Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/1998, n. 3045
CASS
Sentenza 17 novembre 1998

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Massime1

In tema di misure cautelari personali, il termine previsto dall'art. 309 comma quinto cod. proc. pen., entro il quale gli atti devono pervenire al Tribunale del riesame, decorre dal giorno di presentazione dell'istanza a detto Tribunale, e non da quello di arrivo dell'avviso, a cura del Presidente del Tribunale stesso, all'autorità procedente.

Commentario1

  • 1Come si deve svolgere il procedimento di riesame nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2020

    (Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/1998, n. 3045
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3045
Data del deposito : 17 novembre 1998

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