Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2003, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
A R T " S 7 I . 1 G T 3 E R . R A UBBLICA ITALIANA N A 7 D 6 9 E 1 - T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I N -5 S E 3 N S E E E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE " S G I Oggetto G A E L SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA agistrati0 1 6 7 1 /03 Composta dagli I) R.G.N. 7999/01 Dott. Rosario Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Cron. 3869 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA FELICETTI Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Ud. 16/10/2002 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DI BRESCIA, in persona del Prefetto pro PREFETTURA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
ALU BRIXIA SRL;
intimata - avverso la sentenza n. 55/00 del Giudice di pace di CHIARI, depositata il 02/12/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1892 udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1 La ALU BRIXIA s.r.l., con ricorso notificato il 17 luglio 2000, impugnava dinanzi al Giudice di pace di Chiari l'ordinanza-ingiunzione n. 2087/99 del Prefetto di Brescia, notificatale il 21 giugno 2000, con la qua- le gli era stato ingiunto il pagamento di lire 993.200 sanzione amministrativa per la violazionequale dell'art. 142 del codice della strada. Ne deduceva la illegittimità per essere stata ema- nata dopo il termine stabilito dall'art. 204 del codice della strada e per la mancata indicazione dei motivi per i quali non era stata effettuata la contestazione immediata. Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 2 dicembre 2000, accoglieva l'opposizione. Avverso la sentenza ricorre a questa Corte il Pre- fetto di Brescia, con atto notificato il 14 marzo 2001 formulando un unico motivo. La parte intimata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 204 del codice della strada e dell'art. 18 2 della legge n. 689 del 1981. Si deduce al riguardo che nel caso di specie il termine applicabile per la emana- zione dell'ordinanza-ingiunzione era di 180 giorni essendo la fattispecie regolata, ratione temporis, dal- la legge n. 391 del 1999 da farsi decorrere dalla scadenza del termine di trenta giorni che l'art. 203 del codice della strada accorda all'organo accertatore per trasmettere al Prefetto il ricorso con le controde- duzioni. Nel caso di specie l'ordinanza-ingiunzione sa- rebbe stata emanata nel termine, in quanto il ricorso era stato presentato il giorno 11 novembre 1999 e la decisione emanata il 30 maggio 2000. Va premesso che, nel caso in cui il trasgressore norme del codice della strada per le quali è previ- di una sanzione amministrativa pecuniaria proponga ri- sta corso al Prefetto ex art. 203 di quel codice, come è incontroverso essere avvenuto nel caso di specie, il Prefetto, ricevuti gli atti così come previsto da tale articolo (comma 2), a norma dell'art. 204, nel testo come modificato dall'art. 106 del d. lgs. n. 360 del 1993, se riteneva fondato l'accertamento, doveva emet- tere, entro sessanta giorni, ordinanza motivata di in- giunzione di pagamento della sanzione amministrativa da esso determinata secondo i criteri ivi indicati;
ove invece non ritenesse fondato l'accertamento, nello 3 stesso termine doveva emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio о comando cui apparteneva l'organo accertatore, quale ne deve dare notizia ai ricorrenti. Al riguardo questa Corte ha affermato, con giuri- sprudenza ormai consolidata, che l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione dopo il decorso del su detto termine, rende il relativo provvedimento viziato da violazione di legge e, pertanto, invalido e annullabile C (Cass. 12 dicembre 2001, n. 15709; 18 luglio 2000, n. 9447; 27 aprile 1999, n. 4204; 17 aprile 1999, n. 3848). Con la precisazione, peraltro, che ai sessanta giorni previsti dall'art. 204 vanno aggiunti i trenta assegnati dall'art. 203 all'ufficio O comando cui ap- partiene l'organo accertatore ai fini dell'istruttoria, per cui il termine complessivo doveva ritenersi di no- vanta giorni (Cass. 25 febbraio 1998, n. 2064), a meno che l'opponente provasse che il Prefetto aveva ricevuto il ricorso prima della scadenza deitrenta giorni (Cass. 27 maggio 1999, n. 4204). Con decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, il ter- mine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 fu por- tato a centoottanta giorni. Tale decreto legge non fu 488, fu convertito, ma con legge 23 dicembre 1999, n. furono confermato il termine di centoottanta giorni e 4 dichiarati validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge n. 391 del 1999. Dalla sentenza impugnata risulta che il ricorso fu presentato dall'opponente al Prefetto in data 11 novem- bre 1999 e l'ordinanza-ingiunzione fu emessa in data 30 maggio 2000. I l Giudice di pace ebbe a ritenerla illegittima perchè emanata dopo la scadenza dell'originario termine di novanta giorni, senza tenere conto che, prima della scadenza di tale termine, era intervenuto ad aumentarlo a centoottanta giorni oltre, in mancanza della prova sopra indicata i trenta previsti dall'art. 203 - il d.l. n. 391 del 1999, i cui effetti sono stati fatti salvi, ancorchè non sia stato formalmente convertito, dalla citata legge n. 488 del 1999, che a sua volta ha portato parimenti il termine a centoottanta giorni (poi ridotti a novanta, oltre i trenta previsti dall'art. 203, dalla legge 24 dicembre 2000, n. 18). Secondo il Giudice di pace la normativa sopravve- nuta non si applicherebbe alla fattispecie in forza dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981, ma tale affer- mazione é erronea, stabilendo detto articolo 1 il prin- cipio della irretroattività delle norme sanzionatorie, non incidendo affatto sulla disciplina dei termini pro- 5 cedimentali relativi all'accertamento e alla contesta- zione delle violazioni compiute. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio al Giudice di pace di Bre- scia, che farà applicazione, in sede di rinvio, del su detto disposto del decreto-legge n. 488 del 1999, ap- plicabile alla fattispecie ratione temporis, e della legge n. 488 del 1999 nella parte in cui ha dichiarato validi e fatti salvi gli atti e i provvedimenti adotta- ti gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di detto decreto legge, provvedendo anche sulle spese del processo di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cas- sa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Brescia. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore (Francesco Felicetti) (Rosario De Musis) Asllanis Грани завин iIL GANCE TERS Decaturco Markallyh 5 FEB. 2003