Sentenza 27 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/12/2002, n. 18334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18334 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2002 |
Testo completo
I T IT E IR N IO E D N Z E IO A I R L Z REPUBBLICA ITA4 8 334 / 02 T L A IS R O G A B IP E A R R D A A E U A T T Q N T E E E IA S G E G R E O T S A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO M ес LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Едиа прасотеке Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni - Presidente OLLA R.G.N. 24016/01 Cron. 43415 Consigliere - Dott. Mario ADAMO Rep. 4896 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud.04/07/02 Dott. Angelo SPIRITO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI CAMPIONE CIVILE S ENTENZA sul ricorso proposto da: N. 82789 RINAUDO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMPT DELLA BALDUINA 114, presso l'avvocato CLAUDIO MARRAPESE, rappresentato e difesa dagli avvocati ROSSANA INTERLANDI, DIEGO ARGENTO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEItempore 1 PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA DELLO GENERALE STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 1512 - - -1- avverso il decreto della Corte d'Appello di MESSINA, c.).depositato il 19/06/01 (Ne 32/2001 R.G. N.C. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il resistente l'Avvocato Russo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità о in subordine il rigetto del ricorso;
-2- R.G. 24016/2001 Svolgimento del processo Con il decreto attualmente impugnato la Corte d'appello di Messina ha respinto la domanda di equo indennizzo proposta dalla sig. NA nei confronti del Ministero della Giustizia. lamentando l'irragionevole durata di un processo civile instaurato nei suoi confronti nel 1986 innanzi al TO di RI ed ancora pendente (alla data della domanda stessa) presso la Corte d'appello di Catania. A fondamento della deci- sione, il giudice. attraverso la puntuale e dettagliata analisi di tutti i momenti proces- suali, ha sostenuto la complessità del caso trattato (azione per il regolamento dei con- fini), tale da richiedere tre relazioni di consulenza acquisite in accoglimento delle motivate istanze delle parti. sempre concordi nel chiedere maggiori approfondimenti tecnici;
complessità dovuta anche al numero dei contendenti (otto attori, costituenti un'unica parte, due diversi convenuti, tra loro antagonisti, ed un interveniente). Quanto al comportamento delle parti, il giudice ha rilevato che: in 12 delle 29 udien- ze tenutesi innanzi al TO (41% del totale) il procuratore della stessa NA è rimasto assente: in altre 9 udienze (31% del totale) la causa risulta rinviata su richie- sta singola o congiunta di quel medesimo procuratore: anche il comportamento delle altre parti ha contribuito sulla durata del giudizio. come, in particolare, i differimenti imposti dal convenuto CI in vista di una prova testimoniale reiteratamente richie- sta, doverosamente ammessa dal TO (secondo il rito allora vigente) e tuttavia mai assunta. Quanto al comportamento del giudice, la Corte di Messina ha lodato quello efficiente e rapido del TO (almeno fino al 1991) per il numero delle udienze te- nute a breve distanza tra loro. per il sollecito deposito delle ordinanze emesse fuori udienza, per l'immediatezza di ogni altro provvedimento assunto;
ha riconosciuto Cons. Spierst R.G. 24016/2001 che dopo il 1991 si sono succeduti alcuni rinvii d'ufficio, per una complessiva pausa non superiore nel complesso ai 20 mesi, ma ha osservato che tale pausa (rispetto ai 15 anni di durata del processo) è stata di scarsa importanza per le parti, le quali si so- no. peraltro. astenute dal chiedere l'anticipazione delle udienze rinviate d'ufficio e la fissazione di termini brevi per la definitiva precisazione delle conclusioni e per la di- scussione (viene qui osservato, a riprova dell'irrilevanza di quella stasi, la circostan- za che l'appello fu proposto a distanza di 13 mesi dal deposito della prima sentenza). Ritenuto, dunque, che il procedimento in oggetto non ha superato il termine ragio- nevole, nel senso indicato dalla legge n. 89 del 2001. la Corte territoriale ha, per altro verso. rilevato le insuperabili carenze probatorie in relazione ai danni patrimoniali lamentati ed in particolare: la mancata documentazione di spese legali imputabili alla durata del processo, di spese di viaggio sostenute dalla parte. di spese per ricerche di documenti in pubblici uffici;
l'indipendenza dalla durata del processo sia di tre furti subiti nella casa di campagna della NA, sia delle lesioni subite da suo marito e cagionate da un vicino. Quanto al danno non patrimoniale. è stato escluso che dalla durata del processo possa essere derivato un patema d'animo alla parte che per oltre il 70% delle udienze ha disertato il processo, o ne ha chiesto il differimento, o non ha contrastato le altrui istanze di rinvio. o non ha domandato l'anticipata trattazione e. per di più. ha proposto l'appello quasi allo scadere del termine lungo di impugnazio- ne. La NA propone ora ricorso per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Messina, svolgendo tre motivi. Risponde con controricorso il Ministero della Giu- 1 stizia. Cons.A est. 2 R.G. 24016/2001 Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso - laddove è lamentata la violazione e falsa applica- zione dell'art.
