Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2004, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da AGENZIA ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e contro
BODINI COSTRUZIONI ENOLOGICHE INDUSTRIALI SRL (ora BODINI SRL) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Giancarlo VIGNATI, CABI CATTANEO SPA in persona dell'Amministratore Delegato Lino Mancini, COMEDI SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo Bacchetti;
DAVY SRL in persona dell'amministratore unico Barbara Boschi, EDISPORT EDITORIALE SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Piero Bacchetti, EDISPORT FIN SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Piero Bacchetti, FEDERLEGNO ARREDO SRL, in persona dell'Amministratore delegato Paolo Lombardi, F.LLI BODINI MACCHINE ENOLOGICHE SAS di BO Costante e Luigi, in persona dell'Amministratore Luca BO, LAMPO SRL in persona dell'amministratore Unico RD Riccardi, LANA CLUB LANIFICIO DI CERNUSCO SAS di S. Riccardi e M. CC e C. in persona dell'Amministratore Silvio Riccardi, LANAR SPA in persona dell'Amministratore unico RD Riccardi, LOMBARDIA RECAPITI SRL ora TNT MAIL Services srl in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Michele Florio, NUOVA recapito SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Cinzia Maria Battaglini, PENTASAURO FINANZIARIA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore RD Riccardi, PIETRO CARLO SAS in persona dell'Amministratore Patrizia Riccardi, PREMUDA IMMOBILIARE SPA in persona dell'Amministratore unico RD Riccardi, RINALDI AGENZIA RECAPITO SRL in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Zanchet, RINALDI L'ESPRESSO SRL in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Michele Florio, SVILUPPO INDUSTRIA GOMMA SRL in persona dell'Amministratore unico Mario Saltalamacchia, SYLVANIA SPA in persona dell'Amministratore delegato Giampaolo Maurina, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA, che li difende unitamente agli avvocati ROBERTO DE MARI, LAURA BEVILACQUA, per tutti giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n, 646/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 06/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito, per i resistenti, l'Avvocato COGLIATI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, ritenuta l'illegittimità (per contrasto con l'art. 10, lett. c.) della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 335 del 17 luglio 1969) dell'imposizione della tassa di concessione governativa per il rinnovo dell'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'art. 3 del D.L. n. 853/84, convertito in L. n. 17/85, ha condannato il Ministero delle Finanze alla restituzione,
in favore della BO s.r.l., già BO Costruzioni Enologiche Industriali s.r.l., e delle altre società indicate in epigrafe, delle somme a tale titolo rispettivamente versate nel triennio antecedente alla presentazione in sede amministrativa delle relative istanze di rimborso. Il Tribunale, ritenuta l'applicabilità dell'art. 1, commi 1^ e 3^, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intervenuta nel corso del giudizio, ha detratto dall'importo da rimborsare le tasse retroattivamente e forfetariamente introdotte dalla nuova norma per le annualità considerate ed ha altresì determinato il tasso degli interessi nella misura fissata dalla stessa norma, inferiore a quella ordinaria prevista dall'art. della L. n. 29 del 1961 per la restituzione di tributi indebitamente riscossi, vigente all'epoca delle istanze di rimborso. Con sentenza del 6 marzo 2001 la Corte di Appello di Milano, decidendo sull'impugnazione proposta dalle società contribuenti, ritenuta l'inapplicabilità, per incompatibilità col diritto comunitario, dello ius superveniens dell'art. 11, commi 1^ e 3^, della legge n. 448 del 1998, ha elevato gli importi determinati dal primo giudice aumentandoli delle somme detratte in applicazione della nuova normativa, con gli interessi al tasso previsto dall'art. 1 della legge n. 29/61 e successive modificazioni.
Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo ad un motivo.
Le società hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dei commi 1^ e 3^ dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) il Ministero delle Finanze ha insistito per l'applicazione di dette disposizioni, di cui ha dedotto la piena compatibilità con la normativa comunitaria e la conseguente violazione da parte del giudice d'appello.
Come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la norma invocata non può trovare applicazione.
È giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, non solo che l'art. 11 della legge n. 448/98 non ha fatto venire meno l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva del Consiglio CEE n. 335/69, della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione dell'atto costitutivo, di cui all'art. 3 del D.L. n. 853/84, convertito in L. n. 17/85 (sentenza n. 7176 del 9 luglio 1999), ma che l'analoga tassa retroattivamente e forfetariamente istituita dalla nuova disposizione di legge per il rinnovo o mantenimento dell'iscrizione negli anni successivi al primo (tra cui, appunto, gli anni per i quali le società contribuenti hanno ottenuto il rimborso), è anch'essa il legittima, per incompatibilità con la medesima Direttiva, in quanto non stabilita in funzione di un servizio reso, con conseguente disapplicazione della norma (sentenza n. 15081 del 28 novembre 2001). Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, per la quale è illegittima la pretesa - in qualsiasi modo realizzata - degli Stati membri di assoggettare a tassazione le operazioni di raccolta di capitali da parte di società commerciali, con la sola esclusione dei diritti di carattere remunerativo, prevista dall'art. 12, n. 1, lett. e), della Direttiva, in deroga al divieto stabilito nell'art. 10, ossia dei diritti la cui entità sia calcolata in relazione e in base al costo dell'operazione o del servizio concretamente prestato, di cui venga a costituire il corrispettivo (v., in particolare, sentenze 20 aprile 1993, cause riunite ON NI e DA Costruzioni;
28 settembre 1999, causa Modelo;
21 giugno 2001, causa Sonae;
21 marzo 2002, causa ND Betriebs GmbH
contro
LA Baden Wurttenberg).
Da ultimo, con sentenza 10 settembre 2002, cause RD PR s.r.l. e AS S.p.A. contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, nell'affrontare specificamente la questione della legittimità delle tasse di concessione forfetarie annuali retroattive dovute per l'iscrizione degli atti diversi dall'atto costitutivo, istituite con l'art. 11 della legge n. 448/1998 (quindi della legittimità della detrazione, prevista dalla stessa norma, delle somme dovute a tale titolo da quelle indebitamente versate dalle società in base al diritto previgente), i giudici comunitari non solo le hanno ritenute direttamente comprese nel divieto di cui all'art. 10 della Direttiva, ma hanno altresì escluso che costituiscono diritti di carattere remunerativo ai sensi dell'art. 12, sia perché dovute forfetariamente, anche in assenza di qualsiasi effettiva iscrizione di atti sociali nel corso degli anni considerati (1985 - 1992), sia perché le autorità italiane hanno già percepito, per l'iscrizione di detti atti, tributi analoghi che si considerano avere remunerato il servizio reso e che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati nonostante l'accertata indebita riscossione (punti 49 - 57). Con la decisione del 10 settembre 2002 la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha ritenuto l'illegittimità dell'art. 11 della legge n. 448 del 1998 anche con riguardo al tasso degli interessi dovuti sulle somme da rimborsare, stabilito in misura diversa e inferiore rispetto a quella ordinaria fissata in via generale per la restituzione di tributi indebitamente riscossi dall'art. 1 della legge n. 29/61 e successive modificazioni. La Corte ne ha ritenuto il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario, in particolare con i principi di effettività e di equivalenza, per i quali una norma nazionale non può rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti da tale ordinamento, sicché non può stabilire per il rimborso di un tributo dichiarato incompatibile con norme comunitarie da una sentenza della stessa Corte o da altra del genere un tasso di interesse meno favorevole rispetto a quello che si applicherebbe per la restituzione del medesimo tributo riscosso in violazione di norme di diritto interno.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 750,00, di cui euro 700,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004