Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15786 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP O IT LIANO18 M5D7 C 8 6 0 / 0 3 y el to ONE LA CORTE SUPREM CA Jubblico SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N.21866/00 Cron.32198 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. 4141 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. Ud. 16/04/03 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RU RV & c. s.a.s., elettivamente domiciliata in Roma, P.zza Mazzini 8, presso l'avv. Benito Emanuele, che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Salvatore Lombardo di Forli ricorrente -
contro
Comune di CESENA in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico 197, presso l'avv. Mauro Mezzetti con l'avv. Piero Fiumana di Forli che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 635 60 0 1 1 3 0 0 2 del 31.5.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.4.2003 dal Relatore Cons. Luigi Macioce Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L.A. Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 2.10.96 la s.a.s. DI UG AR & c. conveniva innanzi al Tribunale di Forlì il Comune di Cesena ed esponeva: di aver partecipato con propria offerta all'asta indetta dal Comune per la concessione in affitto dell'azienda "impianto frigorifero comunale”, di aver versato cauzione e pagato spese d'asta per lire 56 milioni, di essersi resa aggiudicataria, di aver accettato tali gravosi oneri avendo Un ricevuto dal Comune assicurazione sulla futura autorizzazione a svolgere nei locali dell'azienda anche attività di lavorazione e commercio dei prodotti ortofrutticoli, di non essere stata, invece, autorizzata, di aver pertanto dovuto rinunziare alla stipula del contratto, di aver conseguentemente diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione degli esborsi. Costituitosi il Comune, il Tribunale con sentenza 4.2.99, sull'assunto che l'attrice avesse presentato l'offerta perché indotta da errore essenziale e riconoscibile, annullava la pattuizione ed accoglieva la domanda restitutoria. La Corte d'Appello di Bologna, su appello del Comune, in totale riforma 2 della prima decisione, rigettava la domanda della UG sas affermando: che non sussisteva il presupposto della domanda risarcitoria o di indebito arricchimento, e cioè la illegittimità della aggiudicazione dato che il relativo verbale esteso all'esito di asta pubblica - equivaleva a contratto;
che le previsioni di cui all'art. 16 RD 2440/23 e del regolamento escludevano che le ulteriori determinazioni -non meramente riproduttive - avessero significato;
che l'offerta della DI era conforme al bando e l'aggiudicazione richiamava l'avviso di gara (tutti avendo ad oggetto la sola concessione in affitto dell'impianto comunale) sì che ogni aspettativa sull'ampliamento delle attività Си consentite in futuro nei locali era fondata su elementi estranei alla procedura (e cioè sul precedente utilizzo del pregresso affittuario, sul proponimento palesato dal UG ad un assessore, sulle generiche dichiarazioni di altro assessore); che del resto, dopo l'aggiudicazione la DI UG aveva pur proposto la sua richiesta, ma il contratto aveva già prodotto i suoi effetti;
che nessun illecito extracontrattuale era configurabile a carico dei funzionari del Comune (né era stato seriamente prospettato). Per la cassazione di tale sentenza la s.a.s. UG AR c. ha proposto ricorso il 10.11.2000 con due motivi, ai quali ha resistito il Comune di Cesena con controricorso del 3 20.12.2000. Entrambe le parti hanno depositato memorie finali. MOTIVI DELLA DECISIONE Ad avviso del Collegio il ricorso - infondate essendo le censure sulle quali esso si fonda - deve essere rigettato. