Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2001, n. 4629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4629 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 04 6 2 9 /0 1 LA CORTE SULREMADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Sewith. Nemin us - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: servit. usucapion Dott. Antonio IANNOTTA R.G.N. 20563/98Presidente Dott. Carlo CIOFFI Consigliere 490/99 9887 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Cron. Rep. 1608 Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Ud. 13/11/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S E NTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: per diritti L. MAR.2001- OM EN, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA IL CANCELLIERE CAVOUR c/o RI CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MAGLIONE FRANCESCO, giusta delega in му atti;
- ricorrente RI
contro
VECCHIONE CARMELINA, NAPOLITANO FELICE, NAPOLITANO MICHELINA;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE intimati UFFICIO COPIE e sul 2° ricorso n' 00490/99 proposto da: ° Richiesta copia legale dal Sig. Que CARMELINA, NAPOLITANO MICHELA, NAPOLITANO2000 VECCHIONE per diritti 200 3 1829 FELICE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI SANTA IL CANCELLIERE -1- MARIA MAGGIORE 1, presso lo studio dell'avvocato DI PROCACCINI ERNESTO, RE 2000 LAURO A, difesi dall'avvocato RI giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
BE130901 OM EN;
- intimata avversO la sentenza n. 1345/98 della Corte d'Appello му di NAPOLI, depositata il 04/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
RE 00 RI udito 1'Avvocato ROMANELLI Guido, per delega dell'Avv. PROCACCINI dep.in udienza, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso AT980791 incidentale e il rigetto di quello principale;
RE 00 RI udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi. AT980792 RI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. ac ic per diritti L. 3.000 2 A 3 -2- Svolgimento del processo UG ME, assumendo di essere proprietaria di un terraneo all'interno di un cortile comune anche ad altri proprietari in Tufino, via Mazzini n. 14, esponeva, con citazione del 25.11.1988, che LI VE, EL e LI NO, comproprietari di due camerette al primo piano coperte da lastrico solare e di un terraneo a fronte strada, essendo anche comproprietari del cortile comune, avevano acquistato, con atto per notar Crisci dell'11.8.1967, altro fabbricato, attiguo a quello contrassegnato dal numero 14 e recante il numero 17, e, in occasione dei lavori di ristrutturazione realizzati nel 1981, avevano per quel che ancora interessa - - praticato un'apertura che poneva in comunicazione i vani facenti parte ہو dell'edificio n.14 con quelli dell'edificio n.17, nonché aperto altra comunicazione tra il terraneo di loro proprietà (avente accesso sull'androne dell'edificio n. 14) e il cortile dell'edificio n. 17, anch'esso di loro proprietà. Deducendo che attraverso le opere sopra dette i VE – NO avevano posto in essere una servitù a danno del cortile comune, la ME li conveniva innanzi al Tribunale di Napoli per sentirli condannare alla chiusura dell'apertura del terraneo e alla eliminazione della comunicazione tra le stanze dell'edificio n. 14 e quelle dell'edificio n. 17. Si costituivano i convenuti eccependo che la comunicazione tra i vani dei due fabbricati erano anteriori al 1967, epoca del loro acquisto, mentre l'apertura sull'androne dell'edificio n.17 era stata da essi stessi praticata in quello stesso anno e che, pertanto, avevano acquistato per usucapione il diritto di mantenere quelle comunicazioni. Il Tribunale di Nola, con sentenza 11.7.1996, rigettava la domanda della ME, osservando che era da escludere un aggravamento di servitù a carico del cortile e dell'androne del fabbricato n. 14 posto che i convenuti, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1102 c.c., non avevano alterato la destinazione della cosa comune né impedito il godimento degli altri condomini. Avverso questa sentenza ha proposto appello la ME;
