Sentenza 12 novembre 2014
Massime • 1
Sussiste l'uso del documento idoneo ad integrare il delitto di falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen.) qualora il documento falso esca dalla sfera dell'agente in modo giuridicamente rilevante. Rientra in tale fattispecie la produzione in sede di giudizio di divorzio di un documento falsamente attestante la comproprietà della casa coniugale, invece interamente di proprietà dell'altro coniuge, a nulla rilevando la circostanza che il fine della produzione documentale non sia l'accertamento della proprietà dell'immobile ma la mera assegnazione della casa coniugale. Né, in tal caso, sussiste il falso inutile, attesa la funzionalità della produzione dell'atto alla prova delle circostanze dedotte e, comunque, al suo rafforzamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2014, n. 10548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10548 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 12/11/2014
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 3357
Dott. VESSICHELLI RI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 17835/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AN MA IA N. IL 14/07/1948;
avverso la sentenza n. 1193/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 09/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito il difensore Avv. Scuderi in sost. avv. Silipo. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione NI NA RI Pia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, in data 9 marzo 2012, con la quale - a parte il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna - è stato confermato il giudizio di responsabilità, già pronunciato dai giudice di primo grado, in ordine alla imputazione di falsità in scrittura privata.
La ricorrente era stata accusata di avere prodotto, in un giudizio civile (all'udienza del 17 maggio 2005), una scrittura falsa da essa formata, con data apparente del maggio del 1991, nella quale si registrava la volontà della stessa imputata e del rispettivo coniuge, AL UG, che l'appartamento sito in via San Francesco 30 rimanesse appartenente, al 50%, ad ognuno di essi. In calce a tale scrittura apparivano le sottoscrizioni dei due dichiaranti, essendo, quella del AL, però, apocrifa, secondo l'ipotesi accusatoria.
Era accaduto, in altri termini, come prospettato in querela, che nella causa di divorzio promossa, nel 2005, dal AL nei confronti dell'imputata, volta ad ottenere, tra l'altro, la reintegrazione nel possesso dell'appartamento sopra citato, oggetto di sua esclusiva proprietà, ma rimasto in uso alla moglie e alla figlia, l'odierna parte civile si fosse vista opporre, dalla imputata, mediante deposito agli atti della causa, la scrittura di cui all'imputazione. Questa si presentava come
contro
-dichiarazione che il AL e la moglie apparivano aver sottoscritto lo stesso giorno (7 maggio 1991) in cui avevano sottoscritto, dinanzi al notaio Fiori, anche un contratto con il quale la NI cedeva, al marito, il 50% della proprietà dell'immobile di cui la prima era titolare , essendo, il AL, già intestatario del residuo 50%. Con la
contro
-dichiarazione - che la accusa assume falsa - le stesse parti dichiaravano, dinanzi allo stesso notaio Fiori, la volontà contraria a quella oggetto dell'atto rogato. Il giudice dell'appello confermava la condanna sulla base delle prove, costituite, in primo luogo, dalla dichiarazione del notaio Fiori, che aveva smentito di aver assistito alla manifestazione di volontà raccolta nella scrittura privata;
in secondo luogo dal rilievo che la produzione della scrittura privata in giudizio serviva alla imputata per paralizzare la domanda del coniuge, che era, a sua volta, intenzionato - per il comportamento ostruzionistico della moglie - a superare il diverso accordo raggiunto in sede di separazione consensuale e finalizzato alla vendita dell'appartamento nonché alla divisione del ricavato.
Deduce, dopo aver fatto presente che la tempestività del ricorso dipendeva dalla normativa speciale (L. n. 213 del 2012 di conversione del D.L. n. 174 del 2012, a sua volta modificativo della L. n. 74 del 2012) che aveva sospeso i termini processuali per le popolazioni terremotate.
1) la violazione di legge e il vizio di motivazione sul tema dell'uso dell'atto falso. Non poteva dirsi integrato il requisito dell'"uso" dell'atto falso.
