Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11905 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
AULA "A" 1 1905 /03 C . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3053/2001 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Sciarelli Presidente Dott. Guglielmo Spanò Cons. Rel. Cron. 25787 Dott. Alberto Dott. Francesco Antonio Maiorano Rep. Consigliere Ud. 13 mag- Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere gio 2003 Dott. Pasquale Picone Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AN DO, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 21, studio avv. Marinucci, presso l'avv. Antonio De Girolamo che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente 2901 contro società Klopman International S.p.A., elettivamente domiciliato in Ro- ☑ ma, via Adolfo Ravà n. 106, presso l'avv. Prof. Fulvio Comito che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente n avverso la sentenza n. 50/2000, decisa il 27 settembre 2000 e pub- blicata il 27 novembre 2000, resa dal Tribunale di Latina nel pro- x cedimento n. 1089/96 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 maggio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 8 maggio 1990 AN DO conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Frosinone in funzione di Giudice del Lavoro la società Klopman International S.p.A. al fine di ot- tenere la declaratoria d'illegittimità del provvedimento adottato dalla datrice di lavoro col quale esso attore era stato posto in cassa integrazione guadagni, con ogni conseguenza di legge. Il Giudice adito respingeva la domanda con sentenza n. 1044 del 25 settembre 1991 e l'appello proposto dal lavoratore veniva rigetta- to dal Tribunale di Frosinone con sentenza n. 539/92 in data 22 27 ottobre 1992. La sentenza di secondo grado veniva però cassata da questa Corte di legittimità con sentenza n. 11157 in data 27 ottobre 1995, con la quale veniva disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Latina. Detto Tribunale, previa parziale rinnovazione della prova testimo- niale espletata in primo grado, rigettava la domanda di parte at- trice. 2 Л La decisione veniva così motivata. Osservava il Collegio di merito che il criterio ispiratore nella scelta degli operai da sospendere era stato quello della fungibi- ± lità professionale. Sotto tale profilo il AN, anche per la bassa statura, non era ben utilizzabile nelle mansioni di filatore, a differenza di altro dipendente che, pur incaricato prima della ristruttura- zione a compiti di pulitore, era in grado di svolgere il lavoro di cambio anelli normalmente affidato al ricorrente, ed anche quello di filatore. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per cas- sazione il AN con atto notificato in data 29 gennaio 2001, sulla base di quattro motivi. La società Klopman International S.p.A. resiste con controricorso notificato in data 9 marzo 2001. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione degli articoli 384, 416 e 437 cpc. Si osserva che la sentenza di rinvio aveva demandato la £ rivalutazione del materiale probatorio e non consentiva certo di riaprire l'istruttoria, con nuova escussione di testi. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 394 cpc. 3 Si afferma che il giudice di rinvio non poteva integrare ed appro- fondire mezzi istruttori su linee di prova già esaurite in primo £ grado. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, siccome volti a de- nunciare l'anomalo uso dei poteri concessi al Giudice del Lavoro dall'art. 437 cpc. Le censure non appaiono fondate. Ben conosce questa Corte i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che "anche nel rito del lavoro è preclusa alle parti del giudizio di rinvio, salva l'eccezione espressamente prevista del giuramento, ogni possibili- tà di nuove prove nonché di conclusioni diverse, intese nell'ampio senso di nuove attività assertive o probatorie ed anche di nuove produzioni documentali, rimanendo esclusa la possibilità di invo- care in contrario i poteri officiosi del giudice ex art. 421 e 437 cpc (Cass., sez. lav., 27 novembre 1997, n. 11998) in quan- tali poteri concernono solo i primi due gradi del giudizio e to non si estendono alla fase di cassazione, di cui il giudizio di rinvio costituisce uno stadio (Cass., sez. lav., 16 marzo 1992, n. 3211). Non possono però sussistere per il giudice di rinvio vincoli tali - da comportare una "scomposizione del materiale probatorio all'interno di fatti posti a base delle rispettive domande delle parti" (Cass., Sez. Lav., 17 marzo 1999 n. 2346). E ancora il giudice di rinvio ben può procedere ad una nuova va- 4 lutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acqui- sizione si renda necessaria in relazione alle direttive impartite dalla suprema Corte rispetto ai punti ritenuti decisivi e non con- gruamente motivati" Cass., Sez. II, 14 giugno 2000 n. 8125). Tale è appunto l'ambito del giudizio di rinvio svoltosi dinanzi al Tribunale di Latina in forza della sentenza di questo Supremo Col- legio n. 11157/95. Si Osserva in detta pronuncia che la tesi svolta nella sentenza