Sentenza 12 maggio 2006
Massime • 1
In tema di motivi di ricorso per cassazione, per la deduzione del vizio di motivazione in riguardo ad atti del processo specificamente indicati è onere del ricorrente l'identificazione dell'atto processuale di riferimento, l'individuazione dell'elemento di fatto o del dato di prova che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione operata in sentenza, la prova della verità dell'elemento di fatto o del dato di prova richiamato nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda, l'indicazione delle ragioni per cui l'atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2006, n. 21978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21978 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 12/05/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1129
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 7440/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. DI VIBO VALENTIA;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia, pronunciata in data 20.12.2005;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO NI, che ha concluso per l'inammissibilità;
udito l'avv. GAMBARDELLA F..
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il p.m. di Vibo Valentia ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato la richiesta di misura cautelare in carcere formulata per ZO NI Francesco, lamentando vizio della motivazione.
Il p.m. sostiene il travisamento della prova messa a disposizione del giudice del riesame così da generare una non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli erronei tratti dal giudice.
In data 8.5.2006 la difesa dell'indagato presenta memoria difensiva, nella quale rappresenta l'inammissibilità del ricorso, sia perché l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità, sia perché la recentissima interpretazione fornita alla nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) introdotta con la L. n. 46 del 2006, art. 8 impedisce una interpretazione estensiva del concetto di contraddittorietà.
4. Premesso che nel presente procedimento deve trovare applicazione l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) nella sua nuova formulazione perché la L. 8 febbraio 2006, n. 46 - che ha novellato la norma del codice di rito - è entrata in vigore il 9 marzo 2006 ed essa deve essere applicata "ai procedimenti in corso" in conformità a quanto previsto dalla stessa legge, art. 10, comma 1;
che la norma è applicabile, nella sua nuova formulazione, anche alla motivazione dei provvedimenti adottati nella fase del "procedimento", avverso i quali sia proponibile il ricorso per cassazione;
che le innovazioni introdotte riguardano:
a) la statuizione relativa alla "contraddittorietà" della motivazione, che si aggiunge alle ipotesi di mancanza o di manifesta illogicità della motivazione stessa contemplate nel vecchio testo della norma;
b) la previsione che il vizio della motivazione possa risultare (oltre che dal testo del provvedimento impugnato) da "altri atti del processo";
c) l'indicazione che si deve trattare di atti "specificamente indicati nei motivi di gravame"; il ricorso è inammissibile.
5. Alla luce della nuova formulazione della norma, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia:
a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
6. Non è sufficiente, dunque, che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.
Ogni giudizio implica infatti l'analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. Occorre invece che gli "atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.
7. In definitiva il ricorrente - per dimostrare la sussistenza del vizio logico-giuridico di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) - non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o di "atti" processuali che non sarebbero stati correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante ma deve invece:
a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
8. Sotto altro e concorrente profilo occorre tenere presente che il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - nel far riferimento ad atti del processo che devono essere dal ricorrente "specificamente indicati" - detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581 c.p.p., lett. c) (secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"). Con il risultato di porre a carico del ricorrente - accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'art. 581 c.p.p. - anche un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali che intende far valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice et similia). Dal canto suo il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Controllo che, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi" atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.
Un diverso modo di procedere - ed in particolare un'analisi orientata ad esaminare in modo seperato ed atomistico i singoli atti nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi - si risolverebbe in una impropria riedizione del giudizio di merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacato sulla motivazione.
Al giudice di terza istanza resta infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa).
Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegar l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
9. Esaminata in quest'ottica la motivazione della pronuncia impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché il provvedimento impugnato - con motivazione esente da evidenti incongruenze e da interne contraddizioni - ha rappresentato le ragioni che hanno indotto il giudice a non ravvisare, a carico del ricorrente, elementi indiziari di tale gravità da legittimare l'emissione di una misura cautelare, mentre l'accusa non ha indicato in maniera specifica vizi di legittimità o profili di illogicità della motivazione della decisione impugnata ma ha mirato solo a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti indicata come preferibile rispetto a quella adottata dai giudici del merito. Si è perciò di fronte a censure per un verso generiche e per altro verso frammentarie, del tutto inidonee a dimostrare che, nel suo complesso, la motivazione è inesistente o affetta da gravi vizi logici o strutturata in modo da accogliere in sè prospettazioni disarmoniche ed inconciliabili tra di loro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006