Sentenza 27 febbraio 2001
Massime • 1
La situazione reddituale alla quale è condizionato il diritto alla pensione sociale, riconosciuto dalla legge n. 153 del 1969 agli ultrasessantacinquenni in disagiate condizioni economiche e privi di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non necessariamente deve essere attestata dalla certificazione degli uffici finanziari confermativa della dichiarazione resa da chi richiede la pensione (secondo la previsione dell'art. 26 della citata legge n. 153 del 1969), potendo la documentazione a corredo della domanda essere sostituita, in sede di procedimento amministrativo, da atti autocertificativi contenenti dichiarazioni emesse dall'interessato sotto la propria penale responsabilità. È pertanto da escludere una equiparazione, in termini di improponibilità dell'azione giudiziaria, tra azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda ed azione preceduta invece da domanda che, sebbene non corredata dalla documentazione prescritta ex art. 26 citato, sia tuttavia accompagnata da altra documentazione avente per legge analoga valenza probatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI ES, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato PETTI GIANPAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 112/98 del Tribunale di TRANI, depositata il 20/02/98; R.G.N. 1326/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 10 giugno 1993, AN IA adiva il Pretore di Trani, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fosse condannato alla corresponsione in suo favore della pensione sociale, con decorrenza e nella misura prevista dalla legge, oltre gli interessi legali e le spese processuali.
Dopo la costituzione del contraddittorio, il Pretore di Trani con sentenza del 2 aprile 1995 accoglieva la domanda attrice e condannava l'INPS a corrispondere alla ricorrente la pensione richiesta. Avverso tale sentenza proponeva gravame l'Istituto ed il Tribunale di Trani, con sentenza del 20 febbraio 1998, rigettava l'appello e condannava l'INPS al pagamento delle spese del grado. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che, contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS, il primo giudice aveva correttamente valutato l'efficacia probatoria della documentazione esibita dall'assicurato ai fini di dimostrare la sussistenza del requisito reddituale richiesto per il riconoscimento della pensione. Ed infatti, l'Istituto appellante nessuna specifica contestazione aveva mosso in relazione all'effettiva entità e provenienza dei redditi come risultanti dalla dichiarazione (modello 740) prodotta dalla IA nel corso del giudizio di primo grado, nonché dalle due dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà con le quali la ricorrente ed il conduttore di un immobile di proprietà della suddetta (in comunione con il coniuge) avevano attestato, sotto la rispettiva responsabilità, la misura annua del canone di locazione. A fronte di siffatta documentazione, avverso la quale non risultava mai essere stato avviato un accertamento tributario, spettava all'INPS contestare le singole poste, siccome errate o mendaci. Peraltro in sede amministrativa l'ente previdenziale aveva richiesto alla ricorrente la copia della dichiarazione dei redditi e solo nel corso del giudizio di gravame aveva poi preteso la certificazione rilasciata dal competente ufficio tributario, da cui emergeva che i suoi redditi, da soli e cumulati con quelli del coniuge, non superavano comunque le soglie previste per la pensione sociale. Nè poteva, infine, nutrirsi alcun dubbio sulla ritualità del deposito in appello dei documenti suddetti in relazione alla natura del rito del lavoro perché in detto rito è ammessa anche l'utilizzabilità del documento prodotto per la prima volta nell'udienza di discussione, senza che il giudice debba esercitare i poteri di ufficio di acquisizione del documento.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'INPS, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso AN IA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, come sostituito dall'art. 3 del d.l. 30/1974, convertito con modificazioni nella legge n. 114 del 1974, nonché dell'art. 116 c.p.c. tutti in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Precisa al riguardo il ricorrente che, come statuito dai giudici di legittimità, l'unica fonte di prova del reddito da prendersi in considerazione ai fini del riconoscimento o del diniego del diritto alla pensione sociale è costituita dalla speciale certificazione del competente ufficio finanziario prevista dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153(come modificato dall'art. 3 del d.l. 2 marzo 1970 n. 30,
convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1974 n. 114), sicché risultava necessaria ai fini del suddetto riconoscimento della pensione la dichiarazione in ordine alla sussistenza del requisito reddituale, resa dal richiedente sull'apposito modulo e successivamente inviata dall'INPS agli uffici finanziarì, con l'ulteriore conseguenza che la condizione reddituale legittimante il diritto alla pensione sociale deve sussistere al momento della presentazione della domanda e non può essere dimostrata in un momento successivo mediante strumenti diversi dalla certificazione degli uffici finanziari. Per concludere, a fronte della vigenza di tali principi irrilevanti apparivano sia la mancanza di una specifica contestazione sull'efficacia della esibita documentazione, sia le dichiarazioni di notorietà attraverso le quali era stato attestato l'ammontare del canone di locazione dell'immobile in comproprietà del IA.
2. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Questa Corte non ignora l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui ai fini del riconoscimento e del diniego del diritto alla pensione sociale il requisito del reddito - che deve sussistere al momento della presentazione della domanda (momento che determina la data di decorrenza della prestazione, individuata nel primo giorno del mese successivo a quello della suddetta presentazione ) - può essere provato unicamente per mezzo della speciale certificazione del competente ufficio finanziario prevista dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153(come modificato dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974 n. 114). Indirizzo questo che si basa sull'assunto che se la domanda amministrativa è "anche sul terreno del diritto sostanziale, elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto(come accade in tutte le ipotesi in cui il diritto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è presentata la domanda) è chiaro che un atto che non rivesta giuridicamente tale natura non è idoneo al perfezionamento della fattispecie" richiesta per legge, sicché ne consegue - sempre secondo tale indirizzo -
l'insostituibilità della forma richiesta dall'art. 26 della legge n. 153/1969, che non impedisce in ogni caso all'INPS di provare la sussistenza di una diversa situazione di fatto (cfr. in tali sensi:
Cass. 16 gennaio 1996 n. 317 cui adde Cass. 29 maggio 1991 n. 6085). Questa Corte, però, ha anche affermato il principio secondo cui la situazione reddituale alla quale è condizionato il diritto alla pensione sociale, riconosciuto dalla legge 30 aprile 1969 n. 153 agli ultrasessantacinquenni in disagiate condizioni economiche e prive di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non necessariamente deve essere attestata dalla certificazione degli uffici finanziari confermativa della dichiarazione resa da chi richiede la pensione, potendo l'assicurato ricorrere - analogamente all'ipotesi della pensione di invalidità - alla dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114, con l'ulteriore conseguenza che i soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti dalle leggi speciali, certificati rilasciati dagli istituti delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale, possono, in luogo dei suddetti certificati, dichiarare sotto la propria responsabilità i fatti oggetto della certificazione(cfr. Cass. Il febbraio 1991 n. 1389 cui adde, in motivazione, Cass. 20 febbraio 1995 n. 1826). A sostegno di un siffatto assunto è stato sottolineato il valore generale della dichiarazione di cui all'art. 24 della citata legge n. 114 del 1977 - dettata, appunto, dalla necessità di semplicifazione del sistema delle certificazioni che già aveva trovato un primo assetto nella normativa del 4 gennaio 1968 n. 15 - ed è stato anche ricordato che la suddetta legge tende a diminuire il carico degli uffici tributari della mole dei certificati che, dopo la legge del 1969 in materia di pensioni sociali(oltre alle leggi previdenziali ed assistenziali), è divenuto onere insopportabile, comportando, oltre ad ulteriori disfunzioni dell'apparato amministrativo, un maggiore ed ulteriore danno per i cittadini sui quali si ripercuote il vero pregiudizio dipendente dai ritardi burocratici;
pregiudizio che si appalesa di maggiore gravità proprio nei casi previsti da leggi previdenziali o assistenziali perché colpisce per la maggior parte persone anziane indigenti, come gli aventi diritto alla pensione sociale o di invalidità(così: Cass. 11 febbraio 1991 n. 1389 cit.).
