Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 38319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38319 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
38319-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
-Presidente-
- Relatore -
In case alone def precenta provedimento omsettaro la generalità o altri dati identificativi, enorme dell'art. 2 ge. 196/03 in ente posto chufficio
konposto dalla legge
Sent. n. sez. 1253/2025 CC 12/09/2025 R.G.N. 19664/2025
Composta da:
CA LI ET MA RO
DE RA
RL RENOLDI EN SI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN VA nato a [...] [...]
avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere DE RA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
B
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto RC MU dal reato di porto di un coltello a serramanico (capo D) e di conseguenza, esclusa l'aggravante contestata al capo A, ha dichiarato non doversi procedere per remissione di querela nei suoi confronti, in relazione ai capi A, B e C (lesioni, minaccia e danneggiamento ai danni di AL IN). Ha emesso analoga pronuncia di non doversi procedere per remissione di querela nei riguardi di AL IN, in relazione al capi Fe G, rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti, per il residuo reato di lesioni aggravate ai danni di RC MU (dall'uso di un'arma impropria, nella specie una stampella, capo E) nella misura di mesi sei di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla citata aggravante.
2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso AL IN, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro diversi motivi.
2.1. Il primo argomento di critica eccepisce vizio di motivazione carente in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di lesioni aggravate di cui al capo E. La difesa ritiene che la pronuncia di non doversi procedere per remissione di querela nei confronti del coimputato di reato reciproco, MU, generi comunque l'accertamento della commissione delle lesioni ai danni del ricorrente;
inoltre, sia le testimonianze inattendibili dei testi d'accusa (ripercorse nell'atto di impugnazione), sia i referti medici in atti concorrono a disegnare una piattaforma di prova incerta, che avrebbe dovuto condurre ad assolvere IN dal delitto di lesioni aggravate ai danni di MU.
2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia motivazione carente quanto all'esclusione della scriminante della legittima difesa. Il ricorrente, citando un passaggio delle dichiarazioni rese nel corso del processo da RC MU (in cui questi ha affermato che IN, durante la lite, scappava via "come un coniglio"), desume da esso sostegno alla tesi della sussistenza di un'ipotesi di legittima difesa, aggiungendo talune considerazioni di ordine logico per rafforzare tale conclusione.
2.3. La terza ragione di ricorso si duole della carenza di motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della circostanza attenuante dello stato d'ira, nonostante la vittima avesse colpito il ricorrente con un'arma da taglio nelle fasi iniziali della lite, inveendo contro di lui, e avesse tenuto sino a quel momento un
comportamento di disinteresse nei confronti della figlia minorenne avuta con l'attuale compagna di vita del ricorrente.
2.4. Il quarto motivo di censura eccepisce manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, negata sulla base della valutazione dei precedenti, invece molto risalenti e, in particolare, della condanna per il reato di maltrattamenti estinta. Inoltre, non si è tenuto conto del comportamento positivo dell'imputato successivamente al reato.
3. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Il primo motivo di censura proposto dal ricorrente è inammissibile perché formulato in fatto, secondo direttrici di censura sottratte, quindi, al sindacato di legittimità, oltre che apodittico e assertivo. Riguardo al primo profilo di inammissibilità, per giurisprudenza consolidata, non sono deducibili in sede di legittimità censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, [...], Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, [...], Rv. 262965). Ciò perché, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione, in ultima analisi, ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti
rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo (cfr., tra le più recenti, Sez. 3, 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 01; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, [...], Rv. 265482). Nel caso di specie, il ricorrente si limita a contestare la valenza delle prove utilizzate dai giudici di merito, in una doppia pronuncia conforme, per giungere all'affermazione della sua colpevolezza in relazione al reato di lesioni, aggravate dall'utilizzo di una stampella ortopedica;
il fine è quello di riscrivere le valutazioni di merito coerenti e argomentate dei giudici di primo e secondo grado, mediante anche l'allegazione di brani delle testimonianze, dei quali si propone una differente e più favorevole lettura. Si tratta, come si è evidenziato, di un metodo di critica che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, a fronte di un percorso motivazionale che si fonda sulle medesime testimonianze, interpretate in modo omogeneo dalle due sentenze di merito quali prove del verificarsi dell'aggressione da parte del ricorrente, nonché sul certificato medico relativo alle lesioni patite dalla persona offesa (e già coimputato di reato reciproco).
2.2. Il secondo motivo di ricorso ripropone la questione, già dedotta in appello, della configurabilità della scriminante della legittima difesa, che invece è stata correttamente esclusa dalla sentenza impugnata, alla luce del principio di diritto, del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è invocabile la scriminante della legittima difesa da parte di chi reagisca ad una situazione di pericolo volontariamente determinata (ex multis, Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, [...]; Sez. 1, n. 21577 del 20/02/2024, [...], Rv. 286440-01). Il ricorrente, come è emerso dal doppio accertamento di merito, si è recato volontariamente presso l'abitazione della vittima per affrontarla e contestargli duramente l'inosservanza ai suoi compiti di padre nei riguardi della figlia di colei che era la sua attuale compagna. La lite che ne è seguita, dunque, è stata generata proprio dal comportamento del ricorrente che, in tal modo, ha determinato la situazione di pericolo che nel ricorso lamenta di avere dovuto fronteggiare;
né possono avere rilevanza i comportamenti successivi all'innesco della lite, quali la fuga per evitare il peggio, come indicatori della legittima difesa.
3
2.3. Anche il motivo con cui si critica il diniego dell'attenuante della provocazione è privo di pregio, per ragioni analoghe a quelle già evidenziate con riguardo all'insussistenza della legittima difesa. Non può essere invocata l'attenuante della provocazione, infatti, quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche, come avvenuto nel caso di specie, secondo quanto già esposto al paragrafo precedente (tra le tante pronunce in tal senso, si richiamano le più recenti massimate Sez. 1, n. 21899 del 27/02/2024, [...], Rv. 286420-01; Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, [...], Rv. 273556- 01).
2.4. Il quarto motivo di ricorso, infine, è infondato. La sospensione condizionale è stata negata perché già concessa in passato due volte e in ragione della natura omogenea del precedenti rispetto al reato contestato. La dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. non incide sul diniego della sospensione condizionale. Infatti, deve ribadirsi che, in tema di patteggiamento, l'avvenuta estinzione del reato, dichiarata in relazione a sentenza di applicazione di pena pecuniaria o di sanzione sostitutiva condizionalmente sospesa, non è ostativa al successivo rigetto della richiesta di sospensione condizionale, in quanto l'art.445, comma 2, cod. proc. pen. non esclude che il giudice possa tenere conto di tale precedente, motivando specificamente perché, in concreto, tale pronuncia offra elementi rilevanti ai fini di un negativo giudizio prognostico (Sez. 6, n. 46400 del 13/09/2017, [...], Rv. 271389 01; vedi anche, nello stesso senso, Sez. 3, n. 43905 del 12/10/2021, [...], Rv. 282377-01).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve, altresì, disporsi l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d. lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d. lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 12/09/2025.
Il Consigliere estensore Matilde Brancaccio
Il Presidente Luca Pistorelli
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
26 NOV 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise
on Juan
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