Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2872
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Sentenza 27 febbraio 2001

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La situazione reddituale alla quale è condizionato il diritto alla pensione sociale, riconosciuto dalla legge n. 153 del 1969 agli ultrasessantacinquenni in disagiate condizioni economiche e privi di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non necessariamente deve essere attestata dalla certificazione degli uffici finanziari confermativa della dichiarazione resa da chi richiede la pensione (secondo la previsione dell'art. 26 della citata legge n. 153 del 1969), potendo la documentazione a corredo della domanda essere sostituita, in sede di procedimento amministrativo, da atti autocertificativi contenenti dichiarazioni emesse dall'interessato sotto la propria penale responsabilità. È pertanto da escludere una equiparazione, in termini di improponibilità dell'azione giudiziaria, tra azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda ed azione preceduta invece da domanda che, sebbene non corredata dalla documentazione prescritta ex art. 26 citato, sia tuttavia accompagnata da altra documentazione avente per legge analoga valenza probatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2872
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2872
    Data del deposito : 27 febbraio 2001

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