3. E che nell'ambito amministrativo debba ormai ritenersi indiscussa la piena capacità certificativa di atti dichiarativi provenienti dal soggetto interessato al rilascio di provvedimenti amministrativi, sempre che siano rispettate le procedure prescritte a tal. fine dal legislatore, si evince dai recenti arresti giurisprudenziali. Ed invero, questa Corte, riunita a Sezione Unite, ha statuito che nessun valore probatorio, neppure indiziario, può essere attribuito, nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, qualora costituisca l'unico elemento esibito nel giudizio civile al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione. La stessa Corte ha, però, evidenziato che "la piena equiparazione, ai fini probatori, tra la dichiarazione resa dallo stesso soggetto interessato e le dichiarazioni asseverate da terzi, sancita dall'art. 4 l. 15/68, e ribadita dall'art. 30, 2 comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, opera, per espressa previsione legislativa, nell'ambito dei procedimenti amministrativi che si svolgono tra la pubblica amministrazione ed i privati allo scopo di snellire e semplificare l'attività amministrativa nei confronti dei privati, i quali devono fornire la prova di fatti, stati o qualità personali alla sussistenza dei quali è subordinata l'adozione di determinati provvedimenti a favore dell'interessato" (in tali testuali termini:
Cass., Sez. un., 14 ottobre 1998 n. 10153). Ed a riprova di una scelta legislativa ormai irreversibilmente funzionalizzata ad un sempre più accentuato snellimento dell'attività amministrativa militano anche la legge 15 maggio 1997 n. 127 ed il d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403, che con l'art. 2
introduce la regola generale secondo cui - al di fuori di deroghe normative espressamente previste - tutti gli altri fatti, stati e qualità personali - oltre a quelli già espressamente elencati nell'art.
1 - anche se relativi a terzi, dei quali tuttavia l'interessato abbia diretta conoscenza, possono costituire oggetto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 l. 15/1968. 5. Corollario della possibilità che la documentazione a corredo della domanda di pensione sociale possa essere sostituita, in sede di procedimento amministrativo, da atti autocertificativi contenenti dichiarazioni emesse dall'interessato sotto la propria penale responsabilità - così come riconosciuto dalle ricordate decisioni di questa Corte(Cass. 20 febbraio 1995 n. 1826 cit.; Cass. 11 febbraio 1991 n. 1389 cit.) - induce ad escludere che la forma richiesta dall'art. 26 l. n. 153/1969 per la domanda di pensione sociale sia una forma insuscettibile di equipollenti, rappresenti, cioè, l'unica forma idonea a dare inizio all'iter amministrativo di esame della fondatezza della domanda stessa;
e porta, altresì, ad escludere una equiparazione, in termini di improponibilità dell'azione giudiziaria(rilevabile in ogni stato e grado di giudizio), tra azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda ed azione preceduta invece da domanda che, sebbene non corredata dalla documentazione prescritta ex art. 26 l. n. 153/1969, sia tuttavia accompagnata da altra documentazione avente per legge analoga capacità probatoria, o che sia dalla stessa amministrazione ritenuta idonea (anche a seguito dell'attuazione e formalizzazione dell'obbligo di avvertire l'interessato della incompletezza o irregolarità della documentazione pena, appunto, il conferimento della piena efficacia della domanda irregolare)a provare la ricorrenza, sin dal momento della domanda amministrativa, del requisito reddituale legittimante il riconoscimento del diritto alla pensione sociale.
6. Alla luce di quanto sinora esposto, la sentenza impugnata non merita le censure che le sono state mosse.
Ed invero, la sentenza del Tribunale di Trani, con una motivazione corretta sul piano logico-giuridico, ha riconosciuto la fondatezza della domanda della pensione sociale, ritenendo accertato il requisito reddituale nei termini non impeditivi del diritto rivendicato dall'assicurata. E ciò ha fatto sulla base di un complesso di elementi documentali, vagliati nella loro globalità, e dando il dovuto rilievo alla circostanza che, in sede amministrativa, l'INPS non ha eccepito la mancanza della forma prescritta dall'art. 26 l. 153/1969, ma anzi ha invitato la IA a presentare solo la dichiarazione dei redditi senza indicare alcun altro documento. In considerazione, ancora, del fatto che la certificazione del competente ufficio delle imposte è stata prodotta dalla IA, in sede di gravame, dietro espressa richiesta formulata dall'INPS solo nell'atto di appello, il ricorso proposto dall'Istituto va rigettato, non potendosi condividere l'assunto secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inidoneità della documentazione acquisita per essere la speciale certificazione del competente ufficio finanziario prevista dall'art. 26 l. n. 153/1969 l'unica fonte di prova del reddito e per essere, conseguentemente, necessaria ai suddetti fini la dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, poi inviata dall'INPS agli uffici finanziari.
7. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001