Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11606 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1606/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.m Sig gistrati Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G.N. 19710/00 - Consigliere Cron. 25481 Dott. Michele DE LUCA Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud.11/10/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: PI OB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO BELLOTTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CALZATUE. S.P.A., in persona del BOEMOS INDDUSTRIA legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MORGAGNI 22, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SANDULLI, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO FANFANI, LUCA TARTAGLIONE, giusta 2002 delega in atti;
B 3984 −1- controricorrente avverso la sentenza n. 209/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 11/07/00 R.G.N. 210/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe | CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il 十 rigetto del ricorso. -2- R.G. 19710/00 Svolgimento del processo Il sig. RT PI ricorre per la cassazione della sentenza, meglio descritta in epi- grafe, della Corte d'appello di Firenze che, confermando quella di primo grado, ha esclu- so che tra costui e la MO Calzature spa, presso cui era stato avviato al lavoro, quale soggetto protetto, come operaio di II livello, si era verificato un licenziamento per manca- to superamento della prova, intimato prima del compimento del mese convenuto, in base a quanto esposto e sostenuto anche documentalmente dal PI, dovendo, invece il rapporto considerarsi estinto per mutuo consenso all'esito di "un giro ricognitivo" nei re- parti dell'azienda, avvenuto subito dopo la firma del contratto, "allorché il PI.. si dichiarò indisponibile al lavoro.". La sentenza impugnata ha argomentato che la motivazione “ufficiale” del licenziamento, avvenuto, secondo l'assunto del lavoratore, “dopo neppure la metà del periodo di prova, per evidente "totale inidoneità alla mansione", era "poco convincente", perché fondata su una prospettazione del comportamento datoriale assolutamente indifendibile in sede pro- cessuale, tanto più che “l'appellante sostenne davanti al primo giudice che la MO non gli aveva consentito neppure di effettuare la prova", ricevendo, per tutta risposta alle sue insistenze, la lettera di licenziamento. D'altra parte, la Corte territoriale, premesso che anche la prospettazione societaria pre- sentava "una evidente deviazione dal corretto percorso" delle regole in tema di assunzioni obbligatorie, avendo "la MO, fin dalla fase antecedente del giudizio di primo grado", sostenuto l'indisponibilità dell'avviato a svolgere le conseguenti prestazioni e, tuttavia, accolto il suggerimento del PI di non far figurare un suo rifiuto all'avviamento, in- timandogli un licenziamento fittizio “per non (fargli) perdere la posizione nella graduato- ria", ha tuttavia ritenuto, concordando con le valutazioni del Giudice di primo grado, che la MO, a differenza del PI, aveva assolto all'onere di provare la sua ricostru- zione dei fatti, giudicando attendibili, benché interessati a vario titolo nell'assetto societa- rio, i due testi da essa addotti. Con riferimento a questi testimoni, la sentenza ha escluso che fosse emerso alcun "con- creto elemento che autorizzi a ritenere che il LI e il NI...abbiano dichia- rato il falso" (non essendovi stata alcuna denuncia in tal senso), anche in relazione a un 3 consimile "espediente" del PI, ricordato dal NI, circa l'analoga vicenda del suo avviamento al lavoro presso la soc. SVROM 90, a lui nota perché sua cliente. Per contro la Corte di merito ha evidenziato che la tesi del PI di "non essere stato ammesso al lavoro sin dall'inizio" era irragionevole non solo perché aveva atteso di reagi- re al comportamento datoriale solo dopo la lettera di licenziamento per mancato supera- mento della prova, ma non aveva neppure provato che la MO “era adusa a seguire ta- le modus operandi con i soggetti... protetti". In questa situazione la sentenza sottolinea, infine, il comportamento dell'odierno ricor- rente, la cui difesa “nulla replicò.." a fronte delle