Ed invero, tale uso non poteva che consistere nell'utilizzo del documento per gli scopi inerenti al suo contenuto (così Cassazione sez. V, sent. 22 ottobre 1975). Non era, cioè, sufficiente ad integrare il reato qualsiasi utilizzazione del documento ma occorreva che l'effetto giuridico derivante dall'uso del documento fosse proprio della sua normale destinazione.
Invece, nella specie, la imputata non aveva prodotto la scrittura per ottenere il riconoscimento della comproprietà della casa coniugale, ma per uno scopo diverso: e cioè quello di contestare le affermazioni del marito.
Essa, cioè, intendeva ottenere l'assegnazione della casa coniugale ai sensi dell'art. 155 quater c.c., a prescindere dall'accertamento della proprietà dell'immobile che è evenienza differente per il giudice divorzile.
Ne conseguiva che, anche a voler parlare di atto falso, si trattava di un falso inutile, come tale non punibile;
2) la violazione di legge e il vizio di motivazione nella forma del travisamento del fatto. In primo luogo, la difesa insiste sulla bontà della propria tesi - respinta dalla Corte d'appello - secondo cui sarebbe rilevante, nell'ottica di cui al precedente motivo di impugnazione, il fatto che l'imputata, una volta conosciuta la contestazione della controparte in relazione alla firma del documento da essa prodotto in giudizio, non avesse proposto istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta: infatti il suo intento non era quello di rivendicare la comproprietà dell'immobile. Tale intento, al contrario, risulta perseguito nella diversa ed apposita causa civile intentata dinanzi al Tribunale di Modena - sezione di Carpi - ancora non definitiva. Invero, tale causa era stata decisa, in primo grado, in senso favorevole all'imputata, sulla base non già della perizia calligrafica ma della confessione stragiudiziale dell'odierna parte civile, resa in un diverso giudizio del 1991, dinanzi al Tribunale di Modena, nonché delle dichiarazioni di alcuni testimoni che avevano sentito il AL affermare che la casa, in realtà, era ed è in comproprietà, al 50%, con la ex moglie. E tale realtà processuale risulta completamente trascurata dalla Corte d'appello;
3-4) la violazione di legge ed il vizio di motivazione sul presunto utilizzo di altra scrittura privata, ugualmente falsa. Uno degli argomenti utilizzati dalla Corte d'appello, a sostegno dell'accusa, è stato quello - del tutto infondato - dell'avere, l'imputata, utilizzato, nel giudizio di simulazione, altra scrittura privata, ugualmente falsa e di analogo tenore.
Tale condotta non risulta mai penalmente contestata all'imputata, non avendo il AL sporto querela.
Tanto meno è possibile - come invece ha fatto la Corte d'appello - utilizzare i della sentenza che ha definito quel giudizio, come prova dei fatti in essa accertati e, in particolare, del dolo confermato, da un presunto piano illecito iniziato nel 2004 con il primo giudizio civile.
La difesa aggiunge che non sarebbe stato adeguatamente motivato il movente della condotta, come riconosciuto anche dal Procuratore generale che ha chiesto, alla Corte territoriale, l'assoluzione dell'imputata.
Ed infatti, l'imputata non aveva alcuna seria ragione per predisporre la scrittura falsa, la quale recepiva il tenore di un accordo già trascritto nell'atto di separazione consensuale (del 2002) ove si era riconosciuto il diritto delle parti di dividere, al 50%, il ricavato della vendita dell'immobile.
Un accordo di tal genere, del resto, si ricavava dalla confessione extragiudiziale del AL cui sopra si è fatto riferimento. Era anche emerso che l'imputata, negli anni del matrimonio, firmava abitualmente per conto del marito sicché non può escludersi che anche la sottoscrizione - che, nel presente processo, si assume apocrifa - sia stata apposta dall'imputata ma con l'accordo e su incarico del AL: ipotesi di falso - consentito che, secondo una parte della dottrina, non sarebbe punibile;
5) la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova costituita dalla dichiarazione del notaio Fiori: una deposizione in realtà irrilevante perché resa da soggetto che non aveva partecipato alla redazione dell'atto;
6) la violazione di legge e il vizio di motivazione a proposito del disconoscimento della scrittura ad opera della parte civile. Era stata ignorata la giurisprudenza che pretende un controllo rigoroso delle affermazioni accusatorie di tale parte, quando è riscontrabile, come nel caso di specie, una forte conflittualità ed è facilmente individuabile l'interesse della parte civile a gestire lo strumento della querela rimettibile per ottenere un contenimento delle pretese economiche della controparte.
