Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2010, n. 37238
CASS
Sentenza 9 luglio 2010

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In tema di falsità documentali, l'uso dell'atto falso che rende la falsità punibile ex art. 485 cod. pen. consiste in una qualsiasi utilizzazione che abbia giuridica rilevanza. Pertanto, in caso di contraffazione di testamento olografo, il reato di falsità materiale si realizza con la pubblicazione del testamento eseguita dal notaio depositario, ex art. 620 cod. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2010, n. 37238
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37238
    Data del deposito : 9 luglio 2010

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