Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/2002, n. 10795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10795 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
1 IN NOME DEL POOLO1 0795/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP EN Oggetto Opposizione allo SEZIONE PRIMA CIVILE ardropasivo Privilegis ex and. 2751 bn-sbis e.c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Angelo GRIECO R.G. N. 5788/00 20401 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 2266 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. PLENTEDA Consigliere Ud. 05/03/02 Dott. Donato CELENTANO - Rel. Consigliere Dott. Walter ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENT NZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per dirit 155 "CONSORZIO VITIVINICOLO 23 LUG. 2002 SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. il IL CANCELLIERE AGRIGENTINO, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI CANCELLERIA 32, presso l'avvocato CARLO MARTUCCELLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
SOCIETA' COOPERATIVA a. R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA "CONSORZIO CANTINE COOPERATIVE 2002 ITALIANE", in persona dei Commissari liquidatori, 524 elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOLA RICCIOTTI -1- 11, presso l'avvocato GENNARO DE SENA PLUNKETT, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 1975/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Afeltra, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Ң Svolgimento del processo crLa società cooperativa a r.l. OR IV NT ( di seguito sarà indicata come OR ), già ammessa al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Soc.Coop. OR Cantine Cooperative Italiane in via chirografaria per la somma di lire 8.201.133.092, con ricorso ai sensi degli artt. 101 e 209 della legge fallimentare, richiese il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 1 della legge 18.01.1994 n. 44. Nel giudizio conseguente alla domanda, il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile la domanda osservando che, trattandosi di credito già ammesso al passivo, il riconoscimento del privilegio avrebbe potuto essere richiesto soltanto con il mezzo dell'opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 98 1.f., non più proponibile per decorso del termine. Propose appello il OR. Dedusse che ricorrevano nel caso di specie gli estremi della novità della domanda, sotto il profilo sia della causa petendi, che l'appellante individuava nello jus superveniens, costituito, appunto, dalla legge n. 44 del 1994 in virtù del quale il privilegio di cui al n. 5 bis dell'art. 2751 bis c.c. (introdotto dalla legge n. 59 del 1992) si estendeva anche retroattivamente ai crediti delle cooperative agricole già ammessi al passivo concorsuale, sia del petitum, consistente, appunto nel riconoscimento del suddetto privilegio, quale specifica causa di prelazione da valere nella sede concorsuale. Censurò,altresì, la sentenza del tribunale, nella parte in cui questa aveva individuato nell'opposizione allo stato passivo, ex art. 98 l.f., il mezzo esperibile per il riconoscimento del privilegio, osservando che se pur la legge n. 44 del 1994 aveva riconosciuto il privilegio in questione con effetto retroattivo, il mezzo suddetto non era più esperibile essendo decorsi, alla data di entrata in vigore della legge suindicata, quasi due anni dal deposito dello stato passivo. La Corte territoriale, con sentenza emessa il 21.06.1999, rigettò il gravame. Osservò che non era a parlarsi di novità della causa petendi in relazione al solo privilegio giacché essa era costituita dal credito, così come qualificato dall'art. 2751 bis n. 5 bis, sicché risultando il credito не come qualificato dall'art. 2751 bis n. 5 bis, sicché risultando il credito già ammesso allo stato passivo ( in via chirografaria ) era preclusa ogni questione relativa al credito stesso ( esistenza, qualità, cause eventuali di prelazione ). Né la circostanza che l'opposizione allo stato passivo fosse ormai preclusa, al tempo dell'entrata in vigore della legge n. 44 del 1994, per scadenza del termine poteva giustificare, per il riconoscimento del privilegio, il ricorso e l'utilizzazione del mezzo di cui all'art. 101 l.f. (dichiarazione tardiva di credito), giacché nel sistema fallimentare i due mezzi rispondevano a schemi procedimentali ed a ragioni del tutto diverse, senza che ne fosse legittimo il ricorso all'uno o all'altro in via alternativa. Ancora osservò la Corte di merito che quand'anche, in forza della norma transitoria di cui all'art. 1 della legge n. 44 del 1994, si fosse voluto ritenere superata la preclusione per decorso del termine alla proponibilità dell'opposizione allo stato passivo e ammissibile la conversione della domanda proposta, non v'era prova che, nel caso