La falsità del disconoscimento operato dalla parte civile avrebbe dovuto essere desunta dalla sentenza del Tribunale di Modena, del 2005, che ha dato atto dell'essersi, la parte civile stessa, dichiarata comproprietaria dell'immobile nel 1994; inoltre, nel verbale di separazione consensuale, più volte citato, si era convenuta la ripartizione del prezzo della vendita della casa comune;
anche la sentenza del Tribunale di Modena - sezione di Carpi - nel giudizio di simulazione, aveva accertato che l'imputata è comproprietaria per il 50% della casa coniugale.
La difesa evidenzia anche che la parte civile non ha fornito neppure la prova del pagamento, che essa avrebbe effettuato, del prezzo della porzione di immobile che le sarebbe stata ceduta con il rogito contestuale alla scrittura oggetto dell'imputazione. Dunque, non essendo stato versato il prezzo, anche la cessione doveva ritenersi simulata, come del resto riconosciuto dal Tribunale di Modena nel giudizio di simulazione.
Descrive, poi, l'acquisto di un immobile a Correggio, e il relativo conferimento in un trust, quale esempio di altra operazione simulata. In conclusione, la difesa osserva che la scrittura simulata corrisponde alla volontà delle parti e che non è stata neppure espletata una perizia calligrafica adeguata, essendo il documento in copia;
7) il vizio della motivazione in ordine al diretto apprezzamento della falsità, ad opera de, giudice del merito.
Una simile valutazione è la più chiara espressione che, se di falso si tratta, esso è grossolano e dunque integra un reato non punibile;
8) la mancata assunzione di prova decisiva (la parte civile e i testi di riferimento IR, UO e Mora, testi anche a discarico ed dunque tali da non dover essere indicati nella lista predisposta dalla difesa);
9) il vizio della motivazione a proposito della perizia calligrafica. Questa era stata eseguita sulla copia del documento costituente corpo del reato e, dunque, presentava un esito particolarmente poco attendibile, come già riconosciuto dalla giurisprudenza civile. Nel merito, le osservazioni del perito avrebbero dovuto essere disattese poiché erano state raggiunte conclusioni di certezza nonostante la premessa che la fotocopia non consentisse di rilevare la pressione della scrittura.
In data 7 febbraio 2014 è pervenuta una memoria difensiva nell'interesse della parte civile con la quale si sollecita la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso va accolto nei termini che si indicheranno. Il primo motivo è infondato.
Come osservato in maniera costante dalla giurisprudenza di questa Corte, l'uso dell'atto falso che rende la falsità punibile ex art. 485 cod. pen. consiste in una qualsiasi utilizzazione che abbia giuridica rilevanza (Sez. 2, Sentenza n. 2826 del 24/10/1983 Ud. (dep. 27/03/1984) Rv. 163365; conforme Sez. 5, Sentenza n. 37238 del 09/07/2010 Ud. (dep. 19/10/2010) Rv. 248647). Deve ritenersi, cioè, che si ha "uso", ai sensi dell'art. 485 cod. pen., tutte le volte che il documento falso sia uscito dalla sfera individuale del colpevole in modo giuridicamente rilevante (Sez. 5, Sentenza n. 8488 del 16/06/1983 Ud. (dep. 17/10/1983) Rv. 160725). Proprio la sentenza evocata dalla difesa, del resto, esprime il principio secondo cui l'uso del documento, necessario per la configurabilità del delitto di falso in scrittura privata, consiste nell'utilizzazione del documento per il conseguimento di scopi inerenti al suo contenuto, ancorché non conformi alla sua destinazione giuridica (Sez. 5, Sentenza n. 6865 del 22/10/1975 Ud. (dep. 09/06/1976) Rv. 133806).
