Sentenza 17 agosto 2000
Massime • 1
Ai fini della distinzione tra condizione sospensiva e risolutiva, occorre aver riguardo più che alla qualifica che le attribuiscono le parti, alle modalità da esse stabilite per il regolamento del rapporto nello stadio di pendenza della condizione. Tale accertamento costituisce un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito, che può essere censurata in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione.
Commentario • 1
- 1. Elementi accessori del contratto: la condizioneAccesso limitatoFrancesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 3 gennaio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2000, n. 10921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10921 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RU IZ, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato TRUNCALI Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato UGOLINI ALESSIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MO CA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 787/97 del Tribunale di AREZZO, depositata il 10/12/97 R.G.N. 457/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato UGOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
AR UR, premesso di avere stipulato un contratto di lavoro subordinato con CO LU, il quale si era obbligato ad assumerlo come cuoco presso il proprio ristorante dal 1.9.1992 al 30.10.1993, lo ha convenuto avanti al Pretore di Arezzo, giudice del lavoro, per ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto e la condanna del medesimo al pagamento della somma di lire 36.400.000=, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno. Deduceva che lo CO aveva eluso ogni sua richiesta, nonostante che si fosse, sin dal 1^ settembre 1992, presentato ad assumere l'impiego. Costituitosi in giudizio, lo CO resisteva alla domanda, sostenendo che il contratto di lavoro, stipulato con il AR il 25.8.92, ancorché in base ad una scrittura privata diversa da quella dedotta, era inefficace, perché subordinato alla condizione, non avveratasi, che il contratto d'affitto d'azienda, che avrebbe potuto consentire la prestazione di cuoco, fosse prorogato oltre la sua data di scadenza del 20 ottobre e che, comunque, il ristorante fosse rimasto aperto. Con sentenza 8 febbraio 1996 il Pretore, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato lo CO a pagare al AR la somma di lire 8.000.000, oltre accessori, ritenendo che l'obbligo del convenuto fosse, in effetti, condizionato alla prosecuzione del contratto d'affitto, ma che questa condizione si fosse avverata solo sino al 15 gennaio 1993, epoca in cui l'azienda era stata riconsegnata alla proprietaria.
L'appello dello CO è stato accolto dal Tribunale di Arezzo con sentenza 21 novembre/10 dicembre 1997 n. 787. Il Tribunale ha corretto la qualificazione del Pretore, il quale, sulla base delle ammissioni fatte dal AR in sede di interrogatorio ("... la prosecuzione del rapporto"... fu concordata a condizione che fosse prorogato il contratto d'affitto... "), aveva ritenuto che l'efficacia del contratto fosse condizionata alle sorti del contratto d'affitto dell'azienda nel cui ambito l'attività di cuoco doveva essere espletata.
Il Tribunale, sulla base della posizione difensiva dello CO, che, per primo, aveva introdotto in causa la questione della condizione, ha affermato che la stessa era sospensiva e non risolutiva, con la motivazione che, quando, il 25 agosto 1992, le parti, mediante una scrittura privata manoscritta, sono pervenute alla conclusione del negozio, era ancora incerto se il contratto d'affitto d'azienda sarebbe stato prorogato oltre la scadenza del 20 ottobre. Ne ha dedotto che "quando il AR ha finito, nel suo interrogatorio, con l'aderire, senza particolari specificazioni, alla tesi della condizione, non ha fatto altro che riconoscere che la proroga del contratto d'affitto era stata dedotta come condizione sospensiva, tant'è vero che anche lui ha parlato della proroga del contratto d'affitto come di un fatto condizionante e, anche se ha usato l'espressione 'prosecuzione del rapporto' di lavoro, non lo ha fatto per affermare che la fine del contratto d'affitto era un evento risolutivo di questa prosecuzione, ma solo per essere coerente con la propria tesi che tra il lavoro svolto interinalmente d'agosto e quello considerato nella scrittura stipulata il giorno 25 dello stesso mese non era prevista soluzione di continuità". Ha proposto ricorso per cassazione il AR, con unico motivo. L'intimato, ritualmente citato, non si è costituito. Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo contraddittorietà della motivazione, nonché violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 del codice di procedura civile, censura la sentenza impugnata per aver qualificato come sospensiva la condizione, che controparte aveva proposto come risolutiva. Ricordato che lo CO aveva eccepito in primo grado, e poi devoluto al giudice d'appello, l'esistenza di una condizione risolutiva del contratto e conseguentemente ne aveva chiesto la declaratoria di risoluzione per avveramento di detta condizione, ritiene che sussista una insanabile contraddizione, che qualifica come monumentale abbaglio, nel fatto di avere riportato in sentenza correttamente le conclusioni, nel senso testè esposto, ma di avere in parte narrativa affermato che lo CO aveva chiarito che la condizione era sospensiva e non risolutiva.
Ne ha dedotto che il giudice del gravame ha illegittimamente esteso d'ufficio la propria condizione ad un'eccezione - l'esistenza di condizione sospensiva del proprio obbligo contrattuale - non sollevata dalla parte interessata nella sua autonomia processuale, ed ha pronunciato al di là della richiesta dell'appellante, che invocava una risoluzione contrattuale, concedendo una mai chiesta declaratoria di inefficacia del contratto di cui è causa, nel che sarebbe evidente l'extra petizione.
Il motivo è palesemente infondato.
La qualificazione di un evento come condizione risolutiva o sospensiva compete al giudice di merito, il quale non è vincolato al nomen attribuito dalle parti, ma deve avere riguardo alle modalità dalle stesse stabilite per il regolamento del rapporto nello stadio di pendenza della condizione (Cass. 5 febbraio 1968 n. 381). Costituendo tale accertamento un'indagine di fatto, riservato al giudice del merito, può essere censurato in sede di legittimità solo sotto profili che ne consentono alla Corte di cassazione il riesame (Cass. 22 gennaio 1972 n. 170). Il ricorrente deduce il vizio di extapetizione. Ma tale vizio ricorre solo quando il giudice pronunzia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell'esercizio della sua "potestas decidendi", resta libero non solo d'individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronunzia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma di rilevare, altresì, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Cass. 23 febbraio 1998 n. 1940). Per quanto detto sopra circa il potere di qualificazione della condizione, il vizio in esame non ricorre.
Nè vi è contraddizione nel ritenere che, a seguito dell'interrogatorio delle parti e dei chiarimenti da queste fornite, la condizione, originariamente definita come risolutiva, vada in realtà qualificata come sospensiva, con accertamento di fatto del quale non vengono denunziati vizi logici.
Infondata è infine la censura circa la declaratoria di inefficacia, perché la condizione attiene, secondo le nozioni istituzionali, non alla validità del negozio, ma alla sua efficacia (Cass. 5 febbraio 1968 n. 381). Il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 30 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2000