di specie, il privilegio in questione fosse stato fatto valere prima dell'entrata in vigore della legge n. 59 del 1992, mentre proprio la rivendicazione del privilegio prima di tale legge costituiva il presupposto per la rimessione in termini e per l'applicazione retroattiva del privilegio stesso. E se pure tale interpretazione considerò la Corte - finiva per rendere inapplicabile la norma della legge n. 44 del 1994, essendo evidente che prima della legge n. 1992 non sarebbe stato possibile richiedere il riconoscimento di un privilegio che a quel tempo nessuna norma di legge prevedeva, tuttavia nessun'altra lettura poteva esser data all'inciso, contenuto nella legge n. 44/94, secondo il quale, appunto, le disposizioni del numero 5 bis dell'art. 2751-bis del codice civile..... si applicano se il privilegio è stato fatto valere anteriormente..." Ultima osservazione della Corte è che l'appellante "non aveva fornito la prova della qualità del proprio credito ( corrispettivi della vendita dei prodotti ) alla quale il privilegio in questione era connesso, non essendo a tal fine sufficiente l'allegazione dello statuto sociale, il quale provava soltanto la qualità di Cooperativa agricola avente lo scopo, tra gli altri, di vendere i prodotti conferiti dai soci, ma ciò non implicava necessariamente che il credito dell'appellante, per il quale mancava ogni documentazione, fosse afferente, in tutto o anche solo in parte, a tale attività. ily Avverso tale sentenza, il OR ha proposto ricorso per cassazione. Resiste con controricorso il Commissario liquidatore delle cantine Cooperative Italiane ". Motivi della decisione Con due motivi il ricorrente denuncia: 1° - la violazione del combinato disposto dell'art. 18 comma secondo della legge n. 59 del 1992 e dell'art. 1 della legge n. 44 del 1994, con riguardo all'art. 12 delle disp.prel. al cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. 2° l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione anche - sul punto decisivo della qualità del credito come "derivante dalla vendita dei prodotti ". Il primo motivo è fondato. La legge n. 59 del 31.01.1992 introdusse una causa di prelazione privilegio generale sui mobili - anche per ianche " crediti - delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti“, aggiungendo (v. l'art. 18 n. 2) il n. 5 bis. Nulla detta legge dispose per i crediti anteriori alla sua entrata in vigore. A colmare la lacuna provvide l'art. 1 della legge n. 44 del 1994 stabilendo che " le disposizioni del n. 5 bis dell'art. 2751 bis c.c. " r , cioè l'attribuzione del privilegio a tale categoria di crediti, dovessero applicarsi " anche ai crediti sorti anteriormente alla data in vigore della legge n. 59 del 1992". La prima enunciazione dell'art. 1 della legge n. 44/1994 si pone quindi come applicazione della legge n. 59 del 1992 anche ai crediti anteriori a quest'ultima legge. La norma enuncia in termini chiari che il privilegio di cui al n. 5 bis dell'art. 2751 bis c.c. è attribuito, e deve essere riconosciuto, anche ai crediti (per quella causa ) sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 59 del 31.01.1992 (che quella categoria di crediti privilegiati ha introdotto). Già l'art. 66 della legge n. 30.04.1969 n. 153 adoperò la stessa formula, introducendo modificazioni dei privilegi previsti dal codice civile in favore dei crediti dei lavoratori subordinati e degli istituti previdenziali. Detto art. 66 stabilì, infatti che le norme di cui al presente articolo si osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se il privilegio è stato fatto valere posteriormente. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della stessa ". In epoca successiva, l'art. 15 della legge 29.07.1975 n. 426 che introdusse nel codice civile l'intero art. 2751 bis, dispose analogamente che " le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche tr per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. / Essi si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della stessa legge. / I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai presenti articoli, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'art. 