Come ben posto in evidenza da Sez. 3, Sentenza n. 27 del 15/01/1965 Ud. (dep. 17/03/1965) Rv. 099474, costituisce uso dell'atto il far constare, anche in via extragiudiziale, una situazione giuridica emergente dal suo contenuto nei rapporti dell'agente con altra persona.
Ciò posto, appare immune da censure il ragionamento del giudice del merito, secondo cui, mediante la produzione della scrittura privata nella causa di divorzio, la imputata intendeva beneficiare proprio di quanto attestato nel documento, quale prova della natura dei rapporti giuridici di essa e del marito, relativamente all'appartamento conteso: appartamento che il marito rivendicava al proprio uso esclusivo sostenendo che esclusivo era anche il rapporto di proprietà con l'immobile.
Nel caso in esame, cioè, l'uso giuridicamente rilevante era proprio quello della utilizzazione della scrittura per sostenere, grazie a quanto in essa attestato, la tesi in diritto opposta alla domanda dell'attore, a nulla rilevando che la imputata, oltre ad un apprezzamento incidentale del giudice sul punto, non perseguisse anche l'ulteriore effetto accertativo della proprietà del 50% dell'immobile.
È dunque da escludere del tutto che si sia in presenza di un falso inutile, attesa, anzi, la funzionalità della produzione dell'atto, alla prova delle circostanze opposte dalla imputata, la cui posizione giuridica, anche nella sola ottica rappresentata dal difensore, sarebbe risultata sicuramente rafforzata dalla prova documentale dedotta.
Ancor meno rilevante - così rispondendosi al secondo motivo - è che la imputata non abbia proposto istanza di verificazione della sottoscrizione della firma disconosciuta dalla controparte, posto che, come esattamente rappresentato dal giudice del merito, il reato in contestazione è consumato nel momento della uscita del documento dalla sfera dell'utilizzatore: è in tale frangente, cioè, che si realizza la lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 485 c.p., bene costituito dalla fiducia che i consociati ripongono nella sicurezza della circolazione dei documenti e nella protezione degli specifici interessi connessi con la loro genuinità ed integrità (Sez. 5, Sentenza n. 3331 del 25/01/2000 Ud. (dep. 16/03/2000 ) Rv. 215582; conformi: N. 2091 del 1984 Rv. 163018), con la conseguenza che, alla consumazione del reato, resta estraneo il verificarsi di un pregiudizio di natura patrimoniale, quale sarebbe stato quello derivante dalla verifica della autenticità della firma del AL.
Per quanto poi concerne il dedotto "travisamento del fatto" è appena il caso di rilevare che si tratta di una categoria giuridica che non può essere dedotta con ricorso per cassazione, neanche dopo la riforma dell'art. 606, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, posto che resta la preclusione, per la Corte di cassazione, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, Sentenza n. 25255 del 14/02/2012 Ud. (dep. 26/06/2012 ) Rv. 253099; Conformi: N. 27429 del 2006 Rv. 234559, N. 39048 del 2007 Rv. 238215). Ma, anche a volere "rinominare" il tipo di doglianza dedotta dalla difesa e ritenere che la stessa abbia voluto eccepire la inutilizzabilità, a fini di prova, di una sentenza non definitiva di altro processo ( quella , di primo grado, resa nel giudizio civile di simulazione) e , in subordine, il travisamento della sua valenza come mezzo di prova, v'è da considerare che la motivazione della sentenza impugnata, pur contenendo la valorizzazione - come prova del movente della condotta in esame - del contenuto di una sentenza non definitiva resa in un giudizio civile, conserva una indubbia tenuta logica e completezza pur se sottoposta alla cd. "prova di resistenza": ossia, anche se valutata senza considerare l'elemento di prova contestato. Ed infatti, il giudice a quo ha fornito una motivazione fondata in primo luogo sul rilievo che la scrittura privata in contestazione nel presente processo è stata redatta con attestazione di circostanze (presenza del notaio) che così come rivestivano particolare importanza ai fini della asseverazione del contenuto della dichiarazione verbalizzata, allo stesso modo costituiscono indici di verifica della (non) veridicità del contenuto dell'atto: in tal senso, il disconoscimento, operato dal notaio, della sua presenza alla redazione della scrittura, bene - sul piano della logica - è stato citato, dai giudici, come elemento altamente indiziante della falsità della intera scrittura. E la contestazione della difesa, al riguardo, si atteggia come censura in fatto, non opponibile nella presente sede.