2. primo comma, della legge 24 marzo 2001, n. 89 - si censura il de- creto impugnato per avere tentato di affermare "in maniera maldestra" che la ragio- nevolezza o la durata del processo siano di per sé concetti relativi, tesi che sarebbe sostenibile riguardo ad una causa durata 3 o 4 anni, ma non a quella di specie che è durata 15 anni. Con il secondo motivo laddove è lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art.
2. secondo comma, della legge 24 marzo 2001, n. 89 - si censura il decreto impugnato per aver svolto le valutazioni circa la complessità del caso ed il compor- tamento delle parti e del giudice non per verificare il grado della violazione, ma per affermare che il processo ha avuto una durata ragionevole. Con il terzo motivo - laddove è censurata la contraddittoria motivazione in ordine ai criteri dell'art.
2. secondo comma, della legge 24 marzo 2001, n. 89 – si censura il decreto impugnato per avere affermato che una causa di regolamento dei confini non è di facile soluzione. per aver posto rilievo sull'assenza ad alcune udienze del procu- ratore della ricorrente e sulle richieste di rinvio ad opera delle parti e per aver fatto derivare da tali circostanze un atteggiamento di disinteresse per il processo. Si ag- giunge che il comportamento della parte non può mai essere valutatⓇ come dilatoria quando essa si avvale di tutte le opportunità previste dall'ordinamento; che, comun- que, il giudice è in grado di distinguere se la richiesta di rinvio è dilatoria o meno e di porre freno a tale comportamento: che il giudice ha ingiustamente sottovalutato l'importanza dei rinvii disposti di ufficio. Il ricorso si conclude con la seguente af- Cons. Spirito est.-te 3 R.G. 24016/2001 fermazione: "Per quanto riguarda, poi, la sussistenza del danno patrimoniale e non, ci si riporta a quanto esposto nel ricorso introduttivo, superficiali sembrando, se non addirittura provocatorie, le argomentazioni della Corte d'appello tendenti a negare l'esistenza del danno derivante alla NA dall'eccessiva durata del processo". Il ricorso va dichiarato inammissibile in considerazione del fatto che il giudice. (come s'è visto in precedenza) ha respinto la domanda alla stregua di due diverse ra- gioni: per un verso ha escluso che il processo abbia subito un'irragionevole durata;
per altro verso ha rilevato l'assoluta mancanza di prova, sia in relazione al danno pa- trimoniale, sia in relazione a quello non patrimoniale. La NA, con i tre motivi sopra esposti, ha censurato il decreto in relazione all'affermazione del non avvenuto superamento dell'irragionevole durata, ma nulla ha argomentato circa l'affermazione della carenza probatoria (né può ritenersi contenere una censura sul punto la frase poco sopra trascritta). Ricorre. dunque. il principio secondo cui l'impugnazione in sede di legittimità di una decisione di merito che si fonda su distinte rationes deci- dendi, autonome l'una dall'altra e ciascuna sufficiente, da sola, a sorreggerla. è meri- tevole di ingresso solo se risulta articolata in uno spettro di censure che investano utilmente tutti gli ordini di ragioni esposte nella sentenza, atteso che la eventuale fondatezza del motivo dedotto con riferimento a una sola parte delle ragioni della de- cisione non porterebbe alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe ferma sulla ba- se dell'argomento non censurato (tra le tante cfr. Cass. 19 marzo 2002, n. 3965).. Le spese, come liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza. 1 4 Cons. Spi est. 7 RG A6/2001 ESENTE DA BOLLI E DIRITT SOGGETTA A REGISTRAZIONE MATERIA EQUA RIPARAZIONE
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rivalere la con- troparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi 7.044,27 . di cui € 7.000 (settemila) per onorari. Cosi deciso in Roma. il 4 luglio 2002. Ti Presidente from. H 10 CANCELLIERE Domenicy Manu Se le CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 27 DIC. 2002 11. IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 68 2-1-01 al n. Camp. ( 121 ) Mod. 9 Art. 68 appoeta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. °116 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE Roberto Cons. Spirito esf 5