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1418- 1431 c.c, del RD 2440/23 ed il vizio di motivazione per avere la Corte di Bologna affermato l'irrilevanza degli elementi addotti - www come estranei alla procedura senza invece considerare il loro valore nella formazione di una volontà erronea e distorta. La censura è infondata. Contrariamente alla opinione della ricorrente, la Corte di Bologna non ha fondato la sua decisione sul solo valore cogente dell'art. 16 c. 4 del RD 2440/23 sì da escludere, erroneamente, che il len pieno operare del meccanismo dell'evidenza pubblica possa lasciare margini di valutazione del momento patologico nella formazione del consenso -ma ha pur rilevato, anche se non sempre in modo organico, che tale consenso si era comunque tradotto in atti conformi a quanto realmente voluto hinc et inde. E così, esaminando e condividendo il motivo d'appello afferente la falsa applicazione dell'art. 1429 c.c., la Corte territoriale ha tenuto ad evidenziare che la patologia del consenso dell'aggiudicataria si era in realtà tradotta soltanto in aspettative fondate su elementi (estranei alla procedura) di assoluta labilità ed indeterminatezza, quali le riserve ed 4 : intenzioni palesate dal UG ad un assessore o la generica e non significativa dichiarazione di altro assessore. Il che è quanto dire che la Corte con valutazione - insindacabile in questa sede ha inteso escludere che da - quanto acquisito potesse emergere l'inerenza dell'errore ad elemento essenziale del contratto (essendosi appunto incentrato su elementi "estranei” alla procedura). Ma da tal premessa resta anche implicitamente escluso che fosse configurabile una sorta di condiviso collegamento negoziale (escluso dalla generica ed equivoca dichiarazione resa al UG dall'Assessore allo Sviluppo) per il quale l'estensione negoziale auspicata fosse stata intesa come presupposto “avente valore determinante ai fini dell'esistenza e del permanere del vincolo contrattuale” (Cass. 3083/98- 5 295/98-4293/97). E pertanto, lungi dall'aver omesso di interrogarsi sulla rilevanza di momenti patologici della formazione della volontà, la Corte di merito di tali momenti ha escluso tanto la consistenza quanto la efficacia invalidante. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 2043 c.c. e vizio di motivazione per avere i Giudici di appello superficialmente disatteso la domanda principale -riproposta ex art. 346 c.p.c.- diretta al ristoro del "danno ingiusto” (domanda che il Tribunale aveva indebitamente negletto pronunziando ex officio l'annullamento per errore essenziale), 2 una domanda che si fondava su insuperabili rilievi afferenti lo scorretto agire degli organi comunali. La censura che non evidenzia profili di omessa od illogica - valutazione dei fatti esaminati dalla sentenza impugnata- appare soltanto l'inammissibile tentativo di proporre una diversa lettura degli antefatti dell'aggiudicazione, onde ricondurli ad una ipotesi di illecito commesso dall'apparato comunale. E così appare frutto di mera (ed assai poco condivisibile) opinione del ricorrente l'addebito di scorrettezza nel fatto che nel bando non fosse stato precisato che l'attività di commercializzazione anteatta non era più ricompresa in esso. Del pari affidata a personali valutazioni è l'affermazione per la quale sarebbe stato scorretto, e fonte di affidamenti, accettare T una offerta alla quale era allegato il progetto di adeguamento locali per ospitare l'auspicata attività aggiuntiva, ovvero affermare che quel che non era previsto nel bando non era neanche escluso ed era quindi possibile chiedere una estensione successiva. Si tratta di opinioni la cui rilevanza sul proposto thema decidendi la Corte di merito ha recisamente disatteso con la sintetica ma chiara e logica motivazione per la quale - l'attore non avrebbe addotto l'esistenza di comportamenti dei funzionari del Comune contrari al principio del neminem laedere, in tal guisa palesando che-a suo giudizio - quelle generiche e non significative affermazioni o quei silenzi sugli auspici del partecipante alla gara non assurgevano a sintomi di una condotta illecita dell'apparato. Le spese seguono la soccombenza e si determinano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta la domanda e condanna la ricorrente alla refusione delle spese in favore del controricorrente, spese che si determinano in Euro 2.500,00 per onorari ed in Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 16 Aprile 2003. Il Consigliere estensore шови Presidente IL CANCELLIERE Domenico Harkalufe CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile CORTE SUPREMA CASSAZIONE Depositato in Cancelleria Si attesta la registrazione il 22 OTT. 2003 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 31.12.03 IL CANCEL serie 4 al n. 42601 versate € 149.72 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.. n°115 del 30/5/2002) Came