cassata a giustificazione del collocamento in CIGS dell'odierno ricorrente, si fonda sulla ritenuta equivalenza delle mansioni fra il personale pulitore e quello addetto al cambio anellini e appare frutto di una motivazione apparente, essendo mancato ogni appro- fondimento in ordine alle mansioni affidate agli operai pulitori. La Corte Suprema demanda quindi al giudice di rinvio il compito di “rivalutare, nella pienezza dei suoi poteri istruttori, la scelta operata dalla Società nei confronti del ricorrente " Il nuovo esame demandato al giudice del rinvio non attiene quindi alla valutazione del materiale probatorio già acquisito, sibbene alle ragioni della scelta operata dalla società e tali ragioni de- vono essere verificate con ricorso а tutti i poteri istruttori. Era quindi espressamente consentito al Giudice del rinvio disporre i mezzi istruttori considerati indispensabili ai fini della deci- sione e in particolare una nuova audizione di testi già sentiti in primo grado al fine di acquisire elementi di convincimento in or- dine alla legittimità della scelta di parte datoriale circa i la- S Л voratori da collocare in CIGS. Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. ? 360 cpc, il vizio di motivazione. Si afferma che le deposizioni testimoniali sarebbero state stra- volte nel loro significato e portata. Col quarto motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione sotto l'ulteriore profilo dell'errata valutazione delle risultanze acquisite in ordine alla fungibilità del ricorrente in varie mansioni. I due ultimi motivi vanno esaminati congiuntamente, siccome volti a censurare la motivazione dell'impugnata sentenza sotto il profi- lo della valutazione degli elementi acquisiti al processo. Le censure non appaiono fondate. Invero la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza im- pugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legit- timità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì, la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di indi- viduare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ri- tenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno 6 R all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamen- te previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di moti- E vazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contrad- dittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, si rinvenga traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti deci- sivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomen- tazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. D'altro canto il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 cpc, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o defi- ciente esame di punti decisivi della controversia, e non può inve- ce consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di control- lare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuri- dica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convinci- mento (ex pluribus: Cass. 29 marzo 2001, n.4667; Cass., sez. III, 15 aprile 2000, n. 4916, Cass. 24 luglio 2000, n.9716, Cass. 16 novembre 2000, n. 14858; Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 2000, 7 n. 456, Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802, Cass., sez. un., 27 dicembre 1997, n. 13045, Cass., sez. III, 18 marzo 1995, n. 3205, Cass., sez. III, 18 marzo 1995, n. 3205, Cass., sez. lav., 22 ottobre 1993, n. 10503, Cass., 26 novembre 1988, n. 6380, Cass., 14 aprile 1987, n. 3715, Cass., 19 febbraio 1987, n. 1795). A tali principi non si è attenuto l'odierno ricorrente il quale, lungi dal porre in rilievo un qualsiasi vizio argomentativo, si limita ad insistere nel rilievo che la mansione soppressa era quella di pulitore e pertanto il collocamento in CIGS doveva inte- ressare appunto colui che tale mansione aveva svolto abitualmente, senza indicare alcun vizio logico nell'argomentazione svolta dal Tribunale in quanto ha ritenuto corretto il ricorso al criterio di scelta fondato sulla fungibilità nelle varie tipologie operative, ivi inclusa quella di filatore per la quale il AN in- contrava difficoltà a causa della bassa statura. Si nota che il ricorrente non indica il fondamento della sua affermazione che ciò che conta è che il lavoratore mantenuto in servizio abbia di fatto svolto tutte le attività mentre non sarebbe "decisivo" il fatto che le svolgesse con difficoltà. Tale critica attiene quindi non già alla coerenza argomentativa del giudizio di valore svolto dal Tribunale, sibbene all'esattezza dello stesso e si rivolge contro un giudizio di fatto in quanto tale, incensurabile dunque in sede di legittimità. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle 8 Л spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 13 maggio 2003 IL PRESIDENTE lanzliche I unl AlbubeIL CONSIGLIERE ESTENSORE feu IL CANCELLIEREنهل ANGEL ell Depositato in Cancelleria joggi, - 6 AGQ, 2003 E OLS M E R E H ☐L CANCELLIERE S move for , 3 T 9 - I 8 P 0 A . 1 P E 1 0 A A E , G O D O G R T T E T S L I I S R G E I E A D R L L O E D 9