Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'annullamento con rinvio, per vizio di motivazione, dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non determina l'inefficacia di quest'ultimo, che resta eseguibile ed esecutivo se tempestivamente convalidato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2008, n. 5501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5501 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 06/11/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1167
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 30854/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO EN, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza depositata il 19.4.2007 dal g.i.p del tribunale di Napoli.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza.
Osserva:
FATTO E DIRITTO
1 - Con ordinanza del 19.4.2007 il g.i.p. del tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento del 9.11.2006, notificato il 18.4.2007, con cui il questore napoletano aveva disposto ai sensi della L. n.401 del 1989, art. 6 a carico di EN CA il divieto di accedere agli stadi per la durata di anni tre anni in occasione di determinate manifestazioni sportive, con l'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia in concomitanza delle partite di calcio disputate dalla squadra del Napoli e della Nazionale italiana.
2 - Il difensore del CA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e mancanza di motivazione in ordine ai requisiti di legittimità della misura prevenzionale.
3 - Il ricorso è fondato.
Va ricordato che nella soggetta materia la giurisprudenza di questa Corte ha affermato i seguenti condivisibili principi. "In sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della L. 13 dicembre 1989, n. 401 e succ. modd.,
l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512)". (Cass. Sez. Un. n. 44273 del 27.10.2004, dep. 12.11.2004, Labbia, rv. 229110) Inoltre, "Fa annullata con rinvio l'ordinanza del giudice che, in sede di convalida del provvedimento emesso dal questore ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401 e succ. modd., art. 6, comma 2, limitandosi ad un controllo meramente formale, ometta di motivare in ordine all'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione da parte dell'autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale." (Cass. Sez. Un. n. 44273 del 27.10.2004, dep. 12.11.2004, Labbia, rv. 229112).
Da ultimo, sono ancora intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, affermando il principio di diritto così massimato: "In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'annullamento per vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida della misura con cui il questore prescrive la comparizione periodica alla polizia, ai sensi della L.13 dicembre 1989, n. 401, e succ. modd., art. 6, non mette in discussione la ritualità della procedura di convalida, ne' l'esistenza dei presupposti per l'esame del merito della misura. Ne consegue che tale annullamento deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e operativo (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il provvedimento impugnato non è eseguibile nel periodo intercorrente fra l'annullamento e l'adozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio)". (Sez. Un. n. 4443 del 29.11.2005, dep. 3.2.2006, Spinelli, rv. 232712).
4 - Invero, quando l'ordinanza di convalida è affetta da vizio di motivazione, il suo annullamento non comporta la decadenza della misura di prevenzione prevista dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, giacché nei termini perentori imposti dal legislatore un provvedimento di convalida giurisdizionale è comunque intervenuto, sia pure illegittimo (sul punto v. Cass. Sez. 3^, n. 29499 del 28.6.2005, dep. 4.8.2005, Dameno, non massimata). In altre parole, la decadenza è esclusa se nei termini di legge interviene un positivo giudizio di convalida, anche se questo è poi annullato in sede di legittimità con rinvio per nuovo giudizio (v. per tutte Cass. Sez. 1^, n. 48369 del 15.12.2004, Morelli, rv. 229361). Vale insomma per la convalida della misura prevenzionale disposta dal questore, la stessa ratio che la costante giurisprudenza di legittimità ha individuato per il riesame della misura cautelare personale, il quale deve avvenire nel termine di dieci giorni di cui all'art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, a pena di decadenza della misura stessa. In entrambi i casi, il legislatore impone un termine alla decisione di controllo sulla misura restrittiva della libertà personale al fine di garantire che la misura stessa non resti operativa senza una immediata verifica. Perciò, quando la verifica è esercitata nel termine di legge, la misura restrittiva resta efficace anche se la decisione emessa dall'organo di controllo è affetta da vizi di legittimità (cfr. Sez. Un. n. 2 del 12.2.1993, Piccioni rv. 193414;
Sez. Un., 12.10.1993, Durante, rv. 195356; Sez. 1, n. 1260 del 24.3.1993, Donati, rv. 193734; Cass. Sez. 6^, n. 47791 del 28.10.2003, Mbarouk, rv. 228444). A sostegno di questo approdo ermeneutico si è correttamente adottata la distinzione giuridica tra inesistenza e invalidità (nullità) del provvedimento di controllo. Si è osservato al riguardo che solo la inesistenza - ma non la invalidità - di un tempestivo provvedimento del giudice integra quell'assenza di immediato controllo giurisdizionale alla quale il legislatore ha collegato la perdita di efficacia della misura restrittriva (cfr. sentenza Donati per le misure cautelari personali, e sentenza Dameno per le misure questorili di prevenzione); e si è anche sottolineato che solo la inesistenza del provvedimento è irrimediabile e quindi rilevabile in ogni tempo, mentre la invalidità dello stesso non è più rilevabile se non è fatta valere tempestivamente con apposito mezzo di impugnazione (sent. Piccioni cit.). Dalle considerazioni suesposte deriva che dopo l'annullamento del provvedimento di convalida, il giudice del rinvio dovrà procedere a una nuova valutazione della misura di prevenzione disposta dal questore.
