Sentenza 17 novembre 1998
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il termine previsto dall'art. 309 comma quinto cod. proc. pen., entro il quale gli atti devono pervenire al Tribunale del riesame, decorre dal giorno di presentazione dell'istanza a detto Tribunale, e non da quello di arrivo dell'avviso, a cura del Presidente del Tribunale stesso, all'autorità procedente.
Commentario • 1
- 1. Come si deve svolgere il procedimento di riesame nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2020
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/1998, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1998 |
Testo completo
composta dai sottonotati magistrati: Camera di consiglio
DR. UMBERTO PAPADIA PRESIDENTE del 17/11/1998
DR. AMEDEO POSTIGLIONE CONSIGLIERE SENTENZA
DR. ANTONIO MORGIGNI CONSIGLIERE N. 3045
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore REGISTRO GENERALE
DR. CARLO GRILLO CONSIGLIERE N. 34815/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RD FF M. A NAPOLI IL 12.9.41
MIGLIARDI CIRO N. A NAPOLI IL 5.12.55
MIGLIARDI LUIGI N. A MUGNANO I NAPOLI IL 24.5.76
contro l'ordinanza del tribunale del riesame di Lecce emessa il 3.6.98, depositata il 5.6.98, con la quale venivano respinte le istanze di riesame presentate dai tre indagati di cui in epigrafe, avverso ordinanza del GIP del Tribunale di Brindisi 18.5.98 di custodia in carcere, sotto le imputazioni di cui agli artt. 2 della Legge n. 50/94, perché detenevano kg.
4.365 di tabacchi lavorati esteri di contrabbando;
110,337,339 CP per concorso in resistenza aggravata a pubblici ufficiali.
udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sera del 15.5.98, nel corso di una operazione anticontrabbando, venivano intercettati ed inseguiti due potenti motoscafi, recanti a bordo ingentì quantitativi di tabacco estero di contrabbando, parte dei quali venivano gettati in mare durante la fuga.
2. In esito ad uno dei numerosi tentativi di abbordaggio, il finanziere IC RI riusciva a saltare a bordo di uno dei motoscafi, ma veniva sottoposto a calci e pugni da parte di due contrabbandieri, AR UI e PU RA, i quali lo costringevano a rimanere aggrappato ad un corrimano, mentre il conducente AR IR continuava ad eseguire brusche virate alla massima velocità.
3. Quando altri quattro sottufficiali della Guardia di Finanza riuscivano ad abbordare il motoscafo, nonostante il tentativo di AR IR di continuare ad eseguire pericolose evoluzioni, l'operazione terminava con lo spegnimento dei motori e l'arresto dei tre contrabbandieri odierni ricorrenti.
4. Il GIP del Tribunale di Brindisi applicava la misura cautelare della custodia in carcere. Il Tribunale del Riesame confermava la sussistenza degli elementi di prova richiesti e delle esigenze cautelari, quali andavano ravvisate nell'inserimento dei ricorrenti in una organizzazione pericolosa, nel possesso di ingenti mezzi e costosissimi scafi, nei numerosi e specifici precedenti penali.
5. Hanno proposto ricorso per Cassazione le tre persone sottoposte alle indagini, deducendo un unico, analogo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con l'unico motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 309 comma 5 e 10 CPP in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP , sulla scorta della Sentenza della Corte Costituzionale 1-22 giugno 1998 n. 232. Infatti gli atti sono pervenuti al Tribunale del riesame oltre cinque giorni dopo il deposito della richiesta di riesame.
7. si premette che gli indagati risultano, nelle more, scarcerati, onde non si provvede in dispositivo alle comunicazioni di cui all'art. 626 CPP.
8. Il 20.5.98 i tre indagati presentavano istanza di riesame al Tribunale di Lecce. L'autorità procedente faceva pervenire gli atti il 26.5.98, cioè il sesto giorno successivo alla presentazione dell'istanza di riesame. Il Tribunale fissava l'udienza di trattazione per il 3.6.98 e in data 5.6.98 depositava l'ordinanza, con la quale le richieste di riesame venivano respinte.
