Sentenza 7 marzo 2023
Massime • 1
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale. (Fattispecie in cui era stata eccepita per la prima volta la nullità del decreto di sequestro di una somma di denaro, per non essersi individuato esattamente il "quantum" del profitto o del prodotto confiscabile nel delitto di autoriciclaggio).
Commentario • 1
- 1. Sequestro preventivo: Che cos'è e qual è la disciplina prevista dall'art. 321 c.p.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023
Articolo 321 c.p.p. - Oggetto del sequestro preventivo 1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero [262] il giudice competente a pronunciarsi nel merito [91 att.] ne dispone il sequestro [104 att.] con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari [328]. 2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca [240 c.p.; 737, 737-bis, 745]. 2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2023, n. 9434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9434 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che ha chiesto il rigetto del ricorso poiché il primo motivo è questione nuova e comunque infondata. Udito il difensore Avv.to Mario Turi il quale si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.1 Il Tribunale di Modena, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, con ordinanza in data 22 luglio 2022 respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di EN IO avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. dello stesso tribunale in data 9 aprile 2021, con il quale era stato disposto il sequestro, anche per equivalente, della complessiva somma di 6.714.319,71 euro in relazione ai reati di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lvo 74/2000, omessa dichiarazione IVA ed autoriciclaggio, per avere trasferito i proventi dei reati fiscali all'indirizzo di società estere per poi dirottarli verso altre società italiane riconducibili sempre al EN. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del EN, avv.to Turi, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 quater cod.pen. e violazione dell'art. 606 lett. c) 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9434 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 27/01/2023 cod.proc.pen. per error in procedendo e mancanza assoluta della motivazione;
, in particolare si assumeva che il tribunale aveva errato nell'individuazione del profitto confiscabile per il reato di autoriciclaggio, individuato nel complesso delle somme movimentate tra le società riconducibili al ricorrente tra il 2015 ed il 2017, posto che era stata omessa qualunque analisi sugli effetti in termini di accrescimento patrimoniale per il EN a seguito di tali movimentazioni;
invero, l'orientamento della Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione con la sentenza Ceoldo, ha chiarito che il prodotto, profitto, prezzo dell'autoriciclaggio non coincide con quello del reato presupposto ma è da questo autonomo in quanto consistente nei proventi conseguiti dall'impiego del prodotto del reato presupposto in attività economiche, finanziarie o speculative. Posto quindi che il prodotto, profitto o prezzo del reato di autoriciclaggio deve essere qualcosa di ulteriore rispetto al provento del reato presupposto è confiscabile soltanto quanto conseguito in più a seguito dell'impiego del denaro proveniente dal delitto presupposto altrimenti dovendo coincidere il profitto del reato presupposto e quello di cui all'art. 648ter1 cod.pen.. Il G.I.P. ed il tribunale avevano omesso di motivare sul punto non essendo stati partitannente individuati i proventi conseguiti dall'impiego della somma autoriciclata, avendo confuso e sovrapposto il profitto del reato presupposto e quello di autoriciclaggio e non avendo indicato quale accrescimento patrimoniale EN aveva ottenuto dal reimpiego;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza della legge penale e per mancanza assoluta della motivazione quanto alla omessa indicazione del valore dei beni sequestrati posto che, dalla nota della Guardia di Finanza, il valore degli immobili sottoposti a sequestro era stato stimato in C 9.1000.000,00 di gran lunga superiore all'importo complessivo del provvedimento ablatorio, così che era stato violato il principio di proporzionalità del sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è proposto per motivi mai avanzati in precedenza e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Invero deve essere rammentato come secondo l'interpretazione di questo giudice di legittimità è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Rv. 254037 - 01). In motivazione detta pronuncia precisa che:" Il motivo con il quale si deduce la mancanza della motivazione in merito all'individuazione dei gravi indizi di colpevolezza è infondato, perché, come lo stesso ricorrente ammette, non era stata formulata alcuna censura in merito alla sussistenza del presupposto della gravità indiziaria relativamente agli elementi costitutivi del reato e l'istanza di riesame si limitava a censurare la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n.
1. A nulla 2 rileva che il riesame sia un mezzo di impugnazione totalmente devolutivo, poiché, in mancanza di specifiche deduzioni difensive il Tribunale in sede di riesame legittimamente può limitarsi, come nel caso di specie, a concordare "pienamente con la ricostruzione della sussistenza del quadro indiziario risultante dalla richiesta del PM e dall'ordinanza del GIP", riassumendo, poi, i punti essenziali di tale quadro indiziario. Al contrario, proprio la mancata formulazione di specifiche deduzioni difensive nella fase di merito rende inammissibili le deduzioni medesime proposte per la prima volta in questa sede di legittimità, poiché non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso provvedimento adottato dal Tribunale del riesame vizi motivazionali rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 8, (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003 - 21/01/2004, Marchese, Rv. 227110; Sez. 1, n. 2927 del 22/04/1997, Bianco, Rv. 207759). Successivamente è stato chiarito ancora che in tema di misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Rv. 266226 - 01). Ed il principio risulta ribadito anche in relazione a presunte violazioni di legge essendosi stabilito che è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del tribunale del riesame con il quale si deducono per la prima volta violazioni di legge inerenti l'ordinanza applicativa della misura cautelare, che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014, Rv. 259217 - 01) Nel caso in esame le questioni circa l'individuazione del quantum di profitto o prodotto confiscabile nel delitto di autoriciclaggio commesso dal EN e di violazione del principio di proporzionalità non risultano mai avanzate dinanzi al tribunale del riesame che difatti, su tali aspetti, non ha in alcun modo motivato. Ed entrambe le questioni deducono accertamenti di fatto sia in ordine all'importo del prodotto dell'autoriciclaggio che in relazione al valore dei beni sequestrati dinanzi questa corte di legittimità mai devolute in precedenza. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 27 gennaio 2023 IL CONSIGUERE EST. rèaFi P c12:\g/(..»3 9 VU' IL PRESIDENTE c- ER EL