Sentenza 18 settembre 2007
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, nel caso in cui alla ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, il concorso di norme tra l'art. 236, comma secondo, n. 1, L. fall. e l'art. 223 L. fall. va risolto utilizzando il principio di specialità, con l'applicazione della fattispecie di bancarotta fallimentare. Ne consegue che la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2007, n. 39307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39307 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 18/09/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1711
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 25029/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI OS;
avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Ancona il 28.2.2006;
Sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. SANDRELLI Gian Giacomo;
Udita la relazione del Procuratore generale nella persona del Cons. Dott. MURA Antonio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
È presente per il ricorrente l'avv. FAZI Giancarlo del foro di Macerata, che si riporta al ricorso.
IN FATTO
La Corte d'Appello di Ancona con parziale riforma del trattamento sanzionatorio confermava, con sentenza del 28.2.2006, la penale responsabilità di LI OS per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, decisione assunta ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4. Avverso la sentenza interpone ricorso la difesa dell'imputato eccependo la prescrizione del reato, attesa la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, ed il decorso massimo previsto dall'art. 157 e 160 c.p., di oltre 15 anni. Infatti, la difesa rammenta che il dies a quo da cui computare il periodo prescrittivi non è quello della dichiarazione di fallimento, bensì dell'emissione del decreto del Tribunale di Macerata che, in data 22.2.1990, ammise il LI alla procedura di concordato preventivo.
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il quesito posto dal ricorso riguarda la lettura del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 236, comma 2, n. 1, norma che stabilisce che "nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano le disposizioni degli artt. 223 e 224 (della stessa legge) agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società".
Norma che, quindi, rende applicabili le disposizioni sulla bancarotta impropria, quella commessa cioè, dagli amministratori di società, alla ipotesi di amministrazione controllata avendo parificato, quanto agli effetti penali, il decreto di ammissione al concordato preventivo alla sentenza dichiarativa di fallimento. È giurisprudenza da tempo consolidata che la fattispecie, nella formulazione della norma fallimentare, si realizza indipendentemente dalla eventuale successiva dichiarazione di fallimento: infatti, parificando il decreto di ammissione al concordato preventivo (e, prima della recente riforma di cui alla L. 14 maggio 2005, n. 80 ed al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, all'amministrazione controllata), non si è voluto che gravi comportamenti verificatisi prima, e anche in assenza, del fallimento restassero impuniti, sicché esso viene ad assumere la stessa funzione e a svolgere la stessa efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento nelle ipotesi ordinarie di bancarotta (cfr. Cass. Sez. 5, 7.7.1993, Po, in Difesa Penale, 1993, p. 59; Cass. sez. 5, 6.10.1999, Tassan Din, CED Cass. 214859; Cass. Sez. 5, 5/2/1993, Borsini, CED Cass. 193843, Cass. 1.12.2003, Muscoli, CED Cass. 227625). Più specificamente il quesito attiene alla definizione del momento consumativo del delitto di bancarotta, nel caso in cui all'ammissione ad una procedura minore (all'epoca, concordato preventivo o amministrazione controllata) segua la dichiarazione di fallimento.
Anche a tale proposito da tempo questa Corte (Cass. Sez. 4, 7.6.1984, Cigalino (in Cass. Pen. 1985, 1220, decisione ha expressis verbis ha affrontato la questione, nonostante qualche imprecisione nelle successive massime) ha affermato che "il concorso di nonne, conseguente alla conversione nel fallimento della amministrazione controllata, va risolto, utilizzando il principio di specialità, con l'applicazione della fattispecie di bancarotta fallimentare, restando in essa assorbite quelle di bancarotta conseguente ad amministrazione controllata o a concordato preventivo" ed ha criticato siffatta impostazione fondata sull'applicazione dell'art. 15 c.p.. Il Collegio conferma siffatto orientamento ed, anzi, rinviene ulteriori ragioni di valicarne l'assunto con motivazioni attinenti ad un profilo sostanziale.