9. In sostanza, gli atti del procedimento sono pervenuti al Tribunale per il riesame dopo sei giorni dalla presentazione della richiesta e l'ordinanza del Tribunale stesso è stata depositata il sedicesimo giorno successivo alla proposizione della richiesta di riesame. 10. Con sentenza interpretativa di rigetto n. 232/98, la corte Costituzionale si è occupata della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 309 CPP. Ha rilevato che, nel contesto dei termini perentori fissati a garanzia dell'indagato, sono fissate decorrenze da adempimenti sottoposti a termini ordinatori e quindi rimessi alla stessa autorità che procede, con andamenti temporali in sostanza incontrollabili. 11. La Corte, sotto la comminatoria di una dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme sottoposta al suo esame, ha quindi proposto una diversa "lettura" della normativa processuale, stabilendo che la presentazione dell'istanza di riesame nella cancelleria del Tribunale deve coincidere con la richiesta di trasmissione degli atti, da inoltrarsi immediatamente per via telematica o equivalente, talché pervenga contestualmente alla medesima autorità procedente. Dalla richiesta decorre il termine perentorio di giorni cinque, entro il quale gli atti non debbono solo essere spediti o inviati, ma debbono pervenire al Tribunale per il riesame. Il quale ha dieci giorni di tempo ulteriori per decidere. In tutto, un termine perentorio di quindici giorni dal deposito della richiesta nella cancelleria del giudice competente per il riesame, nell'ambito del quale si individuano due altri termini anche essi perentori: cinque giorni dal deposito della richiesta di riesame perché gli atti pervengano - eventualmente per via telematica - alla cancelleria del giudice del riesame.; dieci giorni ulteriori per (il deposito in cancelleria della decisione.
12. Sulla base della diversa "lettura" proposta dalla Corte Costituzionale, vengono eliminati tutti gli spazi temporali <neutri> che in qualche misura possono allungare e rendere incerto il termine entro il quale la persona sottoposta alle indagini ha diritto di conoscere la risposta alla propria impugnazione.
13. Viene eliminato lo spazio temporale entro il quale il presidente ordina che sia dato "immediato" avviso della presentazione in cancelleria della richiesta all'autorità procedente;
avviso dalla cui ricezione decorre il termine di cinque giorni entro il quale l'autorità procedente "trasmette", cioè spedisce o invia, gli atti al Tribunale del riesame. Il quale ha dieci giorni per decidere dalla "ricezione" degli atti, talché un tempo indeterminato può intercorrere a danno dell'indagato fra "trasmissione" e "ricezione" degli atti.
14. In sostanza, tutti gli intervalli di tempo "neutri" previsti dall'art. 309 CPP tra avvisi, spedizioni di atti, ricezioni degli stessi vengono eliminati mediante la lettura proposta dalla Corte Costituzionale. La quale ben si rende conto dell'aggravio derivante all'amministrazione giudiziaria indicando l'uso dei mezzi tecnici più opportuni ed aggiornati come possibile rimedio. Con l'avvertenza che, in difetto di adeguamento della giurisprudenza alle indicazioni in parola, le norme contestate saranno oggetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale.
15. Trattandosi di sentenza interpretativa, non vi è questione possibile in ordine alla sua efficacia nel tempo. Se si fosse trattato di dichiarazione di illegittimità costituzionale totale o parziale, come pure di sentenza additiva, l'efficacia della pronuncia sarebbe stata successiva alla pubblicazione;
ma, trattandosi di sentenza interpretativa di rigetto, essa vale indifferentemente per tutti i casi ancora aperti, proponendo essa una diversa lettura di una norma la quale rimane formalmente la stessa.
16. Questa Corte ritiene di adeguarsi ai principi interpretativi fissati dalla Corte Costituzionale. Nel caso in esame, gli atti dovevano essere spediti e pervenire al Tribunale entro il 25.5.98. La decisione doveva essere depositata in cancelleria entro il 4.6.98. Entrambi i termini suddetti, nonché quello complessivo di quindici giorni, sono sanzionati dalla perdita di efficacia della misura cautelare.
17. Gli atti sono pervenuti al Tribunale il 26.5.98; l'ordinanza è stata depositata il 5.6.98. Ne deriva la perdita di efficacia della misura.
18. All'annullamento dell'ordinanza impugnata consegue annullamento dell'ordinanza del GIP che disponeva la custodia in carcere degli indagati.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento del GIP del Tribunale di Brindisi 18.5.98 che disponeva la custodia cautelare in carcere dei ricorrenti. Dispone che, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento venga comunicato allo P.G. presso questa Corte ex art. 126 cpv Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1999