Sentenza 2 luglio 2001
Massime • 1
Il rapporto di lavoro privato con un'amministrazione comunale deve essere qualificato non già sulla base della denominazione formale conferita dal Comune, ma mediante accertamento della concreta disciplina data al rapporto medesimo (nella specie, caratterizzato dall'assunzione dell'obbligo della p.a. di corrispondere al lavoratore "la retribuzione contrattuale quale corrispettivo sinallagmatico delle prestazioni lavorative necessarie per garantire il pubblico servizio"), tenuto conto che anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche trova applicazione il principio di cui all'art. 2126 cod. civ., in coerenza, altresì, con i valori espressi dall'art. 36 Costituzione sulla giusta retribuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2001, n. 8912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8912 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. NI MAMMONE - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
COMUNE DI CATANIA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappr.to e difeso dagli avv.ti Walter Perez e Francesco Mineo ed elettivamente domiciliato in Roma al viale delle Milizie n. 1, presso l'avv. Simona Napolitani, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR IO, RI SA, RI BA, CU NI, IN IO, LO IO AR (quali eredi di LO IO FILIPPO), SA NC (in proprio e quale erede di LO IO FILIPPO, nonché quale esercente la patria potestà su LO IO DAVIDE), LO SE, CASTRONI IN, DO BI e CC ME, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Faro, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati a Catania alla via Umberto n. 255, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza del Tribunale di Catania-Sezione Lavoro n. 3238/98 del 29 settembre/17 ottobre 1998 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 3655/1995).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 aprile 2001 dal relatore Prof. RU Balletti;
Udito l'avv. Francesco Mineo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NI Giacalone, che ha concluso per "l'inammissibilità" o, in subordine, il rigetto del ricorso".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi (successivamente riuniti) ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Catania i sigg. DA
RO, ID OR, OR BA, SC NI, IN RO, Lo CH IL, SA CE, BU PE, VA NI, OM IO e CC CA convenivano in giudizio il Comune di Catania per sentirlo condannare al pagamento delle somme specificate in ogni ricorso, all'uopo assumendo di aver prestato attività lavorativa, quali soci lavoratori della soc. coop. r.l. I.S.P.A., in favore del Comune predetto a seguito di "precettazione prefettizia" nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 1990 senza ricevere dal Comune stesso la intera retribuzione dovuta.
Il convenuto Comune di Catania, costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione dell"'autorità giudiziaria ordinaria" e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande come dinanzi proposte. L'adito Giudice del lavoro - dopo avere ammesso consulenza tecnica (che non veniva espletata per avere il c.t.u. dichiarato di essere impossibilitato a redigere la perizia contabile data la genericità e la contraddittorietà di quanto esposto nei ricorsi) - rigettava la domanda, ma - a seguito di appello proposto dai soccombenti - il Tribunale di Catania, quale Giudice del Lavoro di secondo grado, - dopo avere dichiarato la contumacia dell'appellato non costituitosi nel giudizio di appello - riformava la sentenza pretorile e condannava "il Comune di Catania al pagamento, a favore di ciascun ricorrente, delle seguenti somme, già comprensive di rivalutazione ed interessi legali: L.
1.761.527 in favore di RO DA;
L.
1.553.595 in favore di ID OR;
L. 986.352, in favore di OR BA;
L. 1.203.675, in favore di SC NI;
L. 986.352, in favore di IN RO;
L.
1.169.688 in favore degli eredi di Lo CH IL;
L. 1.777.381, in favore di BU PE;
L. 677.836 in favore di RU LO;
L. 986.352 in favore di OM PE;
L.
1.924.502 in favore di VA AN;
L.
2.072.478 in favore di OM IO e L. 823.442 in favore di CC CA, oltre alla ulteriore rivalutazione ed interessi legali al soddisfo ed alla rifusione delle spese di entrambi i gradi".
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che "risulta pacifico, oltre che documentalmente provato, che è in effetti intercorso tra le parti il dedotto rapporto di lavoro, nel periodo e con le modalità indicate in ricorso, e che è altrettanto pacifico che il Comune di Catania ebbe ad applicare in concreto il contratto collettivo dei dipendenti degli enti locali, recepito con d.P.R. n. 333/1990, per cui tale essendo la situazione di fatto, di rilievo ai fini del decidere, correttamente ricostruita sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, i compensi di fatto corrisposti a ciascun ricorrente non sono ben quantificati da parte datoriale, in osservanza dei dettami della vincolante normativa collettiva".
Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Catania ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.
