Sentenza 29 aprile 1998
Massime • 1
Il concetto di lieve entità di cui all'art. 4, secondo comma, del d. l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516 ( norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) va valutato alla luce delle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto, indicate nell'art. 133 cod.pen. Il limite dei cinquanta milioni, introdotto con la legge 15 maggio 1991 n. 154, è chiaramente un limite massimo, al di sopra del quale il giudice non può ritenere il fatto di lieve entità; ma non può assumersi come limite minimo, al di sotto del quale il giudice debba applicare l'attenuante speciale, anche indipendentemente dalla valutazione degli altri elementi genericamente indicati nell'art. 133 cod.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/1998, n. 7131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7131 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 29.4.1998
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est) Consigliere N. 1527
Dott. Alfredo TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere N. 41587/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, proposto da GU RE, nato a [...] il l9.3.l939 avverso la sentenza resa il 6.6.1997 dalla corte di appello di Catanzaro. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Siniscalchi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore dell'imputato, avv. Eugenio Pace, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con la epigrafata sentenza del 6.6.1991 la corte di appello di Catanzaro ha confermato quella resa il 18.12.1996 dal tribunale di Paola.
Il tribunale aveva dichiarato RE RN colpevole del reato di cui all'art. 4, comma 1, legge 516/1982, perché - quale responsabile della società ECO-SUD - aveva utilizzato nell'anno 1991 una fattura emessa dalla s.r.l. Siderurgica relativa ad operazione inesistente (imponibile di lire 18.500.00, i.v.a. lire 3.515.000); e lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione e lire 6.000.000 di multa, oltre alle pene accessorie, col beneficio della sospensione condizionale.
2 - Ha proposto ricorso il RN, deducendo i motivi appresso esposti e valutati.
2.1 - Col primo sostiene che non è risultata alcuna prova della inesistenza della operazione contestata.
La doglianza è infondata. La corte di merito ha legittimamente e motivatamente accertato la falsità della fattura sulla base della incompatibilità (relativamente agli orari di partenza) dei documenti di trasporto delle merci fornite. Nè ha pregio la osservazione del ricorrente secondo cui dei plurimi trasporti incompatibili uno era reale (quello per la ECOSUD) e gli altri fittizi: infatti è stato anche accertato che il trasporto per la ECOSUD è avvenuto con automezzi non più in circolazione perché demoliti. Ne deriva la sicura falsità della fornitura a favore della società dell'imputato.
2.2 - Col secondo motivo, il ricorrente lamenta illogicità di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, laddove la sentenza impugnata ha escluso l'ipotesi di lieve entità del fatto prevista dall'ultimo comma del citato art. 4 legge 516/1982. Anche questa censura non può essere accolta.
Secondo la corte territoriale il fatto non poteva considerarsi di lieve entità "vuoi per l'entità dell'imponibile vuoi per i precedenti penali, sebbene non gravi, del RN". Orbene, in siffatta motivazione non può ravvisarsi ne' manifesta illogicità nè erronea applicazione della norma penale.
La giurisprudenza di questa corte infatti ritiene costantemente che la lieve entità di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 516/1982 va valutata alla luce delle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto, indicate nell'art. 133 c.p., ma che il giudice può riconoscere o negare la circostanza attenuante sulla base soltanto di una o più delle suddette caratteristiche (Cass. Sez. III, n. 8530 del 30.7.1992, ud. 3.7.1992, Macchini, rv. 191515; Cass. Sez. III n. 6281 del 27.4.1989, ud. 20.3.1989. Nisticò, rv. 181149;
Cass. Sez. III n. 12325 del 13.12.1988, ud. 22.4.1988, Maranco, rv. 179915). Nella fattispecie il giudice ha preso in considerazione sia la dimensione economica del fatto (lire 18.500.000 di corrispettivo, oltre lire 3.515.000 di i.v.a.), già i precedenti penali dell'imputato, e sulla base di questi elementi (anche se separatamente potevano non apparire gravi) ha escluso la lieve entità con un giudizio legittimo che è insindacabile in questa sede.
Nè può dirsi che questo giudizio sia frutto di una errata interpretazione della norma, così come novellata dall'art. 6 della legge 15.5.1991 n. 154. La novella legislativa ha aggiunto la precisazione che "i fatti non si considerano in ogni caso di lieve entità quando i relativi importi complessivi sono superiori a lire cinquanta milioni". La giurisprudenza succitata riguarda chiaramente fattispecie precedenti alla modifica normativa, e quindi non affronta la questione. Ma deve osservarsi che il limite dei cinquanta milioni è chiaramente un limite massimo, al di sopra del quale il giudice non può ritenere il fatto di lieve entità; ma non può assumersi come limite minimo, al di sotto del quale il giudice "deve" applicare l'attenuante speciale, anche indipendentemente dalla valutazione degli altri elementi genericamente indicati nell'art. 133 c.p.. 2.3 - Con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta ancora vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Anche questa doglianza è infondata, giacché la sentenza impugnata ha adeguatamente giustificato il diniego delle generiche, facendo riferimento ancora ai numerosi precedenti penali dell'imputato e all'importo della falsa fattura.
3 - Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese processuali. Considerato il contenuto del gravame non si ritiene di dover comminare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1998