gli appellati costituitisi, hanno riproposto l'eccezione di usucapione, ritenuta assorbita dai primi giudici. Con sentenza in data 8.4/4.6.1998, l'adita Corte di appello di Napoli respingeva il gravame, condannando la ME al pagamento delle spese del grado. -Osservava la Corte territoriale che i VE NO erano "proprietari esclusivi dei due vani (del terraneo e del cortile) posti in هر 11 comunicazione ed esercitavano il passaggio sull'androne e sul cortile del fabbricato n. 14 come una delle facoltà connesse al diritto di comunione su tali beni. “Pertanto non possono costituire servitù a favore di altri beni di cui sono proprietari esclusivi per il principio nemini res sua servit”. Conseguentemente essi non potevano neppure acquistare per usucapione un diritto che era già nel loro patrimonio, cosa questa che comporta che la condotta esteriore non presentasse alcun apprezzabile mutamento. L'art. 1059 c.c. non poteva dunque essere applicato alla fattispecie;
ma neppure applicabile risultava l'art. 1102 c.c., in quanto né l'androne né il cortile avevano subito mutamenti di destinazione per effetto delle opere denunciate. Ciò poteva alterare i valori proporzionali delle quote, ma tanto poteva comportare effetti solo sulle spese di manutenzione, né la situazione sarebbe mutata nell'ipotesi (meramente tale) di cessione a terzi in quanto gli eventuali acquirenti sarebbero divenuti anch'essi condomini dell'androne e del cortile, non titolari di servitù su quei beni. 2 Quanto poi alla prospettata tesi secondo cui la lesione riguarderebbe l'uso del muro comune da parte dei VE - NO che, avendo praticato in esso un varco, ne avrebbero immutato la destinazione, trattavasi di domanda nuova, preclusa dall'art. 345 cpc, atteso che la causa petendi, sottesa alla domanda, era costituita dall'imposizione di una servitù (illegittima, asseritamente) soltanto sul cortile e sull'androne del fabbricato n. 14. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, la ? ME;
resistono con controricorso i VE - NO proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato articolato su di un solo motivo. Entrambe le parti hanno presentato memoria. му Motivi della decisione I due ricorsi, principale ed incidentale condizionato, sono rivolti avverso la stessa sentenza;
essi vanno pertanto riuniti a norma dell'art. 335 cpc. Il primo motivo del ricorso principale (violazione e/o falsa applicazione degli artt.949, 1027, 1059, 1102, 1158 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, nn.3 e 5 cpc;
illogica, contraddittoria e insufficiente motivazione) si rivolge alla argomentazione, fatta propria dalla Corte napoletana, secondo cui i VE NO esercitano il passaggio sull'androne e sul cortile del fabbricato n. 14 come una delle facoltà connesse al diritto di comunione su tali beni. Troverebbe dunque applicazione nella specie il brocardo “nemini res sua servit". Si controbatte che è ammissibile una servitù a favore o contro un fondo di proprietà comune rispettivamente contro o a favore di altro fondo di uno dei partecipanti alla comunione. 3 La censura è fondata;
per vero la motivazione adottata non ha colto il senso dell'actio negatoria servitutis proposta, che non era, ovviamente, rivolta a negare agli odierni controricorrenti il passaggio attraverso il cortile e l'androne di proprietà comune, ma di evidenziare che, attraverso la unificazione degli immobili di proprietà esclusiva dei predetti, si veniva a costituire una servitù di passaggio sull'androne e sul cortile comuni a favore di altro fondo, costituito dall'immobile facente parte del fabbricato n. 17 di cui i VE - NO erano proprietari esclusivi. Ribadito il fondamentale ed incontroverso concetto che ravvisa nel rapporto tra i fondi (e non tra le persone titolari dei diritti sugli stessi) l'essenza stessa della servitù, risulta evidente che si è costituita una servitù a favore della porzione di immobile del fabbricato n.17 e gravante sul cortile e sull'androne comuni, di cui i VE - NO sono comproprietari, e ciò senza il consenso degli altri comproprietari del fondo che veniva ad essere servente. Tanto esclude che