti dei coobbligati, con aggravio di spese ed incertezza di esito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. A tenore dell'art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento in carcere è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta. 1.1. In ordine al requisito della esigibilità economica dell'obbligazione di pagamento delle spese processuali, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che tale profilo attribuisce rilievo non solo allo stato di indigenza stricto sensu, ma anche all'eventualità che l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico dell'obbligato, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere il recupero e il reinserimento sociale e, con essi, le finalità costituzionali della pena (Sez. 1, n. 42026 del 06/07/2018, M., Rv. 273974; Sez. 1, n. 48400 del 23/11/2012, Loreto, Rv. 253979): in tali casi si reputano integrate condizioni ostative all'esigibilità della prestazione. 1.2. Nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza ha adeguatamente esaminato la complessiva situazione reddituale e patrimoniale del OS, titolare di beni immobili e, pro-quota, della somma ricevuta dal padre deceduto a titolo di TFR, complessivamente pari a C 47.475,66, da dividere in tre parti in concorso con i familiari in successione necessaria. Alla stregua della documentazione acquisita, è dunque risultato che il ricorrente ha sufficiente capienza economica per onorare il pagamento dovuto, senza incorrere in quello squilibrio del bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere il recupero e il reinserimento sociale e, con essi, le finalità costituzionali della pena. 1.3. Quanto alla solidarietà tra condannati coobbligati, citata nella impugnata ordinanza, giova richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n. 491 del 29/9/2011, Pislor, Rv. 251267, in cui si è ritenuto che l'esclusione del vincolo della solidarietà tra imputati per l'obbligazione di pagamento delle spese processuali, stabilita dalla L. n. 69 del 18/6/2009, può avere effetto soltanto per le statuizioni di condanna emesse dopo la sua entrata in vigore e non per quelle oggetto di pronuncia divenuta irrevocabile in precedenza. Nel caso di specie, la condanna di cui trattasi è divenuta irrevocabile nel marzo 2010, successivamente all'introduzione della citata Legge. Ne consegue che per il ricorrente non è operativa alcuna solidarietà per il pagamento delle spese processuali, dovendo le stesse ripartirsi pro-quota tra i condannati, a seguito della modifica dell'art. 535 cod. proc. pen., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha operato l'eliminazione della previsione di cui al preesistente primo comma, secondo la quale la condanna al pagamento delle spese processuali è limitata a quelle "relative ai reati cui la condanna si riferisce", e dell'intero secondo comma, con la soppressione del regime di solidarietà passiva fra condannati e la conseguente introduzione del criterio di riparto per quota del relativo debito (Sez. 1, n. 17410 del 28/03/2019, Genna, Rv. 276399). Ciò introduce un ulteriore elemento favorevole al ricorrente, al quale potrà essere addebitata soltanto la sua quota parte di spese processuali, che - sembra di capire - sono state indicate per l'intero nella somma di C 14.729,66. Sul punto, si segnala che la questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice della esecuzione penale, in quanto organo competente a conoscere di tutte le questioni che attengono alla esistenza, validità e sufficienza del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero delle spese processuali (Sez. 1, n. 31843 del 15/03/2019, Rv. 276822 - 02). 3 4 5-2_ Il Presidente 2. Ne consegue il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 31 gennaio 2023 Il Consigliere estensore