Sentenza 25 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2003, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUE02 827 /03 IN NOME DEL HO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contratto di SEZIONE TERZA CIVILE somministrazione. Clausola del miniro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: garantito R.G.N. 15264/99 Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron.6445 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. 799 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud.17/10/02 Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LD LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SANSOVINO 6, presso 10 studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNO, difeso dall'avvocato AUGUSTO CAROSINI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ASA AZDIENDA SERVIZI AMBIENTALI COMUNE DI LIVORNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 737/98 del Tribunale di LIVORNO, sezione I civile emessa il 22/10/1998, depositata il 2002 27/10/98; RG.1837/1997; 1953 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità per mancata rinnovazione della notifica. Svolgimento del processo NA TO con citazione regolarmente noti- ficata proponeva opposizione ai decreti ingiuntivi nn.1104/96 e 580/96 emessi dal giudice di pace di Li- vorno su ricorsi dell'A.S.A. di Livorno, basati su bol- lette non soddisfatte di forniture d'acqua alle utenze di Livorno Scali Pontino, intestate all'intimato e re- lative al periodo 1989-1995. L'opponente negava di aver consumato l'acqua di cui alle menzionate bollette di pagamento ed assumeva che i locali erano rimasti chiusi a partire dal 1972 e che dalla stessa epoca non erano stati più allacciati all'acquedotto; eccepiva, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione del credito. La creditrice opposta, costituitasi in giudizio, controdeduceva che la somma le era dovuta, perché il re- golamento aziendale prevedeva il pagamento di un quan- titativo minimo di acqua pur in assenza di effettivo consumo. Il giudice adito con sentenza n.216/97 del 5.2.97 2 accoglieva l'eccezione di prescrizione nei limiti del quinquennio e rigettava nel resto l'opposizione. Propo- neva appello il NA, lamentando che la creditrice non aveva dato la prova dei fatti costitutivi della do- manda e specificamente dell'inserimento nei contratti di somministrazione della clausola richiamante il rela- tivo regolamento di fornitura. delIl tribunale di Livorno con sentenza n. 737 22.10.98 rigettava il gravame, condannando l'appellante alla rifusione delle spese in favore dell'appellata, regolarmente costituitasi. Per la cassazione della decisione ricorre il Rinal- di esponendo un solo motivo. Nessuna difesa è stata svolta dalla intimata resi- stente. Motivi della decisione Va preliminarmente revocata l'ordinanza collegiale 21.11.01 con la quale questa Corte disponeva la rinno- vazione della notifica del ricorso a sensi dell'art. 291 c.p.c. nei confronti dell'A.S.A. di Livorno nella sede reale della medesima, risultando che la precedente no- tifica è avvenuta regolarmente nel domicilio eletto dall'appellata presso lo studio dei suoi difensori. Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.2697 C.C. in relazione 3 agli artt. 183,347,360 nn.3 e 5 c.p.c., nonché insuffi- ciente motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia, si sostiene che il giudice d'appello, avendo ba- sato il rigetto del gravame sul rilievo che l'opponente non aveva contestato l'esistenza e la vigenza del con- tratto di fornitura d'acqua né aveva negato il richiamo nel contratto di fornitura del relativo regolamento aziendale, aveva violato il principio di ripartizione dell'onere della prova, perché toccava alla creditrice opposta fornire la prova dell'esistenza dei fatti CO- stitutivi della domanda, mentre spettava all'utente dare la prova solo dei fatti che rendevano inefficace il preteso credito, il che aveva fatto eccependo ed of- frendo di provare l'inesistenza di consumi sin dal V 1072, circostanza da ritenersi pacifica perché mai con- testata. I1 ricorso è infondato. Ed invero le allegazioni fatte in giudizio da una delle parti e che non subi- scono contestazioni di sorta dall'altra parte, non ab- bisognano di essere provate, ritenendosi che le medesi- me sono state pacificamente ammesse in giudizio. Su ta- le principio, a cui anche il ricorrente ha fatto ri- chiamo nel suo motivo di gravame, il giudice d'appello ha correttamente basato il suo ragionamento quando è giunto alla conclusione di ritenere pacificamente am- 4 messo in giudizio che i contratti di fornitura dell'acqua contenevano il richiamo alla disposizione regolamentare aziendale secondo cui l'utente restava obbligato per il pagamento del minimo garantito fin quando non vi fosse stata l'effettiva disdetta della fornitura e che nemmeno questa circostanza era stato oggetto di contestazione da parte dell'utente. Per le ragioni suesposte, il ricorso va rigettato;
non v'è obbligo di statuizione sulle spese, stante l'assenza dell'intimata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma 17.10.02 CONSIGLIERE IL SIGLIERE EST. IL PRESIDENTE итано Ит а Abou Depositata in Cancelleria IL CAN RECT oggi,85·02.03 Dott.ssa man IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa M 5