5 - Per le stesse ragioni risulta evidente che in ogni caso di annullamento con rinvio della ordinanza giurisdizionale di convalida resta ancora eseguibile (o esecutivo) il provvedimento questorile restrittivo della libertà personale, appunto perché l'efficacia di questo decade solo quando non sia intervenuto un tempestivo provvedimento di convalida ovvero quando intervenga un provvedimento giurisdizionale che, negando la convalida, sostanzialmente paralizzi l'operatività del provvedimento restrittivo. Indubbiamente, la sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione non configura una "negazione" della convalida, ma dispone piuttosto una sua "sospensione", giacché non fa che rimettere al giudice di merito la regiudicanda, imponendogli di procedere, in sede di rinvio, a un nuovo esame sulla convalida stessa.
Non può pertanto condividersi la precisazione incidentalmente formulata dalle Sezioni unite nella citata sentenza Spinelli, secondo cui, da un lato, il giudice di rinvio può ricostituire, ove del caso, un titolo restrittivo valido e operativo, e dall'altro il "provvedimento impugnato" non è eseguibile nel periodo intercorrente tra l'annullamento e l'adozione del muovo provvedimento in sede di rinvio.
A rigore, infatti, il giudice del rinvio, se del caso, non "ricostituisce" ex uovo un titolo restrittivo, ma semplicemente "convalida" il titolo restrittivo emesso dal questore, ancora esistente e provvisoriamente efficace.
Quanto poi al "provvedimento impugnato" è evidente che la sentenza, nonostante la terminologia adottata, intendeva riferirsi non già all'ordinanza di convalida emanata dal giudice di merito e impugnata davanti al giudice di legittimità, bensì al provvedimento questorile, che costituisce il titolo provvisorio della restrizione alla libertà personale, essendo evidente che solo per il secondo e non per la prima ha senso porsi il problema della sua eseguibilità o esecutività provvisoria in attesa del definitivo giudizio di convalida da parte del giudice del rinvio.
Ma, muovendo da questa indiscutibile premessa, appare contraddittorio postulare da una parte la persistente efficacia della misura questorile, e precisare dall'altra la sua ineseguibilità sino all'intervento del nuovo giudizio di convalida in sede di rinvio. E, infatti, delle due l'una: o la misura questorile ha perso efficacia, perché convalidata con ordinanza annullata, e allora l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, non potendo più il giudice di merito convalidare una misura ormai decaduta;
o l'annullamento deve essere disposto con rinvio - come ha statuito la sentenza in esame - e allora la misura questorile conserva la sua efficacia e quindi la sua eseguibilità sino a che non intervenga il nuovo giudizio sulla convalida in sede di rinvio. Altrimenti detto, esiste un rapporto biunivoco tra persistente efficacia della misura di prevenzione e annullamento con rinvio della ordinanza di convalida, giacché il rinvio per nuovo giudizio sulla convalida si giustifica soltanto con la persistente efficacia della misura.
6 - Tanto premesso e precisato, si deve sottolineare che, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha convalidato la misura di prevenzione osservando semplicemente che "ricorrono i presupposti per la convalida e sono stati rispettati i termini di cui alla L. n. 45 del 1995, art. 1", che ha sostituito la L. n. 401 del 1989, predetto art. 6.
Si tratta evidentemente di una motivazione di stile, meramente apparente, che non assicura l'esercizio effettivo - da parte del giudice - di un controllo specifico su tutti i menzionati requisiti necessari della misura di prevenzione (sussistenza delle condotte assunte dalla legge come presupposti per la misura, necessità e urgenza, pericolosità concreta del prevenuto, durata). Alla luce dei principi sopra richiamati, l'ordinanza di convalida va quindi annullata con rinvio.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2009