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'art. 100 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto. Il testo dell'art. 1 della legge n. 44 del 1994 è il medesimo, in tutte le sue enunciazioni. Ebbene, in una controversia in relazione alla quale assumeva decisivo rilievo l'interpretazione dell'art. 15 della legge n. 426 del 1975, questa Corte, con la sentenza n. 235 del 11.01.1980, fissò il principio secondo il quale " la disciplina transitoria dettata dall'art. 15 della legge n. 426 del 1975, recante modificazioni al codice civile ed alla legge 30.04.1069 n. 153 in materia di privilegi, comporta che i nuovi privilegi attribuiti dalla legge medesima (nella specie, in favore di credito di cooperativa per la vendita di manufatti, ai sensi dell'art. 2751 bis n. 5 cod. civ.) assistono anche i crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, a prescindere dal tempo in cui siano stati azionati in sede concorsuale, e, quindi, anche i crediti prima chirografari, e come tali ammessi al passivo fallimentare, con la conseguenza che i privilegi medesimi possono essere esercitati, pure dopo l'approvazione dello stato passivo e fino a quando il riparto non sia divenuto definitivo, anche con le forme dell'insinuazione tardiva, prevista dall'art 101 legge fallim., in deroga al principio, altrimenti operante, della non utilizzabilità di quest'ultima per il riconoscimento di un privilegio per credito già ammesso al passivo in via cc chirografaria th Ora, si consideri il senso logico di tutti i numeri dell'art. 1 della legge n. 44 / 1994 e si avrà che dopo l'attribuzione del privilegio anche ai crediti anteriori alla legge n. 59/1992 ( al n. 1), i numeri successivi riguardano, in progressione logico-giuridica, sia l'operatività del privilegio nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 52/1959 ( il secondo periodo del n. 1), sia il modo di far valere il privilegio in relazione a crediti che, in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge stessa, erano stati ammessi al passivo ( o fatti valere in una procedura esecutiva) e posposti ad altri, sia lo strumento processuale per ottenere detto riconoscimento del privilegio (l'impugnazione ex art. 100 l.f. ), sia, infine, il tempo utile alla rivendicazione del privilegio ( sino a che non sia stato reso esecutivo il piano di riparto finale). Nel caso all'esame, dunque, richiamando sul punto la sentenza n. 235 del 1980, nessun problema sorgeva dalla circostanza che il OR avesse fatto richiesto il riconoscimento del privilegio introducendo la domanda con il mezzo di cui all'art. 101 della legge fallimentare, atteso per la norma della legge n. 44/1994 può ripetersi quanto questa Corte, con la sentenza n. 152/1980, osservò per l'art. 15 della legge n. 426 del 1975, e cioè che i termini in cui la norma è formulata sono tali che attribuiscono ad essa un'efficacia retroattiva che supera le preclusioni derivanti dall'approvazione dello stato passivo ", essendo evidente che il legislatore, concedendo il mezzo di cui all'art. 100 l.f. per far valere il privilegio fino al decreto di esecutività del riparto finale, "abbia inteso sacrificare ad esigenza di giustizia sostanziale il principio della preclusione derivante dall'approvazione dello stato passivo e - può aggiungersi - quello che impone al creditore di far valere contestualmente, con la domanda di ammissione al passivo, il credito e la causa di prelazione ". Possono essere utilmente richiamate, ancora, le sentenze n. 10741 del 1994 e n. 8421 del 1998 con la prima delle quali questa Corte affermò che con l'entrata in vigore della legge n. 44 del 1994.....deve ritenersi riconosciuto con effetto retroattivo il carattere privilegiato del credito delle cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti “. La sentenza ora impugnata è dunque erronea sul punto di diritto. два Ma ciò non giova al ricorrente, stante l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. Il privilegio in questione è attribuito ai crediti "per i corrispettivi della vendita dei prodotti" sicché non può prescindersi dalla verifica fattuale, sul piano della prova, circa l'origine del credito. Sulla base di tale rilievo, correttamente la Corte di merito ha ritenuto non sufficienti le indicazioni desumibili dallo statuto della cooperativa circa l'oggetto sociale, affermando la necessità della prova che il credito, in relazione al quale il privilegio in questione è rivendicato, "sia afferente, in tutto o in parte, a tale attività " (ossia alla vendita dei prodotti). Non è infatti la qualità del creditore (la cooperativa agricola o i consorzi tra cooperative) che rileva, bensì la causale del credito, a questa e non alla prima essendo, nel testo della legge n. 44/1994, connesso il privilegio. Il ricorso va dunque rigettato. Lespesedel giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 61,67 oltre euro 6.000 (seimila) per onorario. Così deciso addì 5 marzo 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Angel Gricco Presidente ils Griecz 109T ₤29,11 Walter Celentano estensore 4567 20,66 TOT. 149,77 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 LUG. 2002 IL CANCELLIERE TAnons Maria Di NU Marie Di Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di NU AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Fuzzo in dato 9 SET.2002 Serie 4. 149,77 ersare € an PHON (euroCENTOQUARANTANOVE/77...) Dirigente Area Servizi Dott.ssa Maria Grazia DHIPPO) Responsabile Servizio Atti Chudan (Dr. M. BACCICHI