contrarie deduzioni, anche probatorie, contenute nella memoria di costituzione della società e, sotto questo profilo, giustifica la reiezione delle richieste istruttorie avanzate dal PI in appello “stante il sistema di preclusioni e decadenze che connota il rito del lavoro, avendo giudicato inutili, in consi- derazione della "versione dei fatti chiaramente esposta in ricorso", lo svolgimento dell'interrogatorio libero del ricorrente, non ammesso in primo grado, pur riconoscendone giustificata l'assenza, e tardiva la richiesta di produzione del libro matricola per accertare le vicende lavorative di altra assunta ex lege. Contro questa sentenza parte ricorrente espone congiuntamente due motivi di ricorso. La Società intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il ricorso per cassazione il sig. RT PI denuncia la violazione degli artt. 420 e 421, cod.proc.civ., sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., oltre a vizi di motivazione (art. 360, n. 5, cod.proc.civ.) perché, a fronte di “un non dissimile tasso di verosimiglianza” delle opposte tesi circa l'andamento dei fatti, ricordato dalla sentenza, “il Collegio non poteva esimersi dal compiere esauriente istrut- toria, non poteva evitare di fare ricorso a tutti i propri poteri istruttori per accertare com- piutamente e fino in fondo i fatti", oltretutto avendo riconosciuto "l'effettivo coinvolgi- mento dei testi ascoltati nella vita della MO" ed essendo incorso nella “OMESSA PRONUNCIA “sull'aspetto -segnalato dall'appellante- della totale incongruenza tra la te- stimonianza dei due (da cui emergerebbe un accordo immediato e "a titolo di cortesia" con il PI...) e la lettera inoltrata dalla società a controversia già inoltrata (nella lu quale ...si farebbe riferimento a un comportamento oltraggioso e minatorio del PI. [grassetto, maiuscole e sottolineature del ricorso]). In questo contesto, aggiunge la difesa del PI, questi "non ha ricevuto un rifiuto di assunzione", quanto un rinvio della prestazione ("gli é stato detto di tenersi a disposizio- ne….. che sarebbe stato comunque retribuito..” e, quindi “nessuna inadempienza” v. pg 27, ultimo periodo, ricorso), tuttavia conclusa con la lettera di licenziamento, allorché e- gli chiese di essere destinato al lavoro e, in questo quadro, lamenta sia la mancata assun- zione dell'interrogatorio libero, essendone stata giustificata l'assenza in primo grado, sia che "la MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA POGGIA SU ELEMENTI RIGUARDO AI QUALI AL RICORRENTE NULLA É STATO CHIESTO, NULLA É STATO CONSENTITO DI REPLICARE", avendo il Collegio "persino DATO PER CERTO l'episodio... di una tentata truffa del ricorrente ai danni di altra società... benché in merito il ricorrente avesse chiesto -già di fronte al Tribunale- di porre ulteriori domande al teste RICEVENDO IL RIFIUTO DEL GIUDICE PERFINO ALLA VERBALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA." [grassetto, maiuscole e sottolineature del ricorso]. A prescindere dalle forme, più o meno marcate e sottolineate, degli scritti difensivi del ri- corrente, ritiene la Corte che la sentenza d'appello, nel suo complesso, regga alle censure cui è stata sottoposta, sia sotto il profilo della violazione di legge, che sotto il profilo del difetto di motivazione. Quanto al primo aspetto costituisce consolidata giurisprudenza di questa Corte il princi- pio secondo cui, nel rito del lavoro, in sede d'appello, il Giudice esercita discrezional- mente, e quindi senza particolare obbligo di dar ragione del proprio convincimento nega- tivo, i poteri istruttori che non ritenga essenziali per la più completa definizione della vi- cenda processuale, stante il perdurante principio dispositivo del processo e dei connessi oneri probatori che le parti devono sottoporre, sin dal primo grado, all'attenzione delle parti e del Giudice (v. artt. 421 e 437, cod. proc. civ., in virtù dei quali il potere conferito al Giudice del merito di disporre, anche d'ufficio, i mezzi istruttori -eccettuato il giura- mento decisorio- ritenuti necessari ed opportuni ai fini della decisione, è meramente di- screzionale, per cui il mancato esercizio di tale potere non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, neanche