Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17631 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
LA CORTE UPPEMAD1 7631/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO CASSAZIONE Oggetto Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE decreto ingiuntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19578/99 FIDUCCIA Presidente Dott. Gaetano - Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 41482 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Rep. 4704 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud. 04/10/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UE NI, nonchè FARMADATA SRL, con sede in Sirignano, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. AR UZ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA NUOVA 213, presso lo studio PORCARELLI, difesi dall'avvocato EMILIO D'AMORE, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
ASSIMOCO ASSIC SPA;
intimata 2002 avversO la sentenza n. 4362/98 del Giudice di pace di 1864 MILANO, emessa e depositata il 30/06/98 (R.G. 2619/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo e Motivi della decisione Il giudice di pace di Milano, con decreto d'in- 1. giunzione, ha accolto la domanda con la quale la spa Assimoco Assicurazioni aveva chiesto che il Consorzio Api Serfor, la srl RM e IC IE fossero condannati a pagarle la somma di lire 2.362.500, oltre gli interessi e spese, portata da contratto di fideius- sione prestata dalla Società Assimoco, nel quale erano intervenuti il IE e la RM come garanti.
2. Gli intimati hanno proposto opposizione contro l'ingiunzione ed il giudice di pace di Milano, con sen- tenza del 30 giugno 1998, ha revocato il decreto in- giuntivo opposto.
3. IC IE e la srl RM hanno propo- sto ricorso con il quale hanno chiesto che la sentenza sia cassata, addebitando alla decisione i seguenti er- rori: violazione delle norme in tema di equità del giu- dizio del giudice di pace nelle cause di valore ecce- 2 dente lire due milioni;
nullità del procedimento;
di- fetto di motivazione;
mancata Osservanza dei principi regolatori della materia. L'intimata Società Assimoco non ha svolto attività difensiva.
4. Il ricorso è dichiarato inammissibile, in base alle considerazioni di seguito esposte.
5. L'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. di- spone che il giudice di pace decide secondo equità la causa il cui valore non eccede lire due milioni. Il successivo art. 339, ultimo comma, aggiunge che sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pro- nunciate secondo equità. Infine, l'art. 360 dello stesso codice stabilisce che il ricorso per cassazione può essere proposto con- tro le sentenze pronunciate in un unico grado. Da questi dati normativi si ricava che le sentenze del giudice di pace, pronunciate nelle cause il cui va- lore non eccede lire due milioni, possono essere impu- gnate solo con il ricorso per cassazione, per i motivi individuati dalla giurisprudenza di questa Corte: ss.uu. 7 marzo 1999, n. 716/SU. Le altre sono impugnabili mediante appello: art. 339, primo comma, citato.
5.1. Per determinare il valore della causa ai fini 3 del regime delle impugnazioni, astrattamente, sono pos- sibili due criteri: quello del riferimento al valore della domanda;
quello del riferimento alla decisione in concreto adottata. La giurisprudenza di questa Corte ha già indicato come valido il primo criterio: sent. 26 ottobre 2000, n. 14099; 7 febbraio 2000, n. 1340; 17 maggio 1999, n. 4799 (in fattispecie relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo); 25 marzo 1999, n. 2882; 3 marzo 1999, n. 1789. La validità di questo criterio sta nel fatto che, stando ai dati testuali, nell'art. 113, secondo comma ' citato la "decisione secondo equità" è collegata alla causa "il cui valore non eccede lire due milioni" e non alla decisione in concreto adottata, con evidente rife- rimento al valore della domanda, senza che sia neppure necessario ricorrere ai meccanismi di determinazione indicati negli artt. 10 e 14 del cod. proc. civ., i quali non contengono un principio generale, ma si rife- riscono solo al criterio di determinazione della compe- tenza per valore e non certo all'individuazione del giudice dell'impugnazione. Si aggiunga, che il diverso criterio del riferimen- to al valore della decisione adottata presenterebbe l'inconveniente di lasciare il giudice di pace arbitro 4 del sistema di impugnazione della sue decisioni.
5.2. Nella fattispecie che interessa la causa deci- sa dal giudice di pace ha un valore eccedente lire due milioni, come si ricava dal fatto che il ricorso per decreto ingiuntivo, introduttivo della corrispondente domanda, reca una richiesta di pagamento della somma di lire 2.362.500. Pertanto, 1'impugnazione avverso la sentenza del giudice di pace non era data dal ricorso per cassazio- ne, il quale deve essere dichiarato inammissibile.
6. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché l'intimata non vi ha svolto attività difensiva. p. q. * UII La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 4 ottobre 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Unji puno Wel Il Presidente Fideлисей DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista Oggi 11 DIQ. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista 5