Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2014, n. 10548
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Sentenza 12 novembre 2014

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Sussiste l'uso del documento idoneo ad integrare il delitto di falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen.) qualora il documento falso esca dalla sfera dell'agente in modo giuridicamente rilevante. Rientra in tale fattispecie la produzione in sede di giudizio di divorzio di un documento falsamente attestante la comproprietà della casa coniugale, invece interamente di proprietà dell'altro coniuge, a nulla rilevando la circostanza che il fine della produzione documentale non sia l'accertamento della proprietà dell'immobile ma la mera assegnazione della casa coniugale. Né, in tal caso, sussiste il falso inutile, attesa la funzionalità della produzione dell'atto alla prova delle circostanze dedotte e, comunque, al suo rafforzamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2014, n. 10548
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10548
    Data del deposito : 12 novembre 2014

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