in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass.29.3.1994, n.3083) possa invocarsi il principio "nemini res sua servit", di talchè l'impugnata sentenza, che si basa unicamente su tale argomentazione, deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che applicato il principio di diritto enunciato, dovrà provvedere a valutare la situazione onde trarne le conseguenze giuridiche in ordine alla domanda negatoria servitutis come proposta. Nello stesso primo motivo del ricorso principale, come del resto anche nel suntingto ricorso incidentale condizionato, che va esaminato in ragione dell'accoglimento del motivo esaminato in parte qua, si rivolgono censure, di segno ovviamente opposto, relativamente alla eccezione di usucapione proposta dai VE - NO. E' evidente che entrambe le prospettazioni afferenti all'usucapione sono da considerarsi inammissibili. Infatti pur in mancanza di una esplicita pronuncia in tal senso, risulta evidente che la eccezione in esame era da considerarsi assorbita, in ragione della reiezione della domanda basata su diversa argomentazione, di cui si è detto. Ne consegue che sul punto non può configurarsi soccombenza, donde delle cimre l'inammissibilità de fer al riguardo;
del resto, in sede di rinvio tale questione potrà se del caso essere esaminata non sussistendo preclusioni al ' riguardo. Con il secondo motivo, la ricorrente principale lamenta violazione e/o falsa ہو applicazione degli artt.949, 1027, 1059, 1102 c.c. nonché 345 cpc in relazione all'art. 360, nn.3 e 5 cpc, in relazione alla ritenuta (dalla Corte napoletana) novità della domanda (sotto il profilo della causa petendi) relativa alla pretesa illegittimità dell'apertura di varchi di intercomunicazione dei due diversi palazzi siccome praticati in muro asseritamente comune, mutandone la destinazione. Non è fondato;
la Corte territoriale ha motivato il proprio convincimento al riguardo non soltanto sulla novità della questione, ma anche sulla carenza di prova circa la pretesa comproprietà del muro, che, sempre secondo la sentenza impugnata, non era stata accertata. Tale omissione è certamente dipesa dalla impostazione data al procedimento in primo grado, e da tanto consegue per un verso che era onere della parte istante dimostrare il presupposto su cui si basa il suo asserto;
ma tanto non è stato fatto, neppure mediante la richiesta (in prime cure) di un allargamento dell'indagine peritale a tale profilo. Da tale constatazione discende per altro verso che appare fondato anche il rilievo sulla novità della questione come sollevata in sede di appello, atteso che, indiscutibile il riferimento al fatto costituito dalle aperture, era rimasto del tutto pretermesso il profilo afferente 5 alla mutata destinazione del muro (asseritamente comune) donde l'esatta percezione, da parte della Corte napoletana, di un mutamento della causa petendi. domanda nuova inmy riha Per vero, può affermarsi che appello allorchè, dedotto in primo grado un determinato fatto giuridico quale causa petendi, la prospettazione di altri fatti sia effettuata al solo scopo di dar ragione dell'accadimento lamentator gli elementi aggiuntivi vengano, in appello, tramutati in fatto giuridico costituente autonoma causa petendi (v. Cass. 16.6.1980, n.3814). Tale motivo non può essere pertanto accolto. 40000 La impugnata sentenza va pertanto cassata, in relazione al motivo accolto;
il giudice del rinvio, già identificato in altra Sezione della Corte di appello di 290000 Napoli, provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione. .
P.Q.M.
. 4 ) . . . . . La Corte riunisce i ricorsi;
respinge il secondo motivo dell'appello principale e ne accoglie il primo per quanto di ragione, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato;
cassa e rinvia in relazione al motivo accolto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli anche per le spese. Così deciso in Roma, il 13.11.2000 ✓ Presidente CanuelIl Consigliere estensore 0 Muzatafolatoni 1 # IL CANCELLITRE C1 DEPOSITATO IN RI PaoloP2010 Talarico 29 MAR. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 Talarico 6