Non vi è dubbio che la L.Fall. artt. 236 cpv. e 223, riguardano situazioni diverse, tanto che la seconda si rapporta alla prima per via di un espresso rinvio formale, giustificabile con l'impossibilità di ravvisare un raccordo per via di mera interpretazione estensiva della disciplina generale della bancarotta impropria. a Dunque, si tratta di fattispecie autonome e tra loro indipendenti. Corretta è, quindi, la lettura in chiave di specialità della disposizione ancorata alla dichiarazione di fallimento rispetto a quella scaturita dal decreto ammissivo al concordato preventivo: la vicenda concorsuale fallimentare, essendo successiva a quella "minore" si è arricchita di momenti qualificanti diversi ed ulteriori rispetto alla prima e, segnatamente, la prova della irreversibilità della insolvenza (ovvero, per altro contesto, dell'accertata immeritevolezza del debitore (o, ipotesi, ancor oggi vigente, della scoperta di atti di frode L.Fall., ex art. 173, nel vecchio testo).
Il Collegio, inoltre osserva che, al di là delle differenze normative conseguenti al rinvio disposto dall'art. 223, comma 2, alle ipotesi di bancarotta fraudolenta, riferito ad una limitata categoria di imprenditori (quelli collettivi e non quello individuale), esistono intrinseche incompatibilità tra le situazioni nelle situazioni dedotte nel richiamo dell'art. 236.
E, tra l'altro:
- il decreto di ammissione si fondava (prima della riforma) su presupposti diversi dalla sentenza dichiarativa di fallimento: vero che identica è la situazione di insolvenza e corretto è il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza maturata nella vigenza della vecchia legge fallimentare, ma è altrettanto vero che la sentenza attesta una situazione qualitativamente diversa dell'insolvenza (differenza che oggi è sottolineata dalla modifica del presupposto per il concordato, nella mera situazione di crisi), ossia la sua irredimibilità, circostanza essenziale per abbandonare la procedura inizialmente avanzata;
d'altra parte la prassi giudiziale ha evidenziato che il concordato preventivo ha perso la sua esclusiva funzione di liquidazione giudiziale dell'impresa, potendo sfociare in un suo recupero mediante il trasferimento a terzi;
- la conversione della procedura può, tuttavia, dipendere anche dal riscontro di condotte post concorsuali, che differenziano oggettivamente la fattispecie dedotta nella nuova procedura, sicché l'ipotesi punitiva si estende oltre all'art. 236, comma 2, la quale prevede che la condotta preceda l'ammissione dell'imprenditore sociale al concordato, essendo incompatibile una condotta fraudolenta successiva al decreto di ammissione determinando la conversione nella procedura fallimentare la previsione dell'art. 173 contemplava un obbligo di denuncia al giudice delegato ed un obbligo di questi di promuovere presso il tribunale la dichiarazione di fallimento);
- la situazione dei creditori è diversa nelle due procedure, diverso essendo il criterio di regime dei rapporti pendenti e della soddisfazione delle loro pretese, e del regime gravante sul debitore che non viene fatto oggetto (art. 167) di effettivo ed integrale spossessamento patrimoniale, ma soltanto attenuato con libertà di gestire l'impresa, purché nell'interesse dei creditori (permanendo anche l'obbligo di annotazione contabile), senza alcuna estensione al socio illimitatamente responsabile, ecc;
- la diversità oggettiva delle situazioni si riflette anche nelle difformità processuali, non foss'altro che per la presenza nella vicenda fallimentare di un curatore e non di un commissario, non è prevista la verifica del passivo, ecc.
Dunque, pur in presenza di una causa genetica comune (l'insolvenza) le due procedure si differenziano sostanzialmente e, quindi, evidenziano la necessità di una diversa tutela, difforme potendo essere il pregiudizio recato ai creditori pur da una stessa condotta illecita. In questa prospettiva la diversità delle fattispecie evidenzia la diversa potenzialità lesiva dei reati dedotti dalla L.Fall., art. 236 e 223, nella progressione sottesa alla conversione di una procedura nell'altra (correlativamente alla c.d. "consecuzione dei procedimenti concorsuali").
La diversità della configurazione non consente alcun assorbimento di una fattispecie nell'altra ed esalta la diversità dei beni protetti:
di qui l'autonomia delle ipotesi incriminatrici descritte dall'art. 223, rispetto alle condotte fraudolente sottese all'art. 236 e, conseguentemente, l'impossibilità di valersi delle dinamiche della procedura concorsuale concordataria per fissare regole discendenti dalla bancarotta propriamente fallimentare.
L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento dell'ammenda di cui all'art. 616 c.p.p., che si ritiene congruo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00, a favore della Cassa per le Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2007