quando manchi un'espressa motivazione sul punto, dovendosi re- putare che, per la sufficienza degli elementi già acquisiti, il giudice implicitamente abbia 5ly inteso non avvalersi di quel potere, ovvero disattendere l'eventuale sollecitazione della parte, diretta, invece, a promuoverne l'esercizio: Cass., 15 gennaio 1999, n. 370; 13 giu- gno 1995, n. 6644). Parimenti nel rito del lavoro il libero interrogatorio delle parti, pur costituendo un adem- pimento doveroso per il giudice di primo grado, salva la valutazione della sua indispensa- bilità da parte del giudice d'appello, non é previsto a pena di nullità in quanto non é pre- ordinato a provocare la confessione della parte, ma a chiarire i termini della controversia ed a rendere possibile il tentativo di conciliazione. Ne consegue che la sua omissione nel giudizio di primo grado non incide sulla validità dello svolgimento del rapporto proces- suale, restando perciò ininfluente -e come tale non denunciabile in sede di legittimità- la mancata valutazione dell'omissione stessa, ove lamentata in sede d'appello, da parte del giudice del gravame. (v. Cass. 22 aprile 1995, n. 4562; 9 giugno 1998, n. 5710; 8 marzo 2001, n. 3380). Orbene la Corte di merito, sullo specifico punto, ha ritenuto, con incensurabile coerenza logico-giuridica, che "il richiesto libero interrogatorio del PI -in effetti risultato assente giustificato..- non varrebbe, comunque a modificare il 'quadro processuale'. Infatti la sua allegata versione dei fatti è stata chiaramente esposta in ricorso: se la stessa è risul- tata priva di supporti e riscontri per carenze ormai inemendabili, il libero interrogatorio è un mezzo inidoneo allo scopo.". D'altra parte, il complessivo difetto di motivazione del giudizio sfavorevole della senten- za, denunciato in ricorso, è manifestamente privo di pregio, essendo stata affatto omessa l'identificazione puntuale dell'elemento di riscontro decisivo che sarebbe stato trascurato nella ricostruzione della vicenda operata dalla Corte territoriale, per giustificarne un di- verso assetto. Infatti, a prescindere da inutili querimonie (il rifiuto di verbalizzazione accennato in ri- corso ben potendo trovare, se vero, idonei strumenti di sostegno), tale elemento doveva, secondo il PI, essere ricercato dalla Corte che "non poteva esimersi dal compiere esauriente istruttoria, non poteva evitare di fare ricorso a tutti i propri poteri istruttori per accertare compiutamente e 'fino in fondo ' i fatti.". Il che, per quanto più sopra detto, non merita considerazione alcuna, posto che l'omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall'art. 360, n. 5, cod.proc.civ., é costituito da quel difetto di attività del giudice di merito, che si verifica tutte le volte in cui egli abbia tra- scurato, non la deduzione o l'argomentazione che la parte ritiene rilevante per la sua tesi, ma una circostanza obiettiva acquisita alla causa tramite prova scritta od orale, idonea di per sé, qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con certezza ad una deci- sione diversa da quella adottata. Infatti, per citare anche l'autorevolezza delle Sezioni unite civili 13 gennaio 1997, n. 265 (ma v. anche Cass., 18 settembre 2000, n. 12308 e 3 agosto 1999, n. 8383, per citarne so- lo alcune), qualora, con il ricorso per cassazione, sia dedotta l'incongruità o illogicità del- la motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali é necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specifi- cazione consente alla Corte di cassazione, alla quale é precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa. Tenuto conto dei "profili di anormalità" e delle reciproche devianze dal modello legale, pur riscontrate dai giudici di merito nel comportamento delle parti, appare opportuno compensare fra loro le spese processuali di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma l'11 ottobre 2002 Il Consigliere est Il Presidente falcatur джеIL CANCELLIERE I D A , S O 0 S L 1 A L 3 . Depositato in Cancelleria T 3 O T , B 5 R A I 28 LUG. 2003 S 'A . D E L N P A L S oggi, E T I 3 S D N 7 - O I G P 8 S IL CANCELLIEREY O - N M 1 I A E 1 S D A I E E D , A G E O T O G R N E T T T S E L I I S R G E I A E D L R L O E D 7 ---