Sentenza 23 marzo 2000
Massime • 1
Al fine di valutare la prognosi di pericolosità sociale, cui è ancorata la possibilità concreta di reiterazione di condotte criminose, stabilita per emettere misure cautelari personali, può farsi riferimento a fatti criminosi in corso di accertamento, ove riguardino ipotesi delittuose caratterizzate da eventi similari oppure identici, ripetute nel tempo ed assai ravvicinate. Infatti una simile condotta reiterata si fonda su fatti concreti, anche se non compiutamente accertati, e dimostra una personalità proclive a commettere fatti della stessa specie, pur se non possono essere utilizzati quali esclusivi argomenti su cui fondare le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2000, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA UMBERTO Presidente del 23/03/2000
1. Dott. QUITADAMO NICOLA Consigliere SENTENZA
2. Dott. ONORATO PIERLUIGI " N. 1309
3. Dott. CECCHERINI ALDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE FRANCESCO " N. 5081/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LI UN n. a S. BARTOLOMEO VAL CARVAGNA il 3 novembre 1944
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in sede di riesame del 17 dicembre 1999
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Novarese;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Siniscalchi che ha. concluso per rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv.to Cipollone Giovanni - Roma - Svolgimento del processo
LI RU ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Milano, emessa in sede di riesame in data 17 dicembre 1999, con la quale veniva confermata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.i.p. del Tribunale della stessa città del 26 novembre 1999, deducendo quali motivi la mancanza e l'illogicità manifesta della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, desunti soltanto dalle dichiarazioni della parte offesa senza motivare sull'attendibilità della stessa e sui rapporti tra l'indagato e la vittima, ed anche con riguardo alle esigenze cautelari connesse alla reiterazione di reati della stessa specie, tratte anche da altro procedimento oggetto di separate indagini, e la carenza di motivazione circa l'idoneità della misura e la possibilità di applicare quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.
Motivi della decisione
Alcuni motivi addotti sono infondati o chiaramente inammissibili. Ed invero la parte offesa non cessa di essere considerata testimone per essere portatrice di un interesse specifico ed antitetico a quello dell'indagato, mentre il Tribunale in sede di riesame valuta la deposizione secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente di questo giudice di legittimità (Cass. sez. VI 19 aprile 1995 n. 4147, Numelter rv. 201251), il quale attribuisce piena efficacia probatoria alla testimonianza della persona offesa, qualora ne sia accertata l'intrinseca coerenza logica, anche quando essa costituisca l'unica fonte di prova e manchino elementi esterni di riscontro, giacché non trova applicazione il comma terzo dell'art. 192 c.p.p. relativo solo alle dichiarazioni provenienti da terzi coimputati, che abbiano già acquisito detta qualità, e ricerca e valuta anche riscontri oggettivi, basati su un'audizione mediante interfono, nonché alcune Parziali ammissioni dell'indagato.
Infine occorre ribadire che esula dai poteri del giudice di legittimità una rilettura degli elementi di fatto, su cui si fonda la decisione, essendo detta valutazione riservata al giudice di merito, mentre la Corte di Cassazione deve accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. sez. un. 29 gennaio 1996 n. 930, Clarke rv. 203428 cui adde Cass. sez. un.16 dicembre 1999 n. 24,Spina rv. 214793) nei limiti stabiliti dall'art. 606 lett. e) c.p.p. cioè se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato.
Ed invero la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente, dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato".
Pertanto esistono numerosi e gravi indizi di colpevolezza, sicché detta censura è manifestamente infondata.
Il Tribunale ha individuati atti o comportamenti concretamente sintomatici della pericolosità dell'indagato nelle modalità dei fatti, ampiamente descritti nella parte attinente ai gravi indizi di colpevolezza, e nelle dichiarazioni della parte offesa apprezzate nella loro credibilità sia in base ad un esame della loro coerenza logica intrinseca sia attraverso alcuni riscontri oggettivi, mentre l'art. 274 lett. c) c.p.p., come modificato dalla legge 8 agosto 1995 n. 332, non impedisce di trarre il pericolo concreto di reiterazione dei reati della stessa specie cioè lesivi dell'interesse protetto e dello stesso valore costituzionale anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività (Cass. sez. I 21 febbraio 1996 n. 277, Esposito rv. 203726 cui adde Cass. sez. III 23 luglio 1996 n. 2631, Sinani rv. 205820 e Cass. sez. V 4 agosto 1999 n. 1416, Marchegiani rv. 214230). Ed invero la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi da criteri, oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 c.p., fra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto-reato, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, ma devono valutarsi situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità del soggetto su una motivazione fondata sulla concretezza dei fatti e non su criteri generici e/o automatici.
Peraltro il pericolo di reiterazione di fatti della stessa specie possono essere dedotti anche da altre fattispecie delittuose in corso di accertamento. Infatti al fine di valutare la prognosi di pericolosità sociale, cui è ancorata la possibilità concreta di reiterazione di condotte criminose, stabilita per emettere misure cautelari personali, ben può farsi riferimento a fatti. criminosi in corso di accertamento, ove riguardino ipotesi delittuose caratterizzate da eventi similari oppure identici, ripetute nel tempo ed assai ravvicinate, giacché una simile condotta reiterata si fonda su fatti concreti, anche se non compiutamente accertati, e dimostra una personalità proclive a commettere fatti della stessa specie, pur se non possono essere utilizzati quali esclusivi argomenti su cui fondare le esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) c.p.p., come ha esattamente operato il Tribunale meneghino.
Pertanto detta censura è infondata.
Fondato è, invece, il motivo relativo all'omessa motivazione in ordine al principio di adeguatezza dettato dal primo comma dell'art.275 c.p.p. ed all'impossibilità di applicare una misura meno afflittiva, essendo quella della custodia in carcere considerata, giustamente, dal codice e dalle novelle quale extrema ratio. Infatti sia nell'istanza di riesame sia nel ricorso vi è un'espressa doglianza, cui il Tribunale non risponde in alcun modo neppure in maniera implicita.
Ed invero sussiste il vizio di carenza di motivazione qualora l'indagato abbia dedotto in sede di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare la non indispensabilità della custodia in carcere ed il giudice di merito non abbia considerato se la reiterazione della condotta criminosa possa essere esclusa anche mediante l'applicazione della specifica misura degli arresti domiciliari, neppure con argomentazioni implicite e senza nemmeno accennare al principio di adeguatezza, sicché l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano in sede di riesame. Deve disporsi la trasmissione del provvedimento ai sensi dell'art. 23 comma 1 bis della legge n. 332 del 1985.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Milano in sede di riesame limitatamente al punto relativo all'istanza di concessione degli arresti domiciliari. Rigetta nel resto. Manda alla Cancelleria di effettuare gli adempimenti ex lege n. 332 del 1995.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2000