In secondo luogo, i giudici hanno valorizzato il disconoscimento della firma, opposto dalla parte civile e il tenore, in tutto convergente, della consulenza grafologica che è stata rafforzata dalla valutazione del giudice di primo grado , il quale ha espresso considerazioni proprio in merito alle scritture sottoposte al suo vaglio, per il giudizio penale sulla falsificazione ad opera della imputata.
Pertanto, inammissibile è la reiterazione di considerazioni della difesa - nei motivi fino al 6^ - a proposito delle diverse risultanze capaci di sostenere la tesi che il tenore della scrittura privata di cui alla imputazione rispecchiasse la effettiva situazione patrimoniale dei coniugi i quali erano, realmente, proprietari, al 50%, dell'appartamento conteso.
Si tratta, invero, di una tesi che non solo non è affatto esclusa dal giudice della sentenza impugnata, ma che, comunque, non vale, da sola, a rendere impossibile l'addebito o a dimostrarne la insussistenza: posto che, al contrario, il giudice a quo ha motivato il proprio convincimento che la imputata abbia fatto maldestramente ricorso alla scrittura privata falsa al solo scopo di procurarsi una prova documentale di quanto intendeva sostenerne - forse con fondamento e forse in assenza di prove altrettanto rassicuranti- in giudizio (v. pag. 8). Le stesse ragioni valgono a rendere evidente la infondatezza della censura della difesa a proposito della asserita inaffidabilità del disconoscimento operato dalla parte civile a proposito della firma ad essa riconducibile: censura basata sulla richiesta di valorizzazione delle prove atte a dimostrare la compatibilità della scrittura con la realtà dei rapporti giuridici fra le parti, le quali, però come detto, non sono affatto incompatibili con la tesi della falsificazione della scrittura. Quella della grossolanità del falso (settimo motivo), poi, è una tesi che la difesa allega sulla base degli apprezzamenti svolti direttamente dal giudice sulla scrittura in contestazione, ma in contrasto con gli approdi della giurisprudenza di legittimità la quale esclude tale evenienza quando, come nel caso di specie, si sia fatto ricorso alla collaborazione di un consulente specializzato e quando, comunque, la conclusione del giudice sia svolta - nella complessa materia della grafologia - sulla base di conoscenze scientifiche precise, che egli mostri di sapere valorizzare in ragione della professionalità che lo contraddistingue. Da respingere è l'ottavo motivo di ricorso.
La rinnovazione della istruttoria dibattimentale per la escussione di testi già noti soggiace alla regola generale della "decisività" della prova che si intende assumere attraverso le relative dichiarazioni: e, nel caso di specie, tale dimostrazione non è stata fornita dalla difesa la quale, al contrario, ha fatto riferimento al diverso criterio del diritto della parte alla assunzione del teste a discarico: un criterio non più valido in riferimento alla domanda di rinnovazione della istruttoria in appello.
Infine, anche la censura sulla attendibilità delle conclusioni del consulente grafologico della parte civile sono da respingere. Proprio la natura (copia) della scrittura recante la sottoscrizione apocrifa della parte civile ha imposto al giudice del merito un apprezzamento assai prudente in ordine alla definitiva attendibilità delle conclusioni raggiunte (v. pag. 8).
Si è trattato, dunque, di un apprezzamento di merito che il giudice ha corroborato con le altre risultanze indicate sopra, attraverso un ragionamento che non si espone a censure sul piano della completezza e della illogicità manifesta.
Tutte le considerazioni fin qui svolte, rendendo evidente che il ricorso è complessivamente infondato ma non anche manifestamente infondato o comunque inammissibile, portano al doveroso riconoscimento dell'ormai avvenuta maturazione del termine di prescrizione che, per il reato in esame - ed in assenza di cause di sospensione, oltre che di evidenti cause di proscioglimento nel merito (art. 129 c.p.p.) - è di anni sette e mesi sei. Invece le stesse considerazioni impongono il rigetto del ricorso agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2015