Gli intimati SC NI, OR BA, ID OR, DA RO, VA AN, OM IO, SA CE, IN RO, BU PE, CC CA, Lo CH RI, Lo CH CE e Lo CH NI (questi tre ultimi quali eredi di Lo CH IL) hanno resistito con controricorso, sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Con ordinanza pronunziata all'udienza del 6 dicembre 2000 questa Corte ha disposto che il ricorso venisse notificato a tutti gli eredi di IL Lo CH: adempimento che è stato ritualmente curato dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I -. Con l'unico motivo di ricorso il Comune di Catania - denunziando "omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia" - assume che "quello che risultava dagli atti di causa era che nel periodo in questione e per effetto dell'ordinanza prefettizia gli originari ricorrenti avevano svolto le mansioni relative alla qualifica posseduta alle dipendenze della Cooperativa ISPA e che il relativo pagamento era stato effettuato direttamente dal Comune, quale beneficiario del servizio, in applicazione dell'art. 357 della legge n. 2248 del 1865, che consente, appunto, all'Amministrazione di pagare direttamente i dipendenti dell'impresa assuntrice dell'appalto, quando questa per qualunque motivo non sia in grado di farlo" e, con riferimento a tale risultanza processuale, addebita al Tribunale di Catania di "avere confuso il fatto con l'argomento giuridico e, non esplicitando alcun argomento in ordine alla ammissibilità che un decreto del Prefetto possa dar vita ad un rapporto di impiego subordinato tra un cittadino ed una Amministrazione diversa dal Ministero dell'Interno, ha completamente eluso l'obbligo di motivare la sentenza".
II -. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa inammissibile e, comunque, infondato.
Infatti, per impugnare la sentenza del Tribunale di Catania, il ricorrente ha (come si è testè constatato) sostanzialmente proposto censure "di fatto" - in merito alla natura subordinata dei rapporti di lavoro privatistici nella specie intercorsi ed alla vincolatività del "contratto collettivo dei dipendenti degli enti locali" per la regolamentazione di detti rapporti (presupposti di fatto ritenuti "per pacifici" dal Giudice di appello) - che, al fine di evitare una loro patente inammissibilità nella presente sede di legittimità, sono state sviluppate essenzialmente sotto il generico profilo di "omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia". Ma, anche sotto tale aspetto, il motivo di ricorso appare inammissibile, in quanto il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento dell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non considerati. Si rivelano, di conseguenza, infondate le censure del ricorrente in quanto la decisione della causa è avvenuta, giova ribadirlo, in base alla disamina delle risultanze processuali ritualmente acquisite, dovendosi (in generale) ritenere inammissibili le doglianze relative ai pretesi "vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre precisare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perché l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale, con corretta (anche se sintetica) motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito alla intercorrenza tra le parti di rapporti di lavoro subordinati (di natura privatistica) ed alla vincolatività del richiamato contratto collettivo ai cennati rapporti di lavoro.
In particolare - a conferma dell'inammissibilità delle censure proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga, la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse ripetutamente, nella specie, dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Catania - senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994). In ogni caso, a riprova dell'infondatezza sostanziale del ricorso, si rimarca che il rapporto di lavoro con un'amministrazione comunale deve essere qualificato non già sulla base della denominazione formale conferitagli dal comune, bensì alla stregua della concreta disciplina data al rapporto stesso (idest, nella specie, "assunzione dell'obbligo, da parte del Comune, di corrispondere ai lavoratori in questione la retribuzione contrattuale quale corrispettivo sinallagmatico delle prestazioni lavorative necessarie per garantire il pubblico servizio"), tenuto conto che, anche per i rapporti alle dipendenti delle amministrazioni pubbliche, trova applicazione il principio di cui all'art. 2126 cod. civ. in coerenza, altresì, con i valori espressi dall'art. 36 Cost. sulla "giusta retribuzione". III -. Sono, pure, inammissibili le censure proposte dal ricorrente circa il valore attribuito dal Tribunale di Catania alla "perizia disposta in corso di causa".
In primo luogo, anche tale censura si caratterizza negativamente per l'estrema genericità, per cui non può essere valutata in sede di legittimità, in quanto il ricorso non può consistere in mere affermazioni apodittiche non seguite da alcuna dimostrazione (Cass. n. 586/1968). Ciò per il principio dell'"autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso - costante è, in proposito, la statuizione secondo cui nel ricorso per cassazione debbono essere indicate a pena di inammissibilità le censure che si rivolgono contro la sentenza impugnata non potendo i motivi dell'impugnazione essere ricercati fuori dal testo del ricorso o desunti aliunde (cfr., ex plurimis, Cass. n. 246/1976) - e che il ricorrente non ha, nella specie, sicuramente osservato. In ogni caso, il Giudice di appello ha individuato "autonomamente" le ragioni del proprio decisum e si è riportato alle risultanze della c.t.u. unicamente per la quantificazione delle differenze retributive ("punto" sul quale non esiste alcuna specifica censura) dovute a seguito dei cennati riconoscimenti, sicché anche sotto tale profilo non sussiste affatto il vizio di motivazione addotto dal ricorrente. A questo è da aggiungere che la consulenza tecnica, se generalmente è disposta per fornire al giudice un ausilio per la valutazione di fatti già acquisiti, può tuttavia costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. n. 2629/1990, Cass. n. 3064/1988). IV -. Il ricorso proposto dal Comune di Catania va, quindi, rigettato ed il ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannato al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo e che vengono "attribuite" all'avv. Francesco Faro (come da sua richiesta).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in L. 26.000, oltre a L.
4.000.000 per onorario, con attribuzione delle stesse all'avv. Francesco Faro, che ha dichiarato di esserne anticipatario. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2001