Sentenza 9 luglio 2010
Massime • 1
In tema di falsità documentali, l'uso dell'atto falso che rende la falsità punibile ex art. 485 cod. pen. consiste in una qualsiasi utilizzazione che abbia giuridica rilevanza. Pertanto, in caso di contraffazione di testamento olografo, il reato di falsità materiale si realizza con la pubblicazione del testamento eseguita dal notaio depositario, ex art. 620 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2010, n. 37238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37238 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 09/07/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1825
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 42651/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 12.9.2009 da:
HI AD, nata a *Chioggia L'1.3.1942*;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 5 giugno 2009;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto Dr. Monetti Vito, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per prescrizioni, fatte salve le statuizioni civili. Udito il difensore avv. Peda Savio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IE AD era chiamata a rispondere, innanzi al Tribunale di Moncalieri, del reato di cui agli artt. 485 e 491 perché, per procurarsi un vantaggio, formava in tutto un falso testamento olografo, apparentemente riconducibile alla mano di CE GI in cui, contrariamente al vero, risultava che il CE\ revocava ogni precedente testamento e la nominava sua erede universale.
Con sentenza del 17 aprile 2008, il Tribunale dichiarava l'imputata colpevole del reato ascrittole e, concesse le attenuanti genetiche, la condannava alla pena di anni uno di reclusione, oltre consequenziali statuizioni;
concedeva alla stessa la sospensione condizionale della pena;
la condannava al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili, da liquidarsi in separata sede nonché alla provvisionale di Euro 25.000,00, subordinando il beneficio al pagamento della provvisionale e dichiarava la falsità del testamento in questione.
Pronunciando sul gravame proposto dall'imputata, la Corte di Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava in parte la sentenza impugnata, riducendo la somma a titolo di provvisionale nella misura di Euro 10.000 ed eliminando la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della stessa provvisionale;
confermava nel resto.
Avverso la sentenza anzidetta, l'imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente denuncia inosservanza dell'art. 521, comma 2, artt. 598 e 604, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sul riflesso che, per giustificare il mancato rilievo della prescrizione del reato, il giudice di merito aveva ritenuto che il momento consumativo coincidesse con l'uso dell'atto falso, identificato all'atto della pubblicazione dello stesso documento il 4.2.2003, con ciò immutando il fatto-reato così come contestato.
Il secondo motivo contesta l'idoneità del compendio probatorio a dimostrare la colpevolezza dell'imputata.
2. - La prima censura è palesemente infondata. Ed invero, è giuridicamente ineccepibile la motivazione del giudice di appello che ha disatteso l'eccezione di prescrizione individuando il momento consumativo del reato in questione nell'atto della pubblicazione del testamento olografo contraffatto. Peraltro, un'affermazione siffatta è in linea con l'insegnamento di questa Corte regolatrice secondo cui l'uso dell'atto falso che rende la falsità punibile ex art. 485 c.p. consiste in una qualsiasi utilizzazione che abbia giuridica rilevanza. Pertanto, in caso di contraffazione di testamento olografo, il reato di falsità materiale si realizza con la pubblicazione del testamento eseguita dal notaio depositario, ai sensi dell'art. 620 c.c. (cfr. Cass. sez. 2, 24.10.1984, n. 2826, rv. 163365).
La seconda doglianza è pure manifestamente infondata in quanto il contesto motivazionale della sentenza impugnata offre ampia e corretta giustificazione della ritenuta idoneità delle risultanze di causa a sostenere del ribadito giudizio di colpevolezza. 3. - Per quanto precede, il ricorso è inammissibile e tale va, dunque, dichiarato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo. L'esito del giudizio non consente la delibazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dal difensore, secondo i ben noti dettati della giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr. S.U. 22.11.2000, n. 32, De Luca, rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2010