Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/1998, n. 7131
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Sentenza 29 aprile 1998

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Il concetto di lieve entità di cui all'art. 4, secondo comma, del d. l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516 ( norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) va valutato alla luce delle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto, indicate nell'art. 133 cod.pen. Il limite dei cinquanta milioni, introdotto con la legge 15 maggio 1991 n. 154, è chiaramente un limite massimo, al di sopra del quale il giudice non può ritenere il fatto di lieve entità; ma non può assumersi come limite minimo, al di sotto del quale il giudice debba applicare l'attenuante speciale, anche indipendentemente dalla valutazione degli altri elementi genericamente indicati nell'art. 133 cod.pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/1998, n. 7131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7131
    Data